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Bollettino ADAPT 8 gennaio 2019, n. 1
Cosa è, infine, il “reddito di cittadinanza”, come delineato dalla bozza (al momento nota) del relativo DL? Innanzitutto, non è un reddito di cittadinanza nel senso proprio del termine, cioè una prestazione assistenziale universale ed incondizionata, erogata a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro reddito (v. S. Toso, Reddito di cittadinanza. O reddito minimo?, Il Mulino, Edizione e-book, 2016, posizione 25; vedi anche, ADAPT, Lavoro e welfare della persona. Un “Libro verde” per il dibattito pubblico, 2015). Si tratta piuttosto di un reddito minimo garantito, nel senso di un sussidio sociale la cui erogazione è subordinata a diverse condizioni soggettive, in particolare la situazione di indigenza, e generalmente a forme di condizionalità consistenti nella disponibilità ad accettare un lavoro oppure a svolgere attività utili alla comunità.
Il “Reddito di cittadinanza” (Rcd) sostituisce il Reddito di inclusione (“ReI”) di cui al capo II del D.lgs. n. 147/2017, confermando con questo che non si tratta di una novità per l’ordinamento italiano, ma appunto la sostituzione e la modifica di un istituto già esistente, del quale ne recepisce innanzitutto gli obiettivi. Infatti, se il ReI è definito «quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale» (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 147/2017); il Rcd è presentato come «misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale».
L’accesso al Rcd è subordinato a diversi requisiti soggettivi del richiedente oltre a condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare che ne certifichino l’indigenza. Contemporaneamente, l’erogazione è condizionata a determinati comportamenti del beneficiario. Infatti, come venuto a delinearsi progressivamente, il beneficio non è un semplice sussidio sociale “passivo”, ma presuppone l’attivazione del beneficiario non solo attraverso la «disponibilità al lavoro, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale», ma anche attraverso «attività di servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi» oppure altre attività individuate dai servizi competenti volte al reinserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Il punto maggiormente critico della misura pare proprio l’attuazione della condizionalità e il ruolo dei Centri per l’impiego, i quali in poco tempo dovrebbero essere in grado di iniziare a convocare i beneficiari, che in prima istanza devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se non resa in precedenza, oltre ad individuare componenti del nucleo familiare esenti dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc. Inoltre, i Centri per l’impiego dovranno stipulare il previsto Patto per il lavoro, ossia un patto di servizio personalizzato che dovrebbe definire le attività che il beneficiario deve intraprendere per il proprio reinserimento nel mercato del lavoro. Invero, la stipula di tale Patto, a differenza delle prime ipotesi, può anche essere stipulato anche da soggetti accreditati, se ciò previsto dalle leggi regionali.
In alternativa alla stipula di un Patto per il lavoro, è prevista la sottoscrizione di un Patto per l’inclusione sociale, nel caso in cui i bisogni del nucleo familiare non siano solamente connessi al lavoro, ma siano bisogni complessi e multidimensionali. In questo caso, i servizi sociali dei comuni, i centri per l’impiego (non si comprende se per estensione anche i soggetti accreditati o in questo caso strettamente soltanto i centri per l’impiego) ed eventuali altri servizi territoriali, eventualmente competenti, devono coordinarsi per offrire soluzioni integrate.
Un altro elemento caratterizzante la misura, è la previsione della disponibilità dei beneficiari (sia nell’ambito del Patto per il lavoro, sia del Patto per l’inclusione sociale), fino ad un massimo di 8 ore alla settimana, a partecipare a progetti comunali utili alla collettività, coerenti con il loro profilo professionale, le loro competenze o i loro interesse o le propensioni, da svolgersi nel comune di residenza. In questo caso, l’effettività dell’obbligo dipenderà dalla concreta attivazione di progetti da parte dei comuni. In mancanza, non si potrà pretendere che i beneficiari svolgano tali attività.
Tuttavia, il primo step per il Rdc è la richiesta, che deve essere presentata presso il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, attualmente Poste Italiane, su modulo predisposto dall’INPS. In alternativa, è possibile presentare domanda presso i CAF, che siano però convenzionati con l’INPS a tal fine. È l’INPS competente per il riconoscimento del beneficio, verificata la sussistenza dei requisiti.
Il beneficio viene erogato attraverso la «Carta Rdc», abilitata non solo per acquisti, ma anche per prelievi di contante, tuttavia limitati e definiti in base alla composizione del nucleo familiare.
Per il monitoraggio della misura e in particolare l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, nonché la condivisione di informazioni tra i servizi coinvolti, è prevista l’istituzione di due piattaforme rispettivamente integrate una al Sistema informativo unitario per le politiche del lavoro e a la seconda nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali.
Ispirata ad analoghe disposizioni previste per altre misure di sostegno al reddito, è prevista l’incentivazione del reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori del Rdc attraverso il riconoscimento, sotto forma di sgravio contributivo, dell’importo corrispondente alla differenza tra le 18 mensilità del Rdc e quanto già percepito dal beneficiario, nel limite di 780 euro al mese, ai datori di lavoro che assumono un beneficiario di Rdc. Nel caso in cui l’assunzione, avvenga attraverso un soggetto accreditato, l’importo dell’incentivo è suddiviso tra il datore di lavoro e l’intermediario accreditato, con l’obiettivo di incentivare anche tali soggetti a pendere in considerazione i beneficiari di tale misura per il loro reinserimento al lavoro. In realtà, tale procedura dovrà essere ben definita nei dettagli perché possa realizzarsi effettivamente in questi termini e perché gli intermediari possano vantare il loro ruolo e quindi il loro incentiva in caso di assunzione da parte dei datori di lavoro dei percettori di Rdc.
Dopo una prima lettura, risulta evidente la complessità della misura per i molti dettagli e tecnicismi, oltre che per il coinvolgimento dei molti soggetti che devono coordinarsi: dall’INPS competente e responsabile dell’erogazione a Poste Italiane e ai CAF per il ricevimento delle domande, dai Centri per l’impiego per il primo colloquio, ai servizi accreditati per la stipula, con i Centri per l’impiego, dei Patti per il lavoro, ai servizi sociali dei comuni per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale. Complessità aumentata dalle piattaforme per la gestione dei Patti, oltre alla necessità dello sviluppo di progetti comunali per attività utile alla comunità, fino al riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro.
Mentre l’attivazione della misura potrà realizzarsi in modo relativamente facile, come per altre misure introdotte in passato e per la stessa indennità di disoccupazione, le maggiori difficoltà emergeranno indubbiamente rispetto all’effettività della condizionalità, perché non soltanto sono necessari adeguati presupposti, struttura e capacità dei Centri per l’impiego e dei soggetti accreditati, ma anche un elevato livello di domanda di lavoro, che dipende dall’andamento economico generale, perché dei posti di lavoro possano essere concretamente offerti ai beneficiari, prima ancora che essi siano obbligati ad accettarli.
Direttore ADAPT
ADAPT Senior Fellow