Bollettino ADAPT 16 marzo 2020, n. 11
Nel 2001 Marco Biagi scriveva nel suo Libro Bianco che “non può certo essere condiviso l’approccio […] di estendere rigidamente l’area delle tutele senza prevedere alcuna forma di rimodulazione all’interno del lavoro dipendente”. Nel momento in cui prevedeva il progressivo superamento della tradizionale separazione tra autonomia e subordinazione della prestazione, egli infatti immaginava “un nucleo minimo di norme inderogabili”, soprattutto di specificazione del dettato costituzionale, al di sopra del quale riteneva “opportuno lasciare ampio spazio all’autonomia collettiva e individuale” per declinare in prossimità le nuove tutele reali come la formazione. Con l’aggiunta di un avvicinamento dei regimi previdenziali.
Impostazione, la sua, largamente disattesa da chi oggi, di fronte alla necessità di ripensare il sistema di protezioni nella rivoluzione cognitiva, decide la secca estensione della disciplina del lavoro subordinato a tutte le attività prestate in favore di terzi. Si tratta di una prima attuazione della “Carta dei diritti universali” proposta dalla Cgil che implica l’applicazione di tutte le tutele previste dall’ordinamento a tutti. A partire dal ben noto art.18 che, in effetti, se dovesse essere riconosciuto come un diritto (e non come una tutela), dovrebbe estendersi anche a quella metà circa di lavoratori cui oggi non si applica.
La tesi ha una sua popolarità corrispondente alla crescente insicurezza generata dai profondi cambiamenti nei modi di produrre e lavorare. Eppure non è difficile immaginare, anche alla luce di recenti sperimentazioni, come una tale rigidità avrebbe il solo effetto di ridurre ulteriormente il monte ore lavorate e di incoraggiare l’effetto sostitutivo delle macchine. La grande depressione economica, che potrebbe seguire la terribile diffusione virale, accentuerebbe la portata negativa di questo tipo di decisioni.
Marco Biagi fu probabilmente il primo giurista italiano (e non solo) a dedurre dai primi segnali della fine del fordismo la necessità di una nuova architettura regolatoria del lavoro. Non pretendeva di conoscere il mondo nuovo ma, intuendo che sarebbe stato denso di incognite e di variabili, immaginò il passaggio a quella disciplina duttile e mutevole dei rapporti di lavoro che solo la contrattazione di prossimità avrebbe potuto consentire. Parlo’ quindi di Statuto dei Lavori per sottolineare la fine della omologazione del lavoro.
Egli, ancor più, ci ha però avvicinato all’idea di coniugare i diritti e i doveri di ciascuna persona attiva, che lavora o vuole lavorare, evidenziando la inevitabile connessione tra le tutele pubbliche o collettive e la responsabilità di ciascuno. Basti pensare al primario obiettivo della autosufficienza nel mercato del lavoro quale si realizza attraverso la buona formazione. Questa è qualificabile non solo come un diritto ma anche come un dovere perche’ rappresenta la più efficace tutela per la occupabilita’ della persona ed insieme come il migliore contributo alla competitivita’ dell’impresa e dell’economia nazionale. Dovere verso se’ stessi e verso il proprio contesto relazionale.
Nondimeno evidente e’ la connessione tra diritto e dovere nel caso di sussidi che devono rappresentare una tutela transitoria giustificata dal contestuale impegno per una nuova occupazione. Perfino nel caso della salute e sicurezza la Cassazione ha affermato che “il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori”. Insomma, ogni diritto diventa sostenibile ed effettivo grazie ad un corrispondente dovere.
Più il mondo cambia, più troviamo ancora ispirazione nel suo spirito di “rottura” degli schemi tradizionali cui si aggrappano invece i suoi (culturalmente) fragili avversari.
Maurizio Sacconi
Chairman ADAPT Steering Committee
@MaurizioSacconi