Il 21 gennaio scorso il dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato una nota operativa indirizzata al Ministero del lavoro e politiche sociali che fa chiarezza sugli obblighi posti a capo delle Amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
La comunicazione, che si è resa necessaria a fronte delle questioni emerse nel corso degli incontri tecnici per l’attuazione della stessa legge, precede l’emanazione di un ulteriore testo che detterà istruzioni operative sulle modalità di compilazione del prospetto informativo, che ciascuna Amministrazione è tenuta a comunicare agli uffici di Palazzo Vidoni.
A differenza di quanto previsto per il settore privato, nel pubblico le amministrazioni sono tenute all’invio del prospetto anche qualora non siano intercorse modificazioni rispetto alla precedente comunicazione. Questo al fine di agevolare l’attività di monitoraggio in capo al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del lavoro e politiche sociali.
Come è noto le Pubbliche amministrazioni che occupano almeno 15 dipendenti sono tenute, al pari dei soggetti privati, al rispetto delle disposizioni della legge n. 68/1999 che dispone, anzitutto, la stesura di tale prospetto, da cui emerge il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori della quota di riserva e, infine, i posti e le mansioni disponibili per ulteriori lavoratori disabili.
Inoltre, per le Amministrazioni che impieghino più di 50 dipendenti, deve essere riservata una quota pari all’1% (una sola unità per le Amministrazioni che impiegano tra i 51 e i 150 dipendenti) a favore di orfani di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per ragioni di servizio o per l’aggravarsi delle invalidità, nonché dei coniugi o figli di soggetti riconosciuti invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro ed infine dei profughi italiani rimpatriati.
Si evidenzia, poi, che la base di computo deve essere calcolata, al netto del personale in soprannumero, sul personale complessivamente occupato dall’amministrazione: gli obblighi della legge n. 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale.
Nel caso di Amministrazioni con un’articolazione su più regioni è necessario distribuire le assunzioni obbligatorie secondo un criterio di omogeneità geografica: la quota complessiva dovrà essere dunque “spalmata” tra i territori di regioni e province in maniera omogenea, salvo che la stessa Amministrazione non faccia richiesta di usufruire del particolare regime eccezionale della compensazione regionale. A differenza dei privati infatti la PA non può optare per la compensazione interregionale: da questo punto di vista nessuna novità rispetto alla disciplina previgente al decreto-legge n. 101/2013.
L’art. 7 comma 5 dello stesso decreto n. 101/2013 dispone che le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad operare una rideterminazione delle assunzioni obbligatorie, assumendo contestualmente un numero di soggetti pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello già esistente.
La nota sottolinea come la portata innovativa della disposizione riguardi la deroga (a favore delle categorie protette) ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente nel caso in cui l’Amministrazione sia già in posizione di soprannumero, senza che se ne computi il costo nel budget delle assunzioni a tempo indeterminato.
Particolare attenzione è infine riservata alle quote d’obbligo per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e categorie equiparate.
Prima che il legislatore intervenisse con apposita disciplina (decreto-legge n. 102/10), questi soggetti rientravano nella quota di riserva dell’1% prevista dalla legge del n. 68/1999. A partire dal 2010 invece le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono rimaste “scoperte” dalla tutela che era loro garantita, tanto che si è chiarito, con una norma di interpretazione autentica (si veda la legge n. 25/2011), come le quote della legge n. 68/19999 sono “ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili”.
La stessa legge prevede però la possibilità di superare la quota di riserva, nel rispetto delle assunzioni consentite dalle disposizioni vigente. La nota sottolinea infine che con il termine “superare” si è di fatto confermata l’interpretazione secondo la quale le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rientrano nella medesima riserva, nell’ambito della quale tali soggetti hanno diritto di precedenza.
Dunque, da un punto di vista operativo, le PP.AA. che impieghino almeno 15 dipendenti, sono anzitutto obbligate a trasmettere il prospetto informativo anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni alla pianta organica. In secondo luogo dovranno procedere all’assunzione dei soggetti svantaggiati nel rispetto della quota (1%) prevista all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, anche in deroga ai limiti assunzionali, garantendo un’omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale. Infine, dopo una serie di interpretazioni e interventi normativi, è chiarito come le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata ed i soggetti a queste equiparati rientrino nella riserva della legge n. 68/1999; per la loro assunzione però non è possibile superare i vincoli sulla base occupazionale imposti dalla legge vigente.
ADAPT Junior Fellow
@MarcoMenegotto