L’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2015 definisce l’apprendistato come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” (art. 41, comma 41, d. lgs. 81/2015). L’istituto, denominato “tirocinio” dall’articolo 2130 del Codice Civile, è stato oggetto di numerose riforme nel tempo (a partire dalla l. 25/1955, che lo ha lungamente disciplinato, all’art. 16, l. 196/1997, agli artt. 47-53 del d. lgs. 276/2003, e al d. lgs. n. 167/2011) e al momento è regolamentato proprio dal d. lgs. 81/2015, che al comma 2 dell’art. 41, prevede tre diverse articolazioni tipologiche di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca o di terzo livello.
Per meglio comprenderne il contenuto e le finalità, può essere utile fornire una descrizione, seppur sintetica, delle tre articolazioni tipologiche di apprendistato appena illustrate[1]:
– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: strumento di integrazione tra formazione e lavoro con cui è possibile conseguire tutti i titoli propri dell’istruzione secondaria superiore e dell’istruzione e formazione professionale. In particolare, è finalizzato a conseguire: la qualifica e il diploma professionale, il diploma di scuola secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– apprendistato professionalizzante: precedentemente denominato anche apprendistato di mestiere, ora prende il nome di apprendistato professionalizzante ed è finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali;
– apprendistato di alta formazione e ricerca: strumento di integrazione tra formazione e lavoro con cui è possibile conseguire i titoli propri dell’alta formazione universitaria. In particolare, si tratta: del diploma ITS, della laurea triennale e magistrale, dei master di I e II livello, del dottorato di ricerca. È poi possibile svolgere il apprendistato di terzo livello anche attività di ricerca e per il praticantato per l’accesso alle professioni.
L’istituto dell’apprendistato è noto anche nei Paesi di lingua inglese. Se ad esempio si considera il caso inglese, si parla di apprenticeship per indicare “full-time paid jobs which incorporate on and off the job training”[2]. Il concetto di apprendistato può essere quindi genericamente tradotto con apprenticeship, resa tutt’altro che scontata in quanto sussiste una certa ambiguità di traduzione anche nel contesto delle istituzioni europee (un esempio su tutti è EUROVOC, il thesaurus multilingue e pluridisciplinare che comprende la terminologia dei settori d’attività dell’Unione europea, che per tradurre apprenticeship in italiano fa uso di un ambiguo “tirocinio professionale”)[3]. Rendere apprendistato con apprenticeship non risolve tuttavia il problema della traduzione in inglese delle diverse tipologie descritte in precedenza. Le espressioni utilizzate per denotare queste ultime sono particolarmente complesse da rendere, in quanto sussistono una serie di differenze dettate soprattutto dalle diverse caratteristiche dei sistemi di istruzione e formazione a livello internazionale.
– Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
La complessità in questo caso risiede nella resa in inglese di termini relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. Sono pochissimi i testi ufficiali prodotti in lingua inglese che tengano conto delle recenti modifiche alla normativa nazionale in materia di apprendistato. Lo stesso dicasi della dottrina, che, nei pochi casi riscontrati sembra optare per una resa generica, es. apprenticeship to profile, diploma and professional qualification[4]. Volendo optare per una traduzione letterale, una ipotesi potrebbe essere quella che segue, anche se resta la difficoltà di utilizzare una perifrasi piuttosto verbosa: Apprenticeship to pursue a vocational qualification and a degree, an upper secondary-school diploma or a certificate for advanced technical specialisation.
– Apprendistato professionalizzante
Quanto al secondo livello, una opzione può essere quella di rendere il concetto con vocational apprenticeship, espressione tra l’altro spesso rinvenibile in alcuni documenti ufficiali[5].
– Apprendistato di alta formazione e ricerca
Una opzione per rendere il terzo livello di apprendistato così come regolamentato in Italia può essere higher education and research apprenticeship. Anche questa formulazione è ricorrente nei testi ufficiali in lingua inglese. Al fine di evitare ambiguità interpretative, bisognerebbe evitare di fare uso della formulazione higher o degree apprenticeships per tradurre il concetto di apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto la prima nel Regno Unito identifica livelli e qualifiche diverse rispetto agli istituti italiani.
Per concludere, può essere interessante comprendere come rendere in inglese la terminologia relativa all’implementazione pratica dell’apprendistato. Il contratto di apprendistato (in inglese chiamato apprenticeship agreement) viene concluso tra il datore di lavoro (employer) e l’apprendista (nei Paesi anglofoni definito apprentice) e deve essere integrato da un piano formativo individuale (an individual training plan), all’interno del quale vengono specificate le modalità di erogazione della formazione interna (on-the-job training) ed esterna (off-the-job training). Al fine di seguire e supportare le attività formative svolte dall’apprendista, a quest’ultimo sarà assegnato un tutor aziendale (concetto che potrebbe essere reso con company o workplace tutor) e un tutor formativo che opera presso l’istituzione formativa (ossia a tutor at the training institution). Proprio l’istituzione formativa è tenuta a registrare la formazione erogata all’apprendista nel libretto formativo del cittadino (che in inglese andrebbe reso letteralmente con la perifrasi the citizen’s training booklet), secondo quanto stabilito dal d.lgs. no. 13/2013.
ADAPT Senior Research Fellow
[1] ADAPT, Indice A-Z, Voce: Apprendistato,
http://adapt.it/adapt-indice-a-z/adapt-indice-a-z-homepage/apprendistato/.
[2] Apprenticeships Policy in England, p. 3, http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN03052.
[3] EUROVOC, voce: Apprenticeship,
[4] Carinci, F. Labour Law and Industrial Relations in Italy: Update to the Jobs Act, IPSOA, Wolters Kluwer, 2015.
[5] Si veda, tra gli altri, Italia Lavoro, 2013, PON (National Operative Plan.) Project: “Support for Transnationality” – Transnational actions regarding quality of active youth employment policies “The apprenticeship system in Italy” Fact-sheet,