Apprendistato e Jobs Act: il parere favorevole, ma con osservazioni, della Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso, in generale, parere favorevole sulle modifiche dell’istituto dell’apprendistato presenti nello schema del Jobs Act, pur proponendo alcune integrazioni nell’ottica di una sua maggiore diffusione tra i giovani. Da molto tempo l’istituzione di coordinamento delle attività regionali con quelle statali è infatti particolarmente attenta al tema della “formazione on the job” e in diversi contributi promuove il rafforzamento delle relazioni tra scuola e lavoro, così come evidenziato. Lo conferma la lettera al Presidente del Consiglio in occasione della consultazione su “La Buona Scuola” (ottobre 2014) in cui si riprendono i risultati di studi sulla transizione scuola-lavoro e sull’occupazione giovanile che premiano l’efficienza di sistemi c.d. “duali” come quelli di Germania, Austria, Danimarca e Paesi Bassi (per un riferimento ai migliori modelli europei si consiglia l’analisi di ADAPT in Apprendistato: quadro comparato e buone prassi, Working Paper ADAPT, n. 156/2014).
 
In virtù dell’attenzione a queste tematiche le Regioni segnalano la necessità di meglio collegare il Jobs Act con le innovazioni degli strumenti di formazione sul lavoro previsti dal DDL numero 2994 che ha l’obiettivo di riformare il nostro sistema d’istruzione. Più nel dettaglio la Conferenza evidenzia il mancato raccordo della nuova disciplina dell’apprendistato con l’articolo 4, comma 6, del disegno di legge meglio noto come “La Buona Scuola”. In quest’ultimo si prevede infatti che l’accesso a periodi di formazione in azienda tramite contratti di apprendistato di primo livello sia possibile già dal secondo anno di scuola superiore (di fatto a 15 anni), mentre nello schema di decreto del Jobs Act tale possibilità è limitata al quarto e quinto anno.
 
Una simile previsione (ma riferita all’apprendistato di terzo livello) si ritrova nell’articolo 8-bis del decreto il n. 104/2013 che tuttavia la nuova riforma scolastica intende abolire. L’articolo 8 ha introdotto la possibilità di sperimentare percorsi di apprendistato già per gli studenti 17enni. Proprio per la probabile confusione che si genererebbe con due testi scoordinati tra loro, le Regioni chiedono una normativa unica di riferimento per la materia che in qualche modo vada a definire una sorta di Job-Education Act che, giusto un anno fa, il Ministro Giannini aveva annunciato senza tuttavia dargli seguito. Attualmente è ancora attivo il modello sperimentale di apprendistato a scuola progettato e gestito dall’Enel in 7 istituti tecnici italiani e nato dopo la sigla di uno specifico Protocollo con il Miur. Il progetto sta dando finora risultati formativi soddisfacenti a dimostrazione si può introdurre agevolmente l’apprendistato anche nella scuola superiore.
 
Particolarmente significativa per le potenziali innovazioni che potrebbe apportare è la proposta di consentire, tramite apprendistato di primo livello, agli studenti diplomati negli IeFP di acquisire un titolo di studio sufficiente per l’accesso all’università. Si tratterebbe di una proposta in linea con quanto già previsto nel DDL 2994 che permette ai diplomati dell’Istruzione e Formazione Professionale regionale (di durata quadriennale) di potersi iscrivere direttamente agli ITS (il biennio di istruzione tecnica superiore post-diploma) senza dover frequentare un ulteriore anno di scuola superiore statale per conseguire il diploma. Si ricorda infatti che per il titolo IeFP è valido per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e non è valido per l’ingresso in ITS e Università.
 
L’impressione, tuttavia, è che non sia il Jobs Act il luogo normativo entro il quale apportare una modifica alla validità di un titolo di studio. La proposta delle Regioni potrebbe invece rientrare con maggiore coerenza con le novità previste dal disegno di riforma dell’istruzione. Si tratta comunque di una proposta apprezzabile intanto  per una questione statistica: gli IeFP sono sempre più scelti dai giovani italiani come percorso formativo: gli iscritti negli IeFP svolti a scuola sono aumentati nell’anno 2013/’14 del 13% rispetto all’anno precedente; di minore entità, ma comunque in aumento, anche i dati sugli iscritti negli IeFP svolti nei Centri di Formazione (+2,2%). Si tratta di una popolazione studentesca di 315mila giovani che è da ritenere consistente considerando che nella scuola secondaria superiore statale ci sono circa 2,5 milioni di studenti.
 
Altro motivo per cui la proposta della Conferenza è da ritenere valida sta nella maggiore “rapidità” di un percorso che combina IeFP e ITS, o IeFP e Università, che consentirebbe comunque al giovane di entrare prima nel mercato del lavoro. Il risparmio di uno studente IeFP sarebbe infatti di due anni se sceglie l’ITS o di un anno se sceglie l’Università rispetto ha un suo coetaneo che invece ha seguito un tradizionale percorso statale. Va ricordato che in ambito europeo l’Italia è l’unico paese in cui la durata della scuola dell’obbligo è di 13 anni: questo significa che sistematicamente gli studenti italiani entrano nel mercato del lavoro europeo almeno un anno in ritardo rispetto ai coetanei e, nella maggior parte dei casi, senza aver mai fatto esperienze di lavoro. Un valore potenziato del titolo IeFP consentirebbe di risolvere entrambe queste criticità
 
Tra i rilievi maggiormente critici che la Conferenza Regioni Province Autonome sottopone al legislatore si mettono in evidenza problematiche di metodo e problematiche di merito. Sul metodo la Conferenza contesta il fatto che la normativa vigente prevede in materia di apprendistato competenze concorrenti tra Stato e Regioni su cui si chiede un confronto urgente; altro suggerimento di metodo è quello di un maggior coinvolgimento delle imprese da favorire con più incentivi e con uno schema normativo più chiaro che permetta la reale integrazione della nuova disciplina sull’apprendistato con il contratto a tutele crescenti. Nell’ambito dei rilievi di merito si invita invece a mantenere la possibilità di far conseguire il diploma di scuola secondaria superiore con un apprendistato di primo livello (con il terzo livello rivolto solo a ITS e Università). Si evidenzia inoltre la necessità di chiarire i contenuti dell’apprendistato di primo livello rivolto ai minori, nonché di eliminare la complessa procedura burocratica che prevede la necessaria stipula di un apposito protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.
 
La Conferenza continua dunque la sua attività di promozione di un sistema più integrato istruzione-lavoro. Al centro della sua proposta l’apprendistato come strumento “ponte”, a patto che ne sia semplificato l’utilizzo da parte delle imprese e delle scuole. Di fatto si propone una “via italiana” al sistema duale: ma per adesso la sua effettiva realizzabilità sembra ancora lontana.
 
Alfonso Balsamo
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Bergamo
@Alfonso_Balsamo
 
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Apprendistato e Jobs Act: il parere favorevole, ma con osservazioni, della Conferenza delle Regioni
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