Il 29 luglio scorso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto, tramite l’invio di una nota alle direzioni interregionali e territoriali del lavoro, in merito alla possibile trasformazione dei contratti di apprendistato di terzo livello sottoscritti ex articolo 5 del decreto legislativo n. 167/2011 in contratti di apprendistato professionalizzante secondo la normativa attualmente vigente.
È bene sottolineare come questa possibilità sia ammessa solo per i contratti di apprendistato di alta formazione stipulati in vigenza del Testo Unico del 2011 finalizzati al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore. Al termine del periodo formativo è dunque concessa la facoltà di trasformarli in apprendistati di tipo professionalizzante. Per comprendere la ratio della precisazione ministeriale occorre fare un breve passo indietro.
Il decreto legislativo n. 167/2011 permetteva il conseguimento di un titolo di studi di scuola secondaria superiore mediante la stipula di un contratto di apprendistato di alta formazione ex articolo 5 del Testo Unico. Con la riforma del 2015, invece, il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore è possibile mediante la sottoscrizione di un apprendistato di primo livello disciplinato dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015. Il medesimo articolo al 43, al comma 9 stabilisce che: «successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all’articolo 42, comma 5».
Sul punto è bene ricordare che la facoltà di trasformare i contratti di apprendistato di primo livello in contratti di apprendistato professionalizzante non era contenuta nella versione originaria del Testo Unico del 2011, bensì era stata introdotta successivamente per effetto dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge n. 76/2013 (c.d. Pacchetto Letta-Giovannini) sollevando non poche perplessità (Si veda U. Buratti, M. Tiraboschi, Apprendistato: un ponte traballante tra primo e secondo livello, in M. Tiraboschi (a cura di), Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 10). Un esempio concreto del ricorso alla possibilità di trasformare l’apprendistato di primo livello in apprendistato di secondo livello è dato nell’Accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell’apprendistato in alternanza scuola-lavoro e professionalizzante, siglato il 13 febbraio 2014 con il quale l’azienda ha dato via al primo ciclo della propria sperimentazione di formazione integrata scuola-lavoro (Si veda: S. Vaccaro, La sperimentazione Enel di apprendistato in alternanza scuola-lavoro, in Osservatorio Isfol, n. 3/2015). Il decreto legislativo n. 81/2015 non ha fatto altro, quindi, che riprendere e riproporre una disposizione già vigente dal 2013.
La nota ministeriale del 29 luglio scorso interviene per cercare di “riallacciare le fila” tra vecchia e nuova normativa ammettendo, quindi, anche per gli apprendisti assunti ex articolo 5 del Testo Unico del 2011 che conseguiranno un diploma di scuola secondaria superiore la possibilità di vedersi trasformato il contratto in un rapporto di apprendistato professionalizzante secondo le condizioni fissate nel comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.
È bene sottolineare, tuttavia, che il chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa due ulteriori elementi, al fine di evitare un utilizzo fraudolento della norma. La trasformazione del rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante, infatti, si giustifica con la necessità di: «fare acquisire all’apprendista le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per diventare lavoratore qualificato». Ciò significa che: «la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere “necessaria”, nel senso che l’apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica alla cui acquisizione l’apprendistato è finalizzato ed “effettiva” cioè non meramente figurativa, ma realmente impartita». Nel caso mancassero queste due condizioni, da valutare volta per volta, l’apprendistato professionalizzante risulterebbe illegittimo.
È difficile prevedere un impatto ad ampio raggio della precisazione ministeriale, stante i numeri di apprendistati di alta formazione censiti dal XVI Rapporto Isfol pubblicato a luglio. È assai probabile che la nota del Dicastero di Via Veneto sia più utile alle poche sperimentazioni in corso come quella promossa dal gruppo Enel.
ADAPT Senior Research Fellow