Conversione in legge del Decreto lavoro: quali novità?

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Bollettino ADAPT 24 luglio 2023 n. 28
 
La legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ha introdotto nuove misure in materia di lavoro oltre ad apportare alcune modifiche alle disposizioni già vigenti (per una panoramica completa si veda F. Lombardo, Decreto lavoro: una lettura d’insieme del provvedimento, Bollettino speciale ADAPT 4 maggio 2023 n. 2).

Cosa c’è di nuovo in concreto da un punto di vista tecnico-operativo?
 
Regolazione rapporti di lavoro
 
Per quanto riguarda i contratti di lavoro a tempo determinato (per approfondire il tema si consiglia M. Menegotto, Contratti a termine: più fiducia nella contrattazione, Bollettino speciale ADAPT 4 maggio 2023 n. 2), come già disposto inizialmente per le proroghe, viene introdotta la possibilità di sottoscrivere rinnovi entro i primi dodici mesi senza dover indicare una causale (art. 24, co. 1-bis). Al fine del computo dei 12 mesi si tiene conto solo dei contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (art. 24, co. 1-ter).
 
Dal 4 luglio 2023 sono esclusi dal computo dei lavoratori con contratto di somministrazione, ai fini del calcolo del limite quantitativo del 20% di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 81/2015, i lavoratori con contratto di apprendistato (art. 24, co. 1-quater).
 
Sono esclusi in ogni caso dai limiti quantitativi del contratto di somministrazione a tempo indeterminato: i lavoratori “in ex mobilità” di cui all’art.  8, co. 2, l. n. 223/1991, i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 24, co. 1-quater).
 
La legge di conversione introduce novità anche in materia di smart working. Viene prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i dipendenti pubblici e privati in situazioni di fragilità di essere adibiti a prestazioni di lavoro in modalità di lavoro agile anche attraverso lo svolgimento di mansioni diverse comprese nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti senza alcuna decurtazione della retribuzione (art. 28-bis).
 
Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, anche in assenza di accordi individuali con il datore di lavoro, per i dipendenti privati con figli minori di 14 anni, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di misure di sostegno al reddito a causa di sospensioni e cessazioni di attività lavorativa, e dei dipendenti privati con fragilità purché ciò sia compatibile con l’attività lavorativa (art. 42, co. 3-bis).
 
Previdenza e fiscalità

 
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene introdotto per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, un trattamento integrativo speciale (misura di detassazione), riconosciuto su richiesta dei lavoratori che abbiano recepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40mila euro nel  periodo di imposta 2022, pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 che non concorre alla formazione del reddito (art. 39-bis).
 
In materia di stralcio dei debiti contributivi, i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all’art.  1, co.  222, della l. n. 197/2022, possono chiedere all’ente previdenziale, al fine di tutelare la propria posizione assicurativa e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3, co. 9, della l. n. 335/1995, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023 (art. 23-bis).
 
Viene aumentata per l’anno 2023 a 32,2 milioni di euro la cifra stanziata per garantire l’aumento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico (art. 40).
 

Inclusione sociale

 
Con la legge di conversione tra i beneficiari dell’assegno di inclusione vengono compresi anche i nuclei familiari che abbiano almeno un componente in condizioni di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione (art. 2).
 
L’offerta di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, viene considerata congrua, oltre nel caso in cui il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto, anche nel caso in cui il luogo di lavoro sia raggiungibile nel limite di 120 minuti con i mezzi pubblici (art. 9, co. 1).
 
Ai fini della fruizione dell’assegno, per i nuclei familiari con figli minori di 14 anni, l’offerta di lavoro a tempo indeterminato deve essere accettata qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio o comunque sia raggiungibile nel limite dei 120 minuti con i mezzi pubblici (art. 9, co. 1-bis).

 
Salute e sicurezza sul lavoro
 

Viene incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2023 il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all’articolo 1, co. 1187, della l. n. 296/2006 (art. 18-bis).
 
Francesco Lombardo
Assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia

ADAPT, Università degli Studi di Siena
@franc_lombardo

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