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La modalità didattica di “alternanza scuola-lavoro” rientra tra i punti principali della legge n. 107/2015, la quale è stata promossa nella XVII Legislatura dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini ed è stata definita dallo stesso Governo che l’ha approvata “La Buona Scuola”.
Prendendo esempio da altre simili buone prassi europee, in particolar modo il modello di formazione duale tedesca, con l’inserimento dell’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa degli ultimi tre anni degli istituiti tecnici, degli istituti professionali e dei licei (ai sensi dell’art. 1 commi 33-44), il legislatore intende facilitare il consolidamento delle conoscenze acquisite a scuola, attraverso esperienze pratiche in linea con il piano di studi, “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e la capacità di orientamento degli studenti”.
Nei documenti ufficiali si possono riscontrare diverse soluzioni adottate al fine di tradurre il concetto di alternanza scuola-lavoro, il quale non ha un equivalente diretto in inglese.
Un modo per indicare l’alternanza scuola-lavoro in modo generico è data dalle espressioni “dual system of vocational training” (EUROFOUND) o, ancor più semplicemente, “dual learning” (EuroDuaLE), le quali rimandano in modo esplicito all’esemplare sistema duale adottato in Austria, Germania e Svizzera fin dalla fine degli anni 60, definito in tedesco “duales Berufsausbildungssystem”.
Tabella 1. Definizione ampia del concetto di “alternanza”
Dual system of vocational training (EUROFOUND) |
Dual learning (EuroDuaLE) |
“An apprenticeship relationship combining practical on-the-job training (…) with compulsory attendance by the apprentice for a specified number of hours at a vocational training school for theoretical instruction.”
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“A quasi-synonym of alternance training, which is defined as education or training combining periods in an educational institution or training centre and in the workplace.” |
Elaborazione degli autori
Invero, qualora si faccia riferimento al c.d. “sistema duale”, occorre tenere presente che si sta utilizzando un iperonimo, laddove l’attributo “duale” sta ad indicare, in modo ampio, il doppio contesto di apprendimento, caratterizzato dalla integrazione di percorsi pratici e teorici, nel quale si svolge l’esperienza formativa del ragazzo. L’espressione “sistema duale” può generare quindi delle ambiguità interpretative, perlomeno se impiegata a livello internazionale e comparato[1].
La sua definizione “calata” nel contesto italiano è riportata nell‘accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015: “il sistema duale può essere definito come il sistema nell’ambito del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell’Istruzione e Formazione Professionale, tramite i seguenti strumenti: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) Alternanza scuola-lavoro ai sensi del d.lgs 77/2005; c) Impresa formativa simulata, quale strumento propedeutico all’alternanza scuola-lavoro o all’apprendistato, in particolare per gli studenti quattordicenni.”
Da qui il bisogno di trovare una traduzione in inglese che possa descrivere il concetto italiano di “alternanza scuola-lavoro” in modo più circoscritto e maggiormente specifico.
In questo senso, si riscontrano nei documenti ufficiali almeno tre diverse alternative: l’espressione “alternance training”, letteralmente “formazione in alternanza” (CEDEFOP, Terminology of European Education and Training Policy, 2014), “school-work alternance” (CEDEFOP, Developments in vocational education and training policy in 2015–17: Italy, 2018), oppure una perifrasi del concetto seguita dal termine in italiano riportato tra parentesi: “a program for combined school-based and work-based traineeships (alternanza scuola lavoro)” (OECD, Education Policy Outlook: Italy, 2017).
Tabella 2. Definizione più specifica del concetto di “alternanza scuola-lavoro”
Alternance training (CEDEFOP, 2017) |
School-work alternance (CEDEFOP, 2018) |
Perifrasi (OECD) |
“Alternance training: Education or training combining periods in an educational institution or training centre and in the workplace.”
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“On 13 July 2015, the Italian government adopted a reform of the national education and training system called La buona scuola (The good school), emphasising alternance between classroom work and periods of workplace training. (…) The reform and operational guidelines provide definitions and rules for school-work alternance.”
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“Italy enhanced participation in work-based learning and registered 10.4% of upper secondary students participating in a pilot program for combined school-based and work-based traineeships (alternanza scuola-lavoro) during 2014/15. These traineeships became compulsory for all pathways at upper secondary level in 2015.” |
Elaborazione degli autori
ADAPT Senior Research Fellow
Mariarosa Pasquali
ADAPT Junior Fellow
[1] E. Massagli, Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa, Edizioni Studium, 2016, p. 69.