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Bollettino ADAPT 21 gennaio 2020, n. 3
L’istituzione della figura del navigator come professionalità necessaria «all’avvio del reddito di cittadinanza» è stata oggetto di un dibattito pubblico che verteva principalmente sull’individuazione del profilo professionale della nuova figura e dei suoi compiti e funzioni. (Si veda a proposito G. Impellizzieri, Nel bando non si trova il bandolo, irrisolta la questione dei navigator, in Bollettino ADAPT).
Come si è visto, inizialmente il decreto-legge n. 4/2019 attribuiva al navigator un generico «compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale» (art. 12, comma 3), non permettendo di cogliere in che modo l’attività del navigator divergesse da quella degli operatori dei centri per l’impiego. In seguito, la legge n. 26/2019, ha realizzato – in attuazione dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni nel mese di marzo 2019, in ossequio alla competenza concorrente delle Regioni in materia di politiche attive per il lavoro – un cambiamento del loro ruolo, attribuendo ai navigator la funzione di «assistenza tecnica» ai centri per l’impiego nella realizzazione di un percorso di reinserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Pertanto, la legge di conversione ha escluso i navigator dalla “presa in carico” diretta dei beneficiari. Inoltre, la Conferenza Stato-Regioni ha rimandato alla stipula delle Convenzioni bilaterali, la definizione dei compiti dei navigator, tenuto conto delle specificità territoriali. La maggior parte delle Convenzioni, invero, non ha escluso i navigator dalla possibilità di intervenire tramite azioni dirette nei confronti dei beneficiari, reintroducendo, di fatto, le funzioni originarie previste per i navigator, seppur in stretta collaborazione con gli operatori dei centri per l’impiego.
In questa cornice, con l’intento di verificare come nella realtà stesse avvenendo l’inserimento dei navigator nell’ambito dei centri per l’impiego e quali compiti e funzioni fossero effettivamente attribuiti ai navigator, nel mese di ottobre 2019 si sono svolte alcune interviste telefoniche ad alcuni soggetti che operano all’interno del sistema dei Servizi pubblici per l’impiego (operatori dei centri per l’impiego, navigator e funzionari di sistemi regionali dei Servizi per l’impiego, operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto).
Di fatto, l’obiettivo dell’indagine era di fornire un primo contributo all’inquadramento professionale della figura del navigator attraverso un confronto basato sulla analisi delle realtà regionali considerate. Inoltre, si intendeva comprendere se i navigator svolgessero effettivamente delle azioni dirette nei confronti dei beneficiari, come concesso dalle convenzioni sottoscritte da Stato e Regioni e il loro reale contributo rispetto alle attività amministrative previste dalla normativa.
Le interviste hanno dimostrato come i vari centri per l’impiego abbiano reagito in modo diverso rispetto alla istituzione dei navigator, adattandosi così alla introduzione delle nuove figure assunte da ANPAL Servizi in relazione alle proprie esigenze e specificità (Per un approfondimento, si veda G.L. Macrì, La istituzione della figura del navigator a supporto dell’attuazione del reddito di cittadinanza, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 84, 2020).
Per quanto concerne la formazione dei navigator organizzata da ANPAL Servizi, i soggetti intervistati sono d’accordo nell’affermare che la formazione più specifica avviene on the job e verte sulle specificità dei sistemi regionali di riferimento.
Si specifica che a differenza degli operatori dei centri per l’impiego che seguono la totalità dei disoccupati che si rivolgono ai centri per l’impiego, i navigator si occupano di un perimetro di soggetti che comprende i soli beneficiari del reddito di cittadinanza, che costituiscono un sottoinsieme della totalità di persone in cerca di occupazione.
In particolare, nella maggior parte delle regioni i navigator svolgono azioni dirette nei confronti dei beneficiari. Dunque, si occupano della convocazione dei nuclei famigliari, della gestione diretta dei colloqui o del supporto agli operatori dei centri per l’impiego per tale attività, nonché dell’accertamento di eventuali esenzioni dalla sottoscrizione della DID e di conseguenza, della presa in carico dei percettori del reddito.
Da un confronto sui risultati delle interviste, emerge che nella fase iniziale, nella sola regione Lombardia i navigator non fossero ancora pienamente operativi a causa delle difficoltà di natura tecnica incontrate (si fa riferimento ad esempio all’assenza di strumenti come tablet o computer per poter contattare i beneficiari, che dovrebbero essere forniti da ANPAL; la carenza di una copertura assicurativa che tuteli i dipendenti negli eventuali spostamenti presso le aziende, che dovranno quindi effettuare con i propri mezzi di trasporto; la mancanza dell’accreditamento dei navigator rispetto alle banche dati e alla piattaforma della Regione; la venuta meno contrattualizzazione della totalità dei navigator), mentre parrebbe che i centri per l’impiego delle altre regioni abbiano reagito in modo diverso, ovviando alle stesse problematiche.
Inoltre, mentre la regione Puglia ha concesso ai navigator ampia autonomia operativa sin dall’inizio, nella regione Lombardia i nuovi assunti si occupano di assistenza tecnica agli operatori dei centri per l’impiego per la quasi totalità delle funzioni previste dal legislatore, mentre le regioni Veneto ed Emilia-Romagna sembrano concedere spazio all’autonomia delle nuove figure solo in relazione a determinate attività. Infatti, si sottolinea che essendo i navigator dei collaboratori coordinati e continuativi e non dei dipendenti pubblici, non sono legittimati a compiere degli atti amministrativi per conto della Pubblica Amministrazione.
Peraltro, in tutte le regioni considerate i navigator hanno un ruolo fondamentale nel monitoraggio, nel controllo e nella verifica delle azioni dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di potere mantenere lo status di beneficiario, fermo restando che per regioni come la Puglia, anche in caso di attivazione da parte dei beneficiari, è molto difficile che gli stessi possano effettivamente trovare un impiego a causa delle condizioni economiche del territorio, della scarsa domanda di lavoro (si veda, in proposito, ANPAL SERVIZI (2017), Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017, p. 13) e delle lacunose competenze dei soggetti beneficiari.
Si evince che le specificità territoriali influenzano non solo la formazione on the job dei navigator, ma soprattutto l’attuazione del principio di condizionalità previsto dalla misura di reddito di cittadinanza. In effetti, come confermato da ANPAL Servizi, il quadro attuale dei Servizi per l’Impiego ha una forte peculiarità regionale, dettata sia dalle modalità di gestione della fase transitoria che dalle diverse situazioni e diversi fabbisogni di ammodernamento tecnologico e di personale.
Infine, una condizione comune ai centri per l’impiego considerati è la eterogeneità dei navigator per quanto concerne fattori come età anagrafica, esperienze formative e professionali e provenienza geografica. Questo fattore, tuttavia, potrebbe comportare dei riflessi positivi laddove le differenti competenze ed esperienze si integrassero per ottenere un gruppo di lavoro trasversale.
In ogni caso, l’efficacia del loro intervento e della stessa misura di reddito di cittadinanza dipende in buona parte dalla iniziativa dei navigator, prima ancora che dal contesto normativo e logistico.
Giada Lucia Macrì
Laureata in Relazioni di lavoro,
Università di Modena e Reggio Emilia