Lo scorso 20 febbraio Governo e Regioni condividevano alcune Linee guida per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere (Per un commento complessivo si rimanda Il testo unico dell’apprendistato e le nuove re-gole sui tirocini a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2011). con l’obiettivo dichiarato di renderne uniforme (e più semplice) la regolamentazione sull’intero territorio nazionale (Si veda quanto contenuto in premessa delle Linee guida ove si esplicita “la necessità di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale”. Il testo delle Linee guida è disponibile alla voce Fonti del sito www.fareapprendistato.it).
L’attuazione delle Linee guida a livello regionale, passaggio imprescindibile per la loro concreta operatività, era prevista entro “entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse” e cioè entro lo scorso 20 agosto 2014. Il monitoraggio di ADAPT e del gruppo di ricerca del portale www.fareapprendistato.it indica tuttavia che solo cinque Regioni hanno provveduto alla implementazione delle Linee guida e al conseguente processo di semplificazione dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere. Di modo che la regolamentazione dell’apprendistato è ancora oggi una disciplina composita e a macchia di leopardo come indica la cartina n. 1.
In Marche, Lombardia, Piemonte e Umbria il recepimento delle Linee guida è stato puntualmente formalizzato. Parimenti ha fatto il Friuli Venezia Giulia, anche se manca ancora la documentazione ufficiale.
Tutte le altre Regioni, invece, sono in una fase di stallo e, comunque, non hanno rispettato i termini previsti della intesa in Conferenza unificata. Significativi appaiono i casi della Provincia autonoma di Bolzano e dell’Emilia Romagna. La prima ha confermato la propria disciplina territoriale precedentemente riformata utilizzando la clausola di salvaguardia contenuta al punto 6 delle Linee guida prevista per le Province autonome (Si veda quanto contenuto in premessa delle Linee guida ove si esplicita “la necessità di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale”. Il testo delle Linee guida è disponibile alla voce Fonti del sito www.fareapprendistato.it). La seconda, invece, ha continuato ad essere molto attiva in materia di apprendistato professionalizzante evitando, però, la recezione del provvedimento sottoscritto a febbraio. L’Emilia Romagna, infatti, si è preoccupata di recepire, pur non essendo richiesto, le novità introdotte con il decreto legge n. 34/2014 in merito ai 45 giorni di tempo per la comunicazione ai datori di lavoro dell’offerta formativa disponibile senza, al contempo, modificare il proprio impianto legislativo secondo quanto contenuto nelle Linee guida (Il riferimento è alla DGR n. 822 del 9 giugno 2014 recante il Recepimento dell’art. 4, comma 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” come modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con Legge 16 maggio 2014, n. 78 – modifica alle proprie Determinazioni 775/2012 e 1150/2012).
L’analisi delle normative regionale oggi in vigore in materia di apprendistato professionalizzante (dati aggiornati al 22 ottobre 2014) mostra dunque il fallimento del processo di semplificazione avviato a inizio anno, prima ancora delle novità del c.d. decreto Poletti e della successiva legge di conversione, con penetranti modifiche sul punto, che complicano ulteriormente la materia (Sul punto si vedano: M. Tiraboschi (a cura di), Jobs Act – Le misure per favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, 2014, n. 21; M. Tiraboschi (a cura di), Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, 2014, n. 25).
Cartina n. 1 – Situazione recepimento Linee guida sull’apprendistato al 21 ottobre 2014
Fonte: analisi ADAPT su banca dati www.fareapprendistato.it.
Per rendersene conto che poco o nulla è cambiato è sufficiente comparare il monte ore di formazione pubblica finalizzata alla maturazione delle competenze di base e trasversale al quale un apprendista è chiamato a partecipare. Il tema, come è noto agli addetti ai lavori (Si veda la documentazione contenuta nella Proiezione informatica del volume Il testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, cit.), è stato al centro di un acceso dibattito sia prima della riforma del 2011, in vigenza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 276/2003, sia dopo, nonostante il punto di equilibrio trovato con l’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 167/2011. Le Linee guida del febbraio scorso hanno optato per una soluzione bilanciata, prevedendo una diversa articolazione dell’obbligo formativo complessivo collegata sia ai titoli di studio posseduti dall’apprendista sia all’esperienza e alle competenze dello stesso (vedi tabella che segue).
Tabella n. 1 – Monte ore di formazione di base e trasversale secondo le indicazioni delle Linee guida
Durata* | Titoli di studio |
120 ore | Apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado |
80 ore | Apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale |
40 ore | Apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente |
* Le durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi (Fonte: analisi ADAPT su banca dati www.fareapprendistato.it).
Il mancato recepimento delle Linee guida da parte della maggioranza delle Regioni fa sì che rimangano in vita le disposizioni precedenti, generando una differenziazione territoriale dai tratti marcati (vedi tabella che segue).
Tabella n. 2 – Monte ore della formazione di base e trasversale nelle regolamentazioni regionali
Regione | Ore di formazione di base e trasversale |
Abruzzo | 120 ore nell’arco del triennio. La durata complessiva è riparametrabile in caso di acquisizione di titolo di studio in vigenza del contratto di apprendistato o in caso di precedenti rapporti di lavoro in apprendistato. |
Basilicata | 120 ore nell’arco del triennio. Esonero per chi ha conseguito un titolo triennale o quadriennale IeFP acquisito in apprendistato e per chi ha conseguito un qualifica Ie P secondo le consuete modalità di frequenza. |
Bolzano | 40 ore l’anno per tre anni. Per gli apprendisti in possesso di diploma universitario o altro titolo post-secondario l’impegno annuale è di 20 ore. |
Calabria | 120 ore nell’arco del triennio. La durata complessiva è riparametrabile a seconda del titolo di studio dell’apprendista, dell’età e delle competenze. |
Campania | N.D. |
Emilia Romagna | 40 ore all’anno per un massimo di 120 ore nel triennio. |
Friuli Venezia Giulia | 120 ore da completare nella prima annualità di apprendistato. Oppure 40 ore al primo anno e 80 il secondo anno. Per gli apprendisti in possesso di una laurea triennale o magistrale l’impegno è ridotto a 40 ore. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio secondario o qualifica/diploma IeFP l’impegno è ridotto a 80 ore. Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Lazio | 120 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o privi di diploma;80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma/qualifica IeFP o di diploma di scuola secondaria superiore;40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o altri titoli di livello terziario.Altre riduzioni sono possibili in riferimento all’età e alle competenze dell’apprendista. |
Liguria | 120 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o privi di diploma;80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma/qualifica IeFP o di diploma di scuola secondaria superiore;40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o altri titoli di livello terziario.Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Lombardia | 120 per gli apprendisti privi di titolo, in possesso della licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma/qualifica IeFP o di diploma di scuola secondaria superiore;40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. |
Marche | 120 per gli apprendisti privi di titolo, in possesso della licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma/qualifica IeFP o di diploma di scuola secondaria superiore;40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Molise | 120 ore nell’arco del triennio. La durata complessiva è riparametrabile a seconda del titolo di studio dell’apprendista, dell’età e delle competenze se coerenti con il profilo formativo. |
Piemonte | 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza media inferiore;80 ore per gli apprendisti in possesso di qualifica/diploma IeFP o diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università;40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea (vecchio/nuovo ordinamento), diploma terziario extra-universitario, diploma universitario, diploma di studio post-laurea, master universitario di primo livello, diploma di specializzazione, titolo di dottore di ricerca.Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Puglia | 120 ore nel triennio così suddivise: 60 ore il primo anno; 40 ore il secondo anno; 20 il terzo anno.Il monte ore può essere ridotto in relazione all’età, al titolo di studio e alle competenze dell’apprendista. |
Sardegna | 120 ore massime nel triennio ovvero moduli di 40 ore per ogni anno di contratto di apprendistato. Possibilità di svolgere l’intero monte ore nel primo anno. In alternativa: 40 ore al primo anno; 80 ore al secondo anno. |
Sicilia | 120 ore nel triennio. |
Toscana | 120 ore nel triennio;90 ore per gli apprendisti in possesso di qualifica/diploma IeFP;60 ore per gli apprendisti di un diploma secondaria superiore di durata quinquennale o di laurea.Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Trento | 40 il primo anno;20 ore il secondo e terzo anno. |
Umbria | 120 per gli apprendisti privi di titolo, in possesso della licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma/qualifica IeFP o di diploma di scuola secondaria superiore;40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Valle d’Aosta | 120 ore nel triennio;40 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio superiore (diploma, laurea);Nel caso di possesso di documentazione che attesti l’acquisizione della/e competenza/e, avvenuta in contesti formali, non formali, informali è prevista una riduzione proporzionale del numero di ore, fatto salvo il mantenimento dell’eventuale monte ore reso obbligatorio da specifiche norme di legge (es. sicurezza, libretto sanitario) attraverso la procedura di riconoscimento dei crediti formativi. |
Veneto | 120 ore per gli apprendisti privi di titoli di studio o con solo la licenza elementare/media;80 ore per gli apprendisti in possesso di qualifica/diploma IeFP o diploma di scuola secondaria superiore;40 per gli apprendisti in possesso di laurea o laurea magistrale.Altre riduzioni sono possibili se gli apprendisti hanno frequentato i corsi di formazione in precedenti rapporti di apprendistato. |
Fonte: analisi ADAPT su banca dati www.fareapprendistato.it.
La mancata implementazione delle Linee guida rischia di avere delle conseguenze rilevanti. L’apprendistato professionalizzante è, infatti, l’unica tipologia di apprendistato che gode di una certa diffusione in Italia. Le ulteriori incertezze normative e la disomogeneità ancora presente tra i diversi territori regionali rischiano di allontanare ulteriormente le imprese dal ricorso ad un simile strumento che, secondo stime europee, potrebbe consentire, per ogni punto percentuale in più di sua diffusione, l’aumento dello 0,95% del tasso di occupazione giovanile e la riduzione di quello di disoccupazione dello 0,8%.
Si conferma così una delle principali criticità nel decollo dell’apprendistato in Italia, già rilevato in un precedente studio di ADAPT, e cioè l’estrema incertezza e instabilità del quadro legale che rappresenta il primo tassello per la costruzione di un sistema dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro per i giovani basato sulle competenze e sui fabbisogni professionali delle imprese (vedi tabella che segue).
Michele Tiraboschi
Coordinatore scientifico ADAPT
@Michele_ADAPT
* Pubblicato anche in AA.VVV., Apprendistato di mestiere: appuntamento mancato con la semplificazione. Rapporto di monitoraggio sulla implementazione a livello regionale delle Linee-guida del 20 febbraio 2014, Working Paper ADAPT, n. 165/2014.
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