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Bollettino speciale ADAPT 18 marzo 2020, n. 3
Tra i provvedimenti che il Governo ha adottato per fronteggiare le ricadute economiche dell’emergenza Covid-19 con il decreto-legge n.-18 del 2020 (c.d. Cura Italia) c’è una misura (articolo 29) rivolta a sostenere il reddito dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.
Si tratta di una indennità una tantum di 600 euro di cui beneficiano i lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18) e non risultano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla medesima data.
Il provvedimento costituisce, è bene riconoscerlo, un importante segnale di attenzione nei confronti di una platea di destinatari il cui livello di tutela è generalmente inferiore rispetto ad altre tipologie di rapporto di lavoro.
Tuttavia, la formulazione della norma lascia aperte alcune questioni sulle quali appaiono opportune alcune considerazioni.
Una prima riguarda i destinatari del beneficio, identificati come coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro.
Potrebbe trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato licenziati a causa della contrazione di lavoro nel settore, che tuttavia non sarebbero “tecnicamente” stagionali.
Potrebbe invece trattarsi di lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro si è estinto per scadenza del termine, nel qual caso non si tratterebbe tecnicamente di una interruzione involontaria del rapporto quanto della prevista conclusione dello stesso.
In ultimo, potrebbe essere il caso di lavoratori assunti con contratto a termine stagionale il cui rapporto si è concluso prima della scadenza del termine fissato a causa delle restrizioni introdotte dalla normativa di contrasto al coronavirus (limiti agli spostamenti, chiusura degli impianti di risalita, etc.), nel qual caso sarebbe inteso che tali eventi di forza maggiore abbiano costituito una giusta causa per la rescissione anticipata del contratto.
Da queste prime osservazioni emerge l’esigenza, quale che sia l’intenzione del legislatore in merito alla platea dei destinatari della misura, di fornire chiarimenti al fine di evitare sovrapposizioni con altre misure e la conseguente non ottimizzazione di risorse economiche quanto mai scarse in questo momento.
Il secondo aspetto riguarda la platea degli interessati in senso più ampio. L’apprezzamento per la misura non fa venire meno la preoccupazione per le sorti dell’ingente numero di lavoratori stagionali del turismo (le cifre dicono oltre 400mila), che nei prossimi mesi vedranno le loro opportunità di occupazione azzerate a causa del crollo della domanda turistica derivante dall’emergenza coronavirus e delle connesse restrizioni.
All’infuori delle previsioni del decreto, tanto apprezzabili quanto limitate, per queste persone non è stata ancora individuata con chiarezza una soluzione in grado di assicurare loro il sostegno per tutta la presumibile durata della crisi. Si tratta di una situazione che si preannuncia drammatica perché unirebbe l’emergenza sanitaria a quella sociale e familiare.
Angelo Giuseppe Candido
Capo servizio sindacale di Federalberghi