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Bollettino ADAPT 28 giugno 2021, n. 25
Dopo la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 2-7) e la legge delega n. 46/2021, il decreto-legge n. 79/2021, nelle more della piena applicazione del Family Act (oggi condizionata dalle poche risorse finanziarie disponibili che di fatto rinviano al prossimo anno la sua applicazione), intende, come si legge dagli atti parlamentari, introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell’attuazione della legge 1°aprile 2021, n. 46.
Il provvedimento, articolato in 9 disposizioni – da 1 a 5 quelle di interesse per l’argomento – e un allegato, è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge (A.S. n. 2267). Come riprende la nota di lettura al provvedimento, l’assegno in questione spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall’art. 5.
Gli artt. da 1 a 4 si occupano, infatti, dei soggetti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), assicurando loro, con queste norme transitorie per il solo periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, l’erogazione di un assegno mensile in favore dei nuclei familiari che, in possesso di requisiti soggettivi dei relativi componenti, hanno titolo, su istanza, a ricevere un importo, con riferimento a ciascun figlio minore, determinato in base alla situazione economica familiare (e non personale) attestata dall’ISEE, la quale non deve superare 50.000,00 euro, valore per il quale l’assegno non spetta. Tale limitazione, condizionata dalle risorse finanziarie disponibili, confligge però sugli obiettivi di sostegno alla natalità e sul concetto di universalità disegnato dal Family Act.
Nel dettaglio:
N. figli minori | Importo mensile | Presenza di figli diversabili |
1 | € 167,50 | € 50,00 per ciascun figlio minore inabile |
2 | € 335,00 | |
3 | € 653,40 | |
4 | € 871,20 | |
5 | € 1.089,00 | |
più di 5 | € 1.089,00 + € 217,80 per ciascun figlio ulteriore |
Le relative domande dovranno essere prodotte, in via telematica, all’Inps ed il relativo assegno sarà erogato dal mese di presentazione della domanda. L’Istituto metterà a disposizione il servizio dal 1° luglio ricordando che, comunque, le domande presentate entro il 30 settembre 2021, danno titolo alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Su questo particolare assegno è già intervenuto apposito messaggio dell’Inps, (messaggio 22 giugno 2021, n. 2371), con riserva di fornire ulteriori istruzioni a mezzo di apposita circolare.
Schematizzando:
Assegno temporaneo
|
Riconosciuto, dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, assegno temporaneo su base mensile.L’Assegno temporaneo è destinato (ed erogato dall’Inps) alle famiglie con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’art. 2 D.L. 68/1988 – L. 153/1988. |
art. 1 del DL n. 79/2021 –Inps, msg. 2371/2021 |
Condizioni |
Requisiti di accesso: cittadinanza, residenza e soggiorno, da possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e da mantenere per tutta la durata del beneficio:1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’U.E. o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’U.E. in possesso del permesso di soggiorno;2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. |
art. 1 del DL n. 79/2021 –Inps, msg. 2371/2021 |
Importi spettanti |
In relazione alla condizione economica secondo le soglie ISEE di cui all’all. 1 al D.L. da possedere al momento della presentazione della domanda e da mantenere per tutta la durata del beneficio.Con una soglia minima di ISEE fino a € 7.000,00, l’assegno spetta in misura piena pari a € 167,50 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a € 217,80 per figlio in caso di nuclei più numerosi.Gli importi sono maggiorati di € 50,00 per ciascun figlio minore con disabilità. |
art. 2 del DL n. 79/2021 –Inps, msg. 2371/2021 |
Modalità presentazione domande |
In modalità telematica all’INPS (disponibile dal 1° luglio), tramite il call center ovvero presso gli istituti di patronato.Le domande presentate entro il 30 settembre 2021, danno titolo alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 sarà erogata dal mese di presentazione della domanda. |
art. 3 del DL n. 79/2021 –Inps, msg. 2371/2021 |
Compatibilità |
– Con il reddito di cittadinanza (l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità);– Con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;– Nelle more dell’attuazione della L. delega 46/2021, con l’assegno ai nuclei familiari ex-art. 65 L. 448/1988 e con l’assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, L. 190/2014, all’art. 23-quater, co. 1 e 2, del D.L. 119/2018 – L. 136/2018 e all’art. 1, co. 340, della L. 160/2019 con esclusione dell’ANF ex-art. 2 D.L. 68/1988 – L. 153/1988 |
Inps, msg. 2371/2021 |
Limite di spesa |
Massimo € 1.580 milioni per l’anno 2021. |
artt. 2 e 8 del DL n. 79/2021 |
L’art. 5 dispone, pur se in via transitoria per il medesimo periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli ANF per quanti già li percepiscono (nel lavoro pubblico che nel privato). L’incremento, infatti, concerne solo i casi di nuclei familiari con figli già percipienti dell’ANF e la cui misura, al netto dell’incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.
La misura mensile del previsto incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a euro 37,50 per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a euro 55,00 per ciascun figlio.
Sull’argomento sono intervenuti:
- l’Inps con messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 al quale sono allegate le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’ANF e relative note;
- la Ragioneria dello Stato con circolare 23 giugno 2021, n. 17, la quale ha diffuso le tabelle di riferimento (riprese dal messaggio dell’Inps) e il modello di domanda.
Riguardo alle citate tabelle occorre precisare che le stesse, rielaborate dall’Inps (dalla n. 11 alla n. 19), riportano i valori dello scorso anno cui aggiungere (come da note) l’adeguamento degli importi alla nuova disposizione.
L’assegno “ponte” non interviene sui premi, fondi e detrazioni fiscali, come invece previsto dall’art. 3 della legge delega n. 46/2021.
Esemplificando (tabella di riferimento: 11; reddito inferiore a € 14.775,06; nucleo familiare di 4 e 5 persone)
N. figli minori | Importo mensile da tabella | Assegno “ponte” mensile | Totale |
2 | € 258,33 | € 75,00 (€ 37,50 x 2) | € 333,33 |
3 | € 375,00 | € 165,00 (€ 55,00 x 3) | € 540,00 |
Anche per questo tipo di assegno, volendo schematizzare:
Per l’avente diritto che percepisce l’assegno per il nucleo familiare (ANF) ex-art. 2 D.L. 68/1988 – L. 153/1988 |
Riconosciuta, dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di:– € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;– € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. |
art. 5 del DL n. 79/2021Inps, msg. 17-06-2021 n. 2331 |
Condizioni |
Percepire già l’ANF con importi mensili in vigore superiori a zero. |
art. 5 del DL n. 79/2021 |
Modalità erogazione |
Per il privato: confermate le modalità operative di cui alla Circ. 22 marzo 2019, n. 45; i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica di assegno per il nucleo familiare per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto. |
Inps, msg. 2331/2021 |
Per il pubblico: richiesta dell’assegno con apposito modulo. |
MEF, circ. 17/2021 |
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Oneri finanziari |
€ 1.390 milioni per l’anno 2021. |
artt. 5 e 8 del DL n. 79/2021 |
Angelo Vitale
ADAPT Professional Fellow