Content creator e influencer: l’inquadramento giuslavoristico e previdenziale secondo l’INPS
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro
| di Matteo Di Francesco
Bollettino ADAPT 24 febbraio 2025, n. 8
Negli ultimi anni, il mondo del lavoro ha attraversato e sta attraversando trasformazioni molto rapide e inaspettate, con la nascita di nuove figure. Un esempio recente di questo cambiamento è l’emergere delle figure dei content creator e, in particolare, degli influencer.
Fino ad oggi, l’inquadramento giuslavoristico e previdenziale di queste attività è rimasto un punto di domanda, con risposte non sempre coerenti. Si ricorderà la recente posizione del Tribunale di Roma (F. Capponi, Influencer: la qualificazione del rapporto di lavoro secondo il Tribunale di Roma, in Bollettino ADAPT 27 maggio 2024, n. 21) sulla natura del rapporto di lavoro dell’influencer come rapporto di agenzia ex art. 1742 c.c.
Ora, con la circolare INPS n. 44/2025, è arrivata una definizione chiara dal punto di vista giuslavoristico e previdenziale. Con tale intervento, infatti, anche questi lavoratori risultano destinatari di un percorso di protezione sociale e contributiva, simile a quello di altri lavoratori autonomi o dello spettacolo, in base alle modalità con cui svolgono le loro attività.
L’attività di creazione di contenuti digitali – secondo la circolare – si riferisce all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. La stessa, quindi, si caratterizza principalmente per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” e della successiva messa a disposizione del pubblico di tali contenuti attraverso piattaforme digitali.
Gli operatori che si dedicano all’attività di creazione di contenuti (c.d. “content creator”) possono svolgere tale attività in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria). In questo secondo caso, la remunerazione dell’attività può avvenire con diverse modalità: ad esempio, direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti; oppure, con il pagamento da parte dei propri sostenitori, tramite l’intermediazione della piattaforma; oppure, in alternativa, attraverso sponsorizzazioni, senza alcuna intermediazione della piattaforma di distribuzione dei contenuti, con introiti che possono derivare per esempio dai compensi riconosciuti per avere dato visibilità a un particolare marchio o prodotto.
Elemento caratterizzante l’attività dei content creator è quindi anche la compresenza di un rapporto tra il soggetto creatore dei contenuti e l’azienda commerciale (di seguito, anche “brand”) al quale si aggancia la relazione del content creator con la piattaforma. In tale scenario può realizzarsi la partecipazione di soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie, le quali svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto a pubblicizzare il proprio prodotto (c.d. “media agency”) o di assistere il talent nella gestione dei propri affari (c.d. “talent agency”).
All’interno della “macro categoria” del content creator si annoverano tante professionalità flessibili, contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, quali, a titolo esemplificativo, youtuber, podcaster, instagrammer, tiktoker, etc. Tali figure possono essere ricondotte alla categoria dell’influencer quando il creator, in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme, è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento.
Tutte queste attività, se realizzate con un obiettivo commerciale, sono ora formalmente riconosciute come parte di un ecosistema di lavoro che richiede una regolamentazione adeguata. A partire dal 1° gennaio 2025, ricorda l’INPS, è stato infatti introdotto un nuovo codice ATECO 73.11.03, proprio dedicato alle attività di influencer marketing e content creation, cosa che ha rappresentato un primo passo verso l’inquadramento professionale di queste nuove figure.
Ebbene, la circolare stabilisce che l’inquadramento dei content creator dipende dalle modalità con cui viene svolta l’attività. Due sono così le principali modalità identificate:
a) l’attività di impresa, laddove l’attività di content creator presenti elementi organizzativi prevalenti su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (come nel caso di youtuber o di chi gestisce banner pubblicitari). In tali casi, l’attività rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ed attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali;
b) il lavoro autonomo, nel caso in cui l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o para-subordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e, pertanto, sia qualificabile come prestazione libero-professionale. In tale caso, sul piano fiscale i compensi percepiti devono essere trattati come redditi da lavoro autonomo, così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del TUIR se attività esercitata abitualmente, e, sul piano previdenziale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per l’abitualità dell’attività, va valutata come sempre la presenza di elementi quali, ad esempio, la partita IVA, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, il reddito denunciato tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate. Tuttavia, l’attività può essere svolta anche in maniera occasionale, nel quale caso scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata laddove dal lavoro autonomo svolto in forma occasionale derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.
Vi sono poi delle casistiche ulteriori prese in esame dalla circolare. Il primo è il caso di attività di content creator con carattere artistico, culturale o di intrattenimento, come avviene spesso nel caso degli influencer che partecipano a campagne pubblicitarie o creano contenuti per marchi specifici. In questi casi, i content creator, quando non si limitino a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video, ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand / agenzia di intermediazione), svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, venendo in rilievo lo svolgimento di un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie tabellate (ad esempio, attore di audiovisivi, regista di audiovisivo, indossatori, fotomodelli), sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). In questo caso, il committente (brand / agenzia di intermediazione) è obbligato a versare i contributi previdenziali per conto del lavoratore.
Altro caso, poi, è quello dell’attività di digital marketing, che coinvolge influencer e content creator in attività promozionali su piattaforme come social media, blog e vlog. Anche in questi casi, se i contenuti sono chiaramente pubblicitari – vengono a tale fine utilizzati degli hashtag o delle indicazioni (partnership retribuita, pubblicità, ecc.) – si applica l’obbligo previdenziale al FPLS e l’agenzia o il brand che commissiona l’attività è responsabile del pagamento dei contributi. Diversamente, se il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, non si applica l’obbligo previdenziale al FPLS ed il content creator sarà iscritto alla Gestione Separata.
La circolare INPS n. 44/2025 segna, a nostro avviso, un passo importante nel riconoscimento delle professioni legate alla creazione di contenuti digitali.
Grazie a questo chiarimento, i content creator e gli influencer possono finalmente usufruire delle stesse tutele previdenziali degli altri lavoratori, sia autonomi che dello spettacolo. D’altro canto, alla estrema flessibilità delle nuove forme di lavoro ha corrisposto da anni eccessiva una indeterminatezza della disciplina applicabile, che si è tradotta in una assenza di tutele per i lavoratori contrattualmente più deboli (sul tema L. Torsello, Il lavoro degli influencers: percorsi di tutela, in LLI, 2, 2021). Con queste precisazioni, il nostro ordinamento riconosce le esigenze del mercato digitale e la legittimità di queste nuove figure, garantendo un sistema previdenziale che protegge i lavoratori in un mondo sempre più interconnesso.
Matteo Di Francesco
Avvocato, PhD in diritto del lavoro
ADAPT Professional Fellow
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