Chi è disoccupato in Olanda prende 6 mila euro al mese, a Londra assegno solo per chi cerca lavoro. E in Italia come funziona l’indennità?

Il Jobs Act, la legge delega sul lavoro appena varata, estende l’assegno di disoccupazione anche ai lavoratori atipici come richiesto dagli standard europei. Ma come funziona l’assicurazione negli Stati del Vecchio Continente? Ecco una carrellata dei principali Paesi, raccontati attraverso un’analisi comparata di ADAPT.

 

In Danimarca l’assicurazione contro la disoccupazione è volontaria: è necessario iscriversi a uno dei fondi assicurativi esistenti. L’erogazione dell’indennità è basata sul reddito. Come requisito di anzianità contributiva vengono richieste 52 settimane di lavoro a tempo pieno nel corso degli ultimi tre anni e un anno di iscrizione al fondo assicurativo. L’ammontare dell’assegno equivale al 90% della retribuzione con un massimo di 109 euro al giorno. La prestazione dura due anni.

 

In Grecia l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione prevede l’erogazione dell’indennità. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti assicurati, sono esclusi i lavoratori autonomi. L’indennità base ammonta a 360 euro al mese, incrementata del 10% per ogni familiare a carico. I requisiti per accedere all’assegno sono: essere disoccupato involontario e disponibile al lavoro e alle azioni di politica attiva (corsi di formazione, ad esempio) proposte dall’ufficio per l’impiego. Per quanto riguarda la durata si va da un minimo di 5 mesi con 125 giorni di anzianità contributiva a un massimo di 12 mesi con 250 giorni di anzianità contributiva, cui si aggiungono ulteriori 12 (con 4.050 giorni di anzianità contributiva). È prevista la sospensione dell’indennità in caso di rifiuto per tre volte di un’offerta di lavoro.

 

In Spagna è in vigore l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed è finanziata dai contributi del lavoratore; viene applicata a tutti i lavoratori appartenenti al programma di sicurezza sociale. I requisiti principali per accedere sono: essere disoccupato involontario e disponibile al lavoro e alle azioni di politica attiva (corsi di formazione, ad esempio) proposte dall’ufficio per l’impiego, aver versato contributi per il periodo richiesto; infine, avere più di 16 anni. Il requisito di anzianità contributiva previsto è: 360 giorni di anzianità contributiva nei sei anni precedenti la disoccupazione. L’ammontare della prestazione equivale al 70% del reddito di riferimento per i primi 180 giorni; al 50% per il periodo rimanente. La durata va da un minimo di 120 giorni al un massimo di 720 (almeno 2.160 giorni di anzianità contributiva).

 

La Francia prevede l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità di disoccupazione, che si chiama “Indennità di ritorno al lavoro” (Allocation d’aide au retour à l’emploi). Possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti in Francia e nel Principato di Monaco, inclusi gli apprendisti. Per accedere all’assegno è necessario essere disoccupato involontario, iscritto alle liste di collocamento e rispettare il piano d’azione individuale per il ritorno al lavoro. I requisiti di anzianità contributiva sono: almeno 4 mesi durante gli ultimi 28 mesi precedenti la disoccupazione. L’ammontare minimo dell’assegno è di 28,38 euro giornalieri mentre il massimo equivale al 75% della retribuzione giornaliera. La durata della prestazione è commisurata alla durata della precedente attività lavorativa e all’età del lavoratore: minimo 4 mesi, massimo 24 (36 mesi per gli over 50).

 

In Germania l’indennità di disoccupazione è estesa a tutti i lavoratori e apprendisti; è prevista anche la copertura volontaria per i lavoratori autonomi. Tra i requisiti è necessario essere privo di lavoro e iscritto all’ufficio per l’impiego; essere disponibile al lavoro (almeno 15 ore a settimana), impegnato attivamente nella ricerca di un’occupazione, disponibile a partecipare alle misure di reinserimento e avere i requisiti di anzianità contributiva (12 mesi negli ultimi due anni). L’indennità ammonta: per i beneficiari con figli al 67% della retribuzione netta; per quelli senza figli 60%. La durata varia da: 6 mesi (con 12 di contributi) a 24 mesi per i lavoratori con più di 58 anni e 48 mesi di anzianità contributiva. È prevista la sospensione dell’assegno fino a 12 settimane in caso di rifiuto del lavoro, della partecipazione a misure di politica attiva, di mancato impegno nella ricerca di un lavoro.

 

In Olanda l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (finanziata da contributi) eroga a favore dei lavoratori dipendenti l’indennità di breve durata e quella basata sul reddito. Per la prima i requisiti di anzianità contributiva sono: almeno 26 settimane di lavoro nelle ultime 36 settimane precedenti il primo giorno di disoccupazione. Per l’indennità basata sul reddito bisogna aver lavorato 26 giorni nei cinque anni precedenti l’anno della disoccupazione. L’ammontare della prestazione equivale al 75% dell’ultima paga giornaliera (per un massimo di 197 euro al giorno) per i primi sei mesi; poi si scende al 70%. La durata varia da un minimo di tre mesi a un massimo di 38 mesi. È prevista una sanzione amministrativa (totale o parziale decurtazione della prestazione) o una multa in caso di mancato adempimento degli obblighi.

 

In Bulgaria l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, finanziata da contributi sociali, prevede l’erogazione dell’indennità. Possono usufruirne i dipendenti, i membri delle cooperative, dirigenti e funzionari che controllano imprese commerciali. Tra i requisiti è necessario: essere disoccupato (anche volontario) ed essere iscritto all’ufficio per l’impiego. Sono poi necessari 9 mesi di anzianità contributiva durante gli ultimi 15 mesi precedenti lo stato di disoccupazione. L’ammontare della prestazione equivale al 60% della retribuzione giornaliera media imponibile ai fini contributivi degli ultimi 24 mesi precedenti la disoccupazione, con un minimo di 3,68 euro. La durata varia in funzione dell’anzianità contributiva e va da un minimo di 4 mesi a un massimo di 12 mesi (oltre 25 anni di anzianità contributiva). Tra le sanzioni previste, si può perdere l’indennità in caso di mancata comunicazione di cambio indirizzo.

 

L’indennità di disoccupazione in Polonia è finanziata dai contributi. Possono accedervi tutti i lavoratori assicurati che abbiano versato i contributi sul reddito mensile uguale o superiore al salario minimo nazionale. Come requisito di anzianità contributiva vengono richiesti 365 di calendario nei 18 mesi precedenti la disoccupazione. L’ammontare della prestazione è di circa 198 euro al mese per i primi tre mesi; 155 euro per i mesi successivi. La durata varia da 6 mesi a 12 mesi.

 

Nel Regno Unito l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione è finanziata dai contributi sociali. È estesa a tutti i lavoratori subordinati tra i 16 e i 65 anni. Tra i requisiti principali per accedere all’assegno quello di essere disoccupato involontario e aver firmato un accordo per la ricerca di un’occupazione. L’indennità è forfettaria e indipendente dalle retribuzioni precedentemente dal lavoratore. L’ammontare dell’assegno è di 69 euro a settimana (dai 16 ai 24 anni) o 87 euro (dai 25 anni in su). La prestazione dura 182 giorni per ogni periodo di disoccupazione.

 

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Chi è disoccupato in Olanda prende 6 mila euro al mese, a Londra assegno solo per chi cerca lavoro. E in Italia come funziona l’indennità?
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