Apprendistato e alternanza scuola lavoro

Premessa
 
Il tema dell’apprendistato è sempre più centrale nel dibattito sulle politiche per l’impiego ed è stato, infatti, centrale nell’agenda di politica economica dei governi che si sono succeduti almeno negli ultimi quindici anni. Il motivo è che l’apprendistato è percepito da molti come la fava per prendere più piccioni. Attraverso l’apprendistato si ritiene oggi di poter risolvere problemi sociali di vasta portata, quali, ad esempio, la dispersione scolastica, la disoccupazione giovanile e la durata assurda delle transizioni scuola-lavoro.
 
Allora, forse a causa delle aspettative eccessive del legislatore, la coperta sembra sempre troppo corta e l’apprendistato è destinatario delle attenzioni riformatrici di tutti i nuovi governi. Al momento, il ruolo multiforme dell’apprendistato lo rende argomento importante di riflessione sia quando si parla di mercato del lavoro e di flessibilità nel mercato del lavoro (tipo Jobs Act) che quando si parla di sistema d’istruzione (tipo Buona scuola). Riguardo alla Buona scuola, il collegamento è, ovviamente, con il tema dell’alternanza scuola-lavoro. Ma qual è la differenza? Devono convivere o trasformarsi l’uno nell’altra?
 
Il cantiere dell’apprendistato è sempre aperto
 
Nonostante le continue attenzioni del legislatore e nonostante il sostegno incondizionato delle istituzioni europee, l’apprendistato non riesce ancora a divenire il canale privilegiato d’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Almeno questa è la percezione dominante e anche la principale critica all’apprendistato.
 
Ma sono aspettative fondate? Quale è il numero ottimale di apprendisti che un paese dovrebbe avere? Come riportato nel rapporto ISFOL del 2009, dopo la riforma Biagi del 2003, il numero degli apprendisti è raddoppiato in pochi anni passando dai 300.000 del 2003 ai quasi 600.000 del 2009, una cifra che si attesta fra il 5% ed il 6% dei rapporti di lavoro complessivi ponendo il Paese in linea con i pochi Paesi europei dove l’apprendistato è più diffuso. Difficile trovare Paesi nell’UE dove l’apprendistato rappresenti una percentuale di occupati o di nuovi contratti maggiore che in Italia.
 
Naturalmente, va fatta eccezione per la Germania, dove le percentuali sono più alte a causa del sistema di istruzione duale, che ha l’apprendistato come proprio fulcro: il sistema duale prevede, infatti, che i giovani acquisiscano esperienza lavorativa già mentre sono nel sistema d’istruzione, anziché dopo, come accade invece nei sistemi cosiddetti sequenziali, quale è il nostro. In Germania, il 55-60% degli studenti delle scuole superiori sono arruolati nell’apprendistato.
Allora, i dati ora discussi consentono di affermare che il modello di apprendistato italiano tutto sommato funziona abbastanza bene. È uno dei sistemi di apprendistato (essenzialmente di tipo post-scolastico) che riesce ad integrare più giovani nel mercato del lavoro in Europa.
 
Le criticità del modello italiano
 
Pur tuttavia, contrariamente alle aspettative unanimi del Parlamento, il successivo Testo Unico dell’Apprendistato del 2011 non è riuscito a migliorare ulteriormente le cose. In parte, è anche la condizione economica sfavorevole che spiega un calo di circa 50 mila posti negli ultimi anni. In parte, però, si comincia a pensare che ci sia qualcosa che non va nel modello italiano di apprendistato, così come si è venuto configurando a partire dalla legge Biagi.
 
Il motivo della mancata ulteriore diffusione dell’apprendistato potrebbe essere legato ad alcune criticità addebitabili, in primo luogo, ad una legislazione regionale ancora oggi carente, inefficace o addirittura inesistente, ma soprattutto al fatto che il sistema italiano d’istruzione è ancora, nonostante gli sforzi e le intenzioni del legislatore, un sistema di tipo sequenziale dove prima s’impara e poi si fa la pratica.
 
È noto che i sistemi duali tipici della Germania e dell’Austria sono quelli che garantiscono gli indici più bassi di disoccupazione giovanile non solo in Europa. Per farsi un’idea delle proporzioni di cui si tratta, si consideri che in Germania si osserva un tasso di disoccupazione giovanile dell’ordine dell’8%, un valore che si allinea a quello degli adulti, contro una disoccupazione giovanile italiana che è invece 3 volte superiore a quella degli adulti.
 
Inoltre, secondo i dati ISFOL, dei quasi 600 mila apprendisti censiti ogni anno solo meno del 5% ha meno di 18 anni. Oltre il 90% è maggiorenne ed oltre un terzo ha più di 25 anni. Questi dati evidenziano una vocazione occupazionale dell’apprendistato, che fa da paio alla bassa percentuale di apprendisti che fanno formazione (solo 25%). In sostanza, l’apprendistato è utilizzato dalle imprese in prevalenza come uno strumento per abbassare il costo del lavoro.
 
Ciò è stata anche una conseguenza del riconoscimento da parte del Testo Unico del principio che la formazione possa essere interamente svolta in azienda, ovviamente nell’ambito dei vincoli imposti dalla normativa, e rispettando un certo livello qualitativo. Si è trattato di una scelta comoda ma poco efficace. L’azienda non potrà mai essere una scuola. La possibilità che l’azienda possa promuovere percorsi formativi degni di questo nome è probabilmente nulla. Infatti, l’impresa persegue un fine che è per sua natura diverso da quello della formazione professionale ed è il fine del profitto. Un apprendistato veramente formativo è possibile quindi solo in realtà aziendali caratterizzate da un basso numero di occupati o se affidato ad istituzioni come la scuola o altri enti (pubblici, privati o non-profit) che abbiano nella formazione professionale la loro missione.
 
La Buona scuola può essere un rimedio?
 
Se il Jobs Act guarda al modello della flexicurity danese e la Garanzia Giovani fa l’occhiolino al modello scandinavo di transizioni scuola-lavoro, invece, la riforma cosiddetta della Buona scuola guarda decisamente al modello tedesco, pur presentando differenze ancora importanti. Non a caso, la Buona scuola parla di “alternanza scuola-lavoro”, non di “apprendistato”. Si introduce l’alternanza obbligatoria scuola-lavoro negli ultimi tre anni degli istituti tecnici estendendo di un anno quello degli istituti professionali e si prevede per la prima volta forme di alternanza scuola-lavoro anche nei licei. L’obbligo di esperienza formativa sarà di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno negli istituti tecnici e professionali; e di 200 ore nel triennio dei licei.
 
Ma la riforma prevede anche un apprendistato sperimentale, attraverso protocolli ad hoc. Per determinare un legame più stretto tra scuola e impresa e per ridurre la dispersione scolastica, gli istituti tecnici e professionali offriranno agli studenti attività da svolgere in azienda o presso strutture pubbliche, come del resto già prevedeva la legge Biagi.
 
Come dice il sito del Governo labuonascuola.gov.it, la riforma prevede anche il potenziamento degli istituti tecnici superiori, da frequentare dopo il diploma, che rappresentano un’alternativa al percorso universitario tradizionale. Già nell’anno scolastico 2015/2016, dovranno essere attivati percorsi di transizione scuola-lavoro sia negli istituti tecnici sia nei licei a partire dal terzo anno. L’alternanza può essere svolta anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica, come nelle vacanze estive o di natale, e può riguardare anche forme di alternanza “simulata”. Ovvero un progetto didattico e formativo che riproduce nella scuola o in altra istituzione il concreto modo di operare di un’azienda negli aspetti che riguardano: l’organizzazione; l’ambiente; le relazioni e l’ambiente di lavoro. La simulazione d’impresa potrà sopperire all’eventuale mancanza di posti in azienda per l’alternanza scuola-lavoro, una eventualità probabile almeno all’inizio. Speriamo che non divenga la norma, però, poiché le simulazioni d’azienda sono nel mirino della critica anche in Germania, per il contenuto professionale assai inferiore che forniscono ai giovani.
 
Tutti gli elementi che regoleranno il rapporto dei diritti e dei doveri di coloro che saranno impegnati in tirocini, alternanza simulata, e stage saranno regolati dallo “Statuto degli studenti e delle studentesse in alternanza” e potranno essere validi anche per gli esami di maturità. Il MIUR con decreto da adottare entro il 31 agosto prossimo, istituirà il Registro nazionale delle imprese in alternanza scuola-lavoro che sarà suddiviso in sezioni regionali e che riporterà le aziende che si sono rese disponibili a svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro al proprio interno.
 
La Buona scuola basterà?
 
È evidente che il sistema italiano sta avendo ultimamente una brusca inversione di tendenza rispetto al passato. Infatti, con lo scopo di combattere la disoccupazione giovanile, si sta avvicinando in maniera consistente ai sistemi duali e allontanando dai sistemi sequenziali. Anche se, come si accennava sopra, la Garanzia Giovani e la flexicurity sono gli strumenti tipici adottati nei sistemi di transizione sequenziale dalla scuola al lavoro rispettivamente nei Paesi scandinavi ed anglosassoni.
 
Restano ancora importanti differenze, come, ad esempio, il mancato coinvolgimento dei sindacati nel processo di decisione dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e di individuazione dei settori in espansione; e lo stipendio è previsto dai contratti di apprendistato, ma non di alternanza scuola-lavoro. Sul primo punto, dirò solo che, in Germania, quel ruolo è previsto dalla Costituzione e che anche il Testo Unico lo prevedeva. Certo è stato uno dei punti di più difficile attuazione della legge, ma era una strada da percorrere, a mio parere, anche se con le dovute accortezze. Significava riconoscere che il posto della scuola è all’interno del complessivo regime di transizione scuola-lavoro e non qualcosa di avulso.
 
Sul secondo punto, credo che la mancanza di una remunerazione per l’attività prestata dal giovane in alternanza scuola-lavoro può essere un limite nel caso dello studente che tende ad abbandonare la scuola. Lo studente meno motivato tende a non vedere il reddito netto futuro atteso dal proprio investimento in istruzione. Si può dire, con linguaggio tecnico-economico, che ha un saggio di sconto molto alto e quindi attribuisce poca importanza ai maggiori redditi futuri che la scuola gli potrà garantire.
 
Questa impazienza tipica di tutti i giovani, ma, in particolare, dei giovani a rischio li porta a guardare poco ai redditi futuri, ma piuttosto e in prevalenza a quelli attuali. In altri termini, i giovani a rischio di abbandono scolastico tendono a leggere il trade-off fra redditi attuali (che riescono a guadagnare spesso con attività lavorative occasionali e informali, se non illecite) e maggiori redditi futuri (che potranno ottenere con attività lavorative stabili, formali e perciò accompagnate da una serie importante di diritti) tutte a favore delle prime. Per loro, la scuola è spesso solo un costo, quantificabile non solo in termini di costi diretti (tasse quando ci sono) e indiretti (libri, costi di trasporto e vitto), ma anche di costi opportunità (mancato reddito in attività alternative). Ciò suggerisce che il modo migliore per combattere la dispersione scolastica sia non solo insegnare un mestiere e avviare un’attività di formazione professionale, ma anche fornire un vero e proprio reddito.
 
È questo uno dei motivi più importanti di successo dell’apprendistato tedesco anche nella lotta alla dispersione scolastica. L’apprendistato, a differenza della alternanza scuola-lavoro, comporta, per chi lo sceglie, l’avvio di una attività lavorativa formale, contrattualizzata e quindi portatrice di un reddito piuttosto importante, pari in genere al 40% del reddito previsto dal contratto di lavoro di un adulto con la stessa qualifica professionale. In media, secondo un recente articolo de Il Sole 24 Ore, si tratta di uno stipendio pari a circa 600 euro al mese in media, quanto basterebbe forse per debellare immediatamente una buona parte dell’abbandono scolastico in Italia.
 
Un ulteriore passo in avanti potrebbe essere prevedere per chi svolge l’alternanza scuola-lavoro, almeno nel caso dei soggetti a rischio di dispersione, anche un contratto di apprendistato collegato. Ma questo è proprio il primo tipo di apprendistato scolastico previsto dalla legge Biagi, che non ha avuto una sufficiente diffusione.
 
Francesco Pastore
Professore di Economia del lavoro, Seconda Università di Napoli
 
Scarica il pdf  pdf_icon
 

Apprendistato e alternanza scuola lavoro
Tagged on: