Disegno di legge sull’oblio oncologico: segnali importanti sul fronte lavoro

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Bollettino ADAPT 10 luglio 2023, n. 26

 

Lo scorso 28 giugno la Commissione per gli affari sociali (XII) della Camera ha approvato un testo unitario in materia di oblio oncologico, sintesi delle diverse proposte di legge presentate da diversi schieramenti e dal CNEL negli ultimi mesi (cfr. Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche – Quarta edizione A.C. 249, A.C. 413, A.C. 690, A.C. 885, A.C. 959, A.C. 1013, A.C. 1066, A.C. 1182, Servizio Studi della Camera dei deputati, 21 giugno 2023, per un quadro di sintesi delle proposte).

 

L’importanza e le ragioni di una azione legislativa– sollecitata dal legislatore europeo – che limiti la conoscibilità di informazioni relative a pregresse patologie oncologiche decorso un determinato periodo di tempo sono ben evidenziate dal discorso del Garante Privacy pronunciato in Parlamento a margine della presentazione della Relazione annuale del 2022, laddove sottolinea come «tra le molteplici istanze legate al corpo l’oblio oncologico assume una rilevanza particolare. Pazienti ormai da tempo guariti si vedono negare la concessione di mutui a lungo termine, mutare radicalmente le condizioni di assicurazione, affievolirsi la possibilità di stipulare un contratto di lavoro o persino di adottare un bambino. Sembra insomma, come si è scritto, che sia possibile guarire dalla malattia, ma impossibile liberarsi del suo stigma, come se proiettasse la sua ombra sulla vita futura del paziente» (Il potere dell’innovazione e la solitudine digitale. La protezione dei dati a tutela della persona, Relazione del Presidente Pasquale Stanzione 2022, 6 luglio 2023, p. 27).

 

A fronte di queste istanze, la proposta adottata come testo base, presenta alcuni aspetti di rilievo in ambito giuslavoristico, grazie alle disposizioni di cui all’art. 4, rubricato Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale.

 

Ancor prima di analizzarne i contenuti, occorre rilevare come primo segnale positivo l’inclusione di una attenzione al tema del lavoro, nient’affatto scontata rispetto ad una azione di policy che ha visto il proprio focus specifico nell’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi. Merito di questa attenzione va riconosciuto a quelle proposte di legge (A.C. 690, primo firmatario: On. Rizzetto; A.C. 1066, d’iniziativa del CNEL; A.C. 1182, primo firmatario: Panizzut) che, con diverse declinazioni, hanno dato cittadinanza alla tematica del lavoro all’interno della discussione parlamentare.

 

È in particolare alla proposta Rizzetto e alla proposta del CNEL che le disposizioni “lavoristiche” introdotte nell’ambito del testo unificato paiono essere debitrici.

 

Dalla seconda riprende – superando le criticità che si aveva avuto modo di rilevare in sede di primo commento (E. Dagnino, Diritto all’oblio per i malati oncologici: una proposta meritoria con il rischio di “effetto boomerang”) – la previsione relativa al divieto di richiedere informazioni relative a stati patologici di natura oncologica decorsi 10 anni (5 in caso di patologia insorta prima del diciottesimo anno di età) dal termine del trattamento attivo. Date le complesse esigenze relative alla gestione del rapporto lavorativo – in termini di prevenzione dall’esposizione a determinati rischi per la salute del lavoratore – il divieto è circoscritto all’«accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati», lasciando, quindi, impregiudicati possibili approfondimenti che si dovessero rendere necessari per la tutela del lavoratore in una fase successiva.

 

Dalla proposta Rizzetto, invece, riprende il secondo comma dell’art. 4, la cui portata oltrepassa i confini dell’azione sull’oblio oncologico. Si prevede, infatti, che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell’inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi». Si tratta di una disposizione che, pur rimettendo la definizione delle concrete misure ad un atto normativo successivo, mostra attenzione verso le particolari difficoltà di permanenza e reinserimento al lavoro di lavoratori che siano (stati) affetti da patologie oncologiche.

 

Il problema del ritorno al lavoro dopo un lungo periodo di malattia rappresenta una sfida sempre più rilevante non solo per le persone e per le imprese, ma anche per i sistemi di welfare. L’ordinamento italiano, finora, non è stato in grado di adattarsi a queste nuove esigenze della sua forza lavoro e ancora timide, seppure certamente meritorie, sono le iniziative da parte della contrattazione collettiva. Misure di questo tenore sono, di conseguenza, da accogliere con grande favore.

 

Nonostante un ambito applicativo della proposta assai più limitato rispetto alla platea di destinatari che necessitano di azioni mirate per garantire il loro inserimento o re-inserimento al lavoro a seguito di una patologia di lunga durata, si tratta quindi di un segnale importante e che va nella giusta direzione. Può essere un efficace primo passo che, come avvenuto in passato, può dare il via percorso di estensione dell’ambito applicativo ad altri soggetti meritevoli di tutela. È stato così per il diritto al part-time per i lavoratori affetti da patologia oncologica introdotto dal d.lgs. n. 276/2003 (vd. M. Tiraboschi, P. Tiraboschi, Per un diritto del lavoro al servizio della persona: le tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e tumore al seno, in DRI, 2006, n. 2, pp. 527-529) oggi esteso a persone affette da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti; potrà o, meglio, dovrà essere così anche per le misure che favoriscono la permanenza e il rientro al lavoro

 

Emanuele Dagnino

Ricercatore di diritto del lavoro,

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

@EmanueleDagnino

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