Contratto di solidarietà: emanato il decreto interministeriale per la riduzione contributiva

È stato emanato il decreto interministeriale con le indicazioni per la concessione delle riduzioni contributive per i datori di lavoro che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

 

L’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014 (convertito con modifiche dalla legge 16 maggio 2014 n. 78) ha previsto che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva nella misura del 35% dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% nell’ambito del contratto di solidarietà (difensivo), per tutta la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

 

Le riduzioni contributive sono applicabili relativamente all’orario di lavoro svolto da ciascun lavoratore e per il periodo cui si riferisce la denuncia contributiva; di conseguenza, tali riduzioni devono essere applicate sulla quota dei contributi a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore che, nel mese cui si riferisce la denuncia, abbia osservato un orario di lavoro ridotto.

 

A riguardo in data 14 settembre 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia, ha emanato il decreto interministeriale n. 17981.

 

Il limite di spesa per tale riduzione contributiva, stabilito dal comma 4-bis dal decreto legge n. 510/1996 così come modificato dal decreto legge n. 34/2014, a decorrere dal 2014 è pari ad euro 15 milioni annui.

 

Come premesso dal decreto interministeriale in commento, la finalità dei contratti di solidarietà (difensivi) consiste nell’evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici e l’efficacia dello stesso decreto è limitata alle disponibilità a partire dall’esercizio finanziario 2016.

 

Per il biennio 2014-2015 risulta applicabile il precedente decreto interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014 il quale prevede che la riduzione è riconosciuta alle imprese che stipulano, a partire dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del dl n. 34/2014), o che alla stessa data hanno in corso contratti di solidarietà difensivi e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

 

Anche il decreto interministeriale del 14 settembre 2015 prevede il medesimo requisito di «miglioramento della produttività […] ovvero […] di un superamento delle inefficienze gestionali-produttive».

 

Inoltre lo stesso decreto interministeriale n. 17981 prevede e conferma che:

 

– lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento;

 

– la riduzione contributiva sarà concessa mediante apposito decreto de Ministero del lavoro per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi;

 

– l’istanza presentata dall’impresa dovrà contenere, oltre al contratto di solidarietà, la documentazione nella quale risulteranno individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività e all’eventuale piano degli investimenti programmati;

 

– l’istanza dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto oppure, per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definirà le modalità telematiche, entro e non oltre trenta giorni successivi a tale data;

 

– la domanda dovrà essere contestualmente trasmessa all’Inps (eventualmente all’Inpgi) nei successivi trenta giorni e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

 

– la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario (rivalutate) nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà;

 

– il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo verrà adottato dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda; il provvedimento sarà emesso per periodi non superiori a dodici mesi e sarà trasmesso all’Inps e all’Inpgi;

 

– tramite appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro sarà verificata l’effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare il miglioramento della produttività;

 

– qualora gli accertamenti ispettivi rilevassero la mancata o inesatta adozione degli strumenti per il miglioramento della produttività, l’impresa sarà invitata a fornire le giustificazioni; in caso non fossero accolte dette giustificazioni verrà rimosso il provvedimento di concessione dello sgravio.

 

L’Inps e l’Inpgi controlleranno i flussi di spesa relativi all’avvenuto riconoscimento degli sgravi contributivi. Qualora la spesa annua di 15 milioni di euro fosse raggiunta anche solo in termini previsionali, gli istituti previdenziali lo comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Le domande presentate precedentemente alla pubblicazione del decreto interministeriale verranno istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze respinte potranno essere ripresentate a partire dal 2016.

 

Si ricorda che per favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio delle risorse economiche impiegate, il decreto legge n. 34/2014 ha introdotto l’obbligo di depositare i contratti di solidarietà presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

 

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

Consulente del Lavoro

@NicolaPorelli

 

Contratto di solidarietà: emanato il decreto interministeriale per la riduzione contributiva