Arriva la “riforma” del sistema ITS. Una lettura ragionata

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Bollettino speciale ADAPT 13 luglio 2022, .n 2
 
Ieri, in esito ad un iter che è durato oltre un anno, la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il testo del disegno di legge relativo alla “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
 
La Riforma del sistema ITS è una delle misure previste nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata al “consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell’istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori”. In tredici articoli, fatte salve le disposizioni finali e transitorie, il legislatore nazionale ricompone a unità il previgente quadro normativo, disegnando una disciplina organica e unitaria, in parte confermando l’impianto originario (contenuto nel D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, che rimarrà ora la fonte di riferimento della sola parte relativa ai percorsi IFTS).
 
Già il primo articolo della legge in commento introduce importanti novità. La prima, più evidente, riguarda il cambiamento del nome degli ITS: da Istituti Tecnici Superiori, a Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). Da tempo si chiedeva, da più parti, di intervenire in tal senso: troppo spesso confusi con gli istituti tecnici di istruzione secondaria superiore (comunemente noti, ancora, come ITIS), gli ITS correvano il rischio di esser scambiati per percorsi secondari, destinati ai soli diplomati tecnici, e quindi di rango – e valore – inferiore al sistema di istruzione terziario. L’obiettivo era quindi favorirne la riconoscibilità, ma anche l’attrattività agli occhi degli studenti. Su questo tema si è molto discusso e numerose sono state anche le proposte avanzate. Quella approvata tiene assieme l’inglesismo Academy con il tradizionale acronimo ITS, sostituendo però la parola “tecnico” con “tecnologico”. Una differenza di non poco conto: l’aggettivo “tecnico” (secondo il vocabolario Treccani) sta ad identificare ciò che è “relativo alle applicazioni e realizzazioni pratiche di un’arte, di una scienza o di una disciplina, di un’attività”, mentre “tecnologico” “ciò che è attinente alla tecnologia o fondata su di essa”. Il focus sembra quindi passare dalla costruzione di un determinato tipo di sapere, basato sull’integrazione tra teoria e pratica, alla più specifica capacità di governare determinati strumenti – quelli, appunto, tecnologici. Può sembrare astratto soffermarsi su questi aspetti, ma la scelta di questi termini sembra indicare la volontà di orientare sempre di più questo Sistema verso la costruzione di professionalità capaci di governare l’innovazione tecnologica a livello industriale, mentre in realtà la “tecnica” dei diplomati ITS è sempre stata pensata quale capacità di ibridare conoscenze teoriche specialistiche e competenze pratiche, senza aver quale prima connotazione l’utilizzo di una determinata tecnologia (sul punto si veda F. ButeraL’evoluzione del mondo del lavoro e il ruolo della istruzione e formazione tecnica superiore, in Professionalità Studi, 1/2017).
 
Facendo un passo indietro è interessante notare anche il titolo scelto per la legge, riportato anche all’articolo 1: obbiettivo è infatti quello di istituire il “Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”, che finora (ai sensi del già menzionato D.P.C.M. del 2008) era invece noto come “Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il riferimento alla formazione viene quindi meno in questa nuova formulazione. Anche in questo caso, una differenza solo apparentemente trascurabile: pare che il legislatore voglia così chiarire la preminenza della competenza nazionale, dato l’esclusivo rimando all’istruzione, sul sistema ITS, eliminando il riferimento alla formazione che invece, com’è noto, riguarda le competenze delle regioni.
 
Lo scopo principale di questo sistema, a tacer dei (forse troppi) obiettivi menzionati dalla legge, che assegna al sistema ITS anche responsabilità in materia di orientamento, formazione continua, politiche attive (art. 2, co. 1) e financo di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (art. 6, co. 7), è innanzitutto quello di formare tecnici superiori con competenze elevate e corrispondenti al fabbisogno professionale, colmando il noto skill mismatch che caratterizza alcuni settori e territori. È centrale d’altronde il ruolo attribuito alle imprese che, insieme a scuole, Università ed enti di formazione (e non più gli enti locali, espunti rispetto alla disciplina originaria), sono indispensabili per la costituzione delle fondazioni (art. 4, co. 2).
 
Chiunque può accedere ai corsi ITS, a qualsiasi età, purché in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di un diploma quadriennale IeFP unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito al termine di un corso IFTS (art. 1, co. 2). Ciascun ITS insiste su un’area tecnologica tra quelle che saranno individuate con successivo decreto (art. 3, co. 5), e oltre a dover documentare una profonda capacità innovativa (art. 4, co. 4), deve assicurare programmi formativi con una marcata integrazione tra teoria e pratica. I corsi, infatti, devono essere progettati in modo da garantire un corpo docenti composto per il 50% da professionisti provenienti dal mondo del lavoro, per una quota di ore di docenza sul totale del monte orario complessivo non inferiore al 60%, e almeno il 35% del percorso deve essere svolto in forma di tirocinio aziendale (art. 5, co. 4-5). Questi standard, invero ampiamente rispettati (e già superati) secondo quanto emerge dall’annuale monitoraggio INDIRE, sono stati elevati rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. Una nota: viene previsto che nella stessa provincia non possa esserci più di un ITS afferente alla stessa area tecnologica, ma allo stesso tempo si ammette la possibilità di deroghe tramite accordi tra il Ministero dell’Istruzione e la regione interessata. Deroghe che sembrano necessarie (e urgenti), dato che sembra difficile equiparare i fabbisogni di giovani tecnici specializzati di una provincia come quella della Città Metropolitana di Milano, con più di tre milioni di abitanti, e la provincia di Isernia, che ne conta circa ottanta mila.
 
Anche sull’individuazione delle aree tecnologiche conviene soffermarsi: come già detto, queste saranno dettagliate in un successivo decreto, ma la legge già indica alcune novità, facendo esplicito riferimento alle “principali sfide attuali e linee di sviluppo economico”, tra le quali vengono menzionate la transizione ecologica, quella digitale, il made in Italy e l’alto artigianato artistico. Accostamenti che paiono curiosi, ma comprensibili alla luce delle (numerose) mediazioni che hanno portato a questa versione definitiva della legge: si tiene assieme l’idea di un sistema capace di rispondere celermente ai fabbisogni richiesti dalle più recenti innovazioni, ma che sappia anche far tesoro e valorizzare il know how e le conoscenze di settori ben più tradizionali, e che pure rappresentano un elemento di competitività per l’intero Paese. Innovazione e tradizione, quindi, assieme.
 
Nella prospettiva di una differenziazione dell’offerta formativa, la norma procede anche in una distinzione tra percorsi di quinto livello ITS con durata di quattro semestri con almeno 1.800 ore di formazione e percorsi di sesto livello EQF con durata di almeno 3.000 ore (art. 5, c. 1). Ammette inoltre anche percorsi cogestiti in collaborazione tra Università e ITS che, nell’esercizio della loro autonomia istituzionale, possono concludere dei patti per la condivisione dei programmi, know how, corsi e crediti (art. 8).
 
Su questi ultimi due aspetti conviene soffermarsi. Per quanto riguarda i percorsi triennali, invero già presenti in alcune Regioni, la loro attivazione sarà comunque esclusivamente limitata a quelle “figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l’articolazione biennale del percorso formativo”, e dovranno presentare “specifiche esigenze” che saranno individuate da un successivo D.P.C.M. Vi saranno quindi limitazioni evidenti all’attivazione di percorsi triennali, nel rispetto delle necessità e delle particolarità qui ricordate.
 
A proposito dell’articolo 8, cioè sul raccordo con il sistema universitario, è nota la diffidenza con cui l’accademia guarda al sistema ITS. Il sistema di patti federativi auspicati era invero già presente, così come il riconoscimento di CFU universitari, ma solo sulla carta: rare, se non rarissime, sono le esperienze di strutturali raccordi tra ITS e Università (come, ad esempio, quella dell’ITS Job Academy, in provincia di Bergamo). Interessante è allora la previsione – anche questa delegata ad un successivo decreto – di introdurre tabelle nazionali di corrispondenza tra figure professionali ITS e lauree (art. 8, c. 2). In realtà al precedente comma dello stesso articolo, si auspicava tramite patti federativi il raccordo tra i due sistemi per l’ottenimento di lauree “ad orientamento professionali”, mentre successivamente vengono menzionate le lauree professionalizzanti, sulle quali il legislatore è recentemente ritornato (l. 163/2021). Un raccordo strutturale – che eviti però pericolose sovrapposizioni – tra ITS e Università, sul modello dell’integrazione tra formazione terziaria professionalizzante e accademica presente in Francia, sembra essere utile per favorire il prosieguo (eventuale) degli studi dei giovani diplomati e la loro ulteriore professionalizzazione, anche se il rischio è pur sempre quello di ridurre l’originalità di questa sistema a canale “vocazionale” tramite il quale accedere al superiore (per valore e prestigio) sistema accademico. La sfida sembra quindi quella di tutelare l’autonomia e le particolarità degli ITS non rinunciando però ad eventuali collaborazioni con l’accademia: per comprendere l’effettiva portata di questa novità, andranno attese le tabelle nazionali di corrispondenza menzionate.
 
Tra le principali novità rispetto allo scenario attuale, oltre quelle già menzionate e altre di cui si dirà in seguito in attesa dei decreti attuativi (l’istituzione di una banca dati degli studenti ITS, il coinvolgimento degli ITS nei PCTO, la previsione di borse di studio, la costituzione di un comitato ITS, ecc.), deve infine segnalarsi la scelta del legislatore nazionale di introdurre un sistema di accreditamento degli ITS, in parte analogo a quello dei servizi per il lavoro, con la definizione di standard minimi a cui le regioni dovranno conformarsi nella configurazione dei rispettivi sistemi di accreditamento regionali.
 
Il testo della Riforma era già stato approvato alla Camera lo scorso anno dopo un importante lavoro di mediazione con le Regioni che, avendo competenze in materia di programmazione dell’offerta e più in generale di sviluppo del sistema della formazione terziaria professionalizzante sul territorio, hanno potuto condividere il loro know-how sul tema nelle sedi istituzionali.
 
In Senato erano stati inizialmente introdotti diversi emendamenti che rischiavano di snaturare il sistema ITS, soprattutto causando un appiattimento verso quello scolastico ed universitario che avrebbe potuto attenuare la caratterizzazione professionalizzante di tali percorsi, come ad esempio la necessità di un direttore scolastico scelto tra i dirigenti degli istituti secondari superiori aderenti alla fondazione ITS. È indubbio, infatti, che il principale elemento che caratterizza i percorsi di istruzione terziaria professionalizzante e che ne fa un’eccellenza a livello nazionale come ricordato dall’attuale Presidente del Consiglio (a tal fine si veda M. Colombo, Perché scommettere, insieme a Draghi, sul sistema ITS per favorire occupazione giovanile e crescita economica) sia quello della forte connessione con i tessuti produttivi locali sia in fase di progettazione dei percorsi che in fase di erogazione della formazione, anche attraverso l’utilizzo dello strumento dell’apprendistato di terzo livello.
 
Restano ancora alcuni elementi di criticità di cui sarà necessario verificare le ricadute applicative nei prossimi anni. Ad esempio, a differenza della normativa vigentenon sono posti limiti alla tipologia di istituto scolastico socio fondatore, che potrà essere anche un liceo e non solamente un istituto tecnico e professionale. Questa caratteristica potrebbe allontanare alcuni percorsi ITS dalla propria vocazione professionalizzante e ricondurli inutilmente ad un percorso simile e parallelo ad un percorso di laurea triennale. Forse, l’intento del legislatore è quella di procedere alla definitiva “separazione” del sistema ITS dagli istituti tecnici e professionali secondari superiori, evitando così una identificazione di questi percorsi come semplice continuazione degli studi svolti in questi istituti, a favore invece dell’autonomia e dell’originalità degli ITS in quanto istruzione terziaria non accademica. Dubbi sorgono anche a fronte del – singolare – ruolo delle Commissioni Parlamentari competenti, chiamate a pronunciarsi sul sistema di accreditamento, di finanziamento, e sul raccordo con l’università: si comprende la volontà di un controllo “centrale” del sistema, ma sembra eccessivo lo spazio sottratto a quei centri decisionali, come le Regioni, di certo più prossimi agli ITS e capaci di leggerne le concrete dinamiche evolutive e i relativi fabbisogni con maggiore celerità ed efficienza. L’ultimo passaggio in Commissione bilancio al Senato ha inoltre causato la riduzione del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui all’articolo 11 del testo della Riforma da 68 a 48 milioni di euro. Il finanziamento nazionale ordinario dei percorsi ITS, dunque, resterà invariato rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 67 della legge di bilancio 2018 che a decorrere dal 2020 ha previsto uno stanziamento annuale pari a 48 milioni di euro. Resta ferma la prassi, comune anche ad altri sistemi di formazione come la IeFP, di prevedere stanziamenti ulteriori nell’ambito delle leggi di bilancio come avvenuto lo scorso anno, quando l’importo dedicato al sistema ITS è stato pari a 68 milioni di euro. A tal proposito, resta sullo sfondo l’investimento di 1,5 miliardi di euro previsto nell’ambito del PNRR che dovrà trovare attuazione nei prossimi mesi e che sarà finalizzato in parte all’ampliamento del sistema ITS, attraverso il finanziamento di percorsi ulteriori rispetto agli attuali, e in parte al miglioramento qualitativo dell’insegnamento attraverso la formazione dei docenti ed investimenti infrastrutturali legati al potenziamento dei laboratori.
 
L’approvazione della Riforma è solamente il primo di diversi passaggi necessari per rendere operativo il nuovo sistema terziario di istruzione tecnologica superiore che non vedrà la luce prima dell’anno formativo 2023/2024. La norma infatti prevede l’emanazione di oltre venti atti per rendere operativo il sistema, quasi tutti decreti attuativi (si veda di seguito per un elenco dei principali decreti attuativi previsti dalla norma) che dovranno essere discussi non nell’ambito del Tavolo paritetico voluto dalle Regioni e non introdotto nel testo di legge approvato ma in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Vale la pena soffermarsi su ciò che non è possibile trovare nel testo della norma: i percorsi IFTS. Per loro viene fatta salva la disciplina oggi vigente, che (come nel caso degli ITS) è desumibile da vari decreti ministeriali e dal D.P.C.M. del 2008. Tale esclusione non è necessariamente un elemento negativo, a patto che anche a questi istituti sia dedicata altrettanta attenzione grazie a norme specifiche. Gli IFTS sono ad oggi presenti solo in alcune (poche) regioni, e ancor meno conosciuti degli ITS. Eppure, questi rappresentano l’anello (debole) necessario per saldare la formazione professionale regionale con il sistema ITS, nell’obiettivo di costruire – finalmente – un vero e proprio canale di istruzione e formazione professionalizzante, alternativo e non subalterno a quello dell’istruzione generalista e accademica. Grazie ai certificati IFTS, infatti, è possibile accedere agli ITS, mentre diverse esperienze (come quella della Torneria Automatica Colombo, raccontata qui) già in essere ci testimoniano l’importanza di questi, più brevi, percorsi professionalizzanti. Un segmento, quindi, da valorizzare al fine della costruzione di un autentico sistema terziario non accademico.
 
In conclusione, è possibile condividere alcune valutazioni complessive. La legge qui brevemente commentata è evidentemente frutto di un lungo e faticoso lavoro di mediazione politica, le cui tracce sono ancora evidenti. Mediazione tra tendenze opposte: tra Stato e Regioni, e tra Scuola-Università e Imprese. Essa sembra favorire una centralizzazione e un maggior controllo statale del sistema, mentre rifugge dal tentativo di una sua “scolasticizzazione”, a tutela della sua originalità e delle sue caratteristiche proprie.  Inutile aggiungere che una valutazione complessiva non potrà che essere formulata a seguito dell’approvazione dei numerosi decreti attuativi ricordati. Ciò nonostante, fin d’ora è possibile osservare il tentativo di tenere insieme innovazione e valorizzazione della tradizione artigiana, di favorire raccordi con le Università, di controllare la qualità del sistema grazie a puntuali monitoraggi, di promuovere investimenti destinati alla realizzazione di campus e sedi tecnologicamente all’avanguardia, di preservare l’autonomia delle fondazioni e la centralità del ruolo delle imprese: tutti elementi positivi, e necessari, per una compiuta affermazione del “nuovo” sistema ITS.
 

Riferimento normativo Tematica Contenuti
Articolo 3 Comma 1 Aree tecnologiche Definizione delle aree tecnologiche di riferimento.
In relazione ai percorsi ITS, determinazione di:
– figure professionali nazionali di riferimento;
– standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali;
– diplomi rilasciati in esito ai percorsi.
Articolo 3 Comma 5 Autorizzazione a fare riferimento a più aree tecnologiche Criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un’area tecnologica in deroga.
Articolo 4 Comma 3 Linee guida con schema di statuto Schema dello statuto che costituisce standard minimo di organizzazione a livello nazionale.
Articolo 4 Comma 10 Tabella di corrispondenza per accesso ai concorsi Tabella di corrispondenza dei titoli e crediti riconoscibili per i concorsi da insegnante tecnico-pratico da parte dei Diplomati ITS.
Articolo 5 Comma 1 Percorsi di VI livello EQF Definizione dei criteri per cui è possibile attivare un percorso ITS di VI livello EQF (della durata di 6 semestri, con almeno 3.000 ore di formazione).
Articolo 6 Comma 2 Modalità di verifica degli apprendimenti – criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame;
– compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni d’esame;
– indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi.
Articolo 7 Comma 2 Riconoscimento e revoca dell’accreditamento – requisiti standard minimi per il riconoscimento dell’accreditamento;
– presupposti e modalità per la revoca dell’accreditamento.
Articolo 8 Comma 2 Raccordi tra sistema ITS e altri percorsi dell’alta formazione – criteri generali e standard di organizzazione per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
– criteri generali e modalità per i passaggi tra i percorsi formativi;
– tabelle nazionali di corrispondenza tra i percorsi.
Articolo 10 Comma 3 Applicazione di misure di livello nazionale Attuazione di provvedimenti inerenti alle linee di azione nazionale e di misure del Comitato nazionale ITS Academy.
Articolo 10 Comma 8 Costituzione e modalità di funzionamento del comitato nazionale ITS Academy modalità per la costituzione e di funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy, compresi i criteri e le modalità di coinvolgimento dei rappresentanti delle regioni (comma 5).
Articolo 11 Comma 5 Programma triennale Programma triennale finalizzato a circoscrivere l’ambito di utilizzo delle risorse dedicate al Sistema ITS.
Articolo 11 Comma 6 Criteri di riparto Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse nazionali dedicate, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente.
Articolo 12 Comma 1 Anagrafe nazionale ITS Criteri e modalità per la costituzione dell’Anagrafe degli Studenti ITS presso il Ministero dell’Istruzione.
Articolo 12 Comma 2 Adeguamento di funzioni e i compiti della banca dati nazionale già esistente Adeguamento di funzioni e compiti della Banca Dati nazionale di cui all’articolo 13 del DPCM 25 gennaio 2008.
Articolo 13 Comma 1 Monitoraggio e valutazione Realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione.
Articolo 13 Comma 2 Monitoraggio e valutazione – individuazione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;
– definizione delle modalità per l’aggiornamento periodico.
Articolo 14 Commi 2, 3 Disciplina della fase transitoria (3 anni) – definisce misure transitorie di accreditamento;
– stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell’incremento dal 30 al 35 % del monte ore di attività in contesto lavorativo.

 
Matteo Colombo

ADAPT Senior Research Fellow

@colombo_mat
 
Giorgio Impellizzieri

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@giorgioimpe
 
Gaetano Machì

Scuola di dottorato in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@gaetanomachi

Arriva la “riforma” del sistema ITS. Una lettura ragionata
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