Dottorandi di ricerca e bonus 200 euro. Why not?

ADAPT – Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro

Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui

Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 20 luglio 2022, n. 22
 
“Importante provvedimento di sostegno ai redditi per 28 milioni di italiani. Tra pensionati, lavoratori dipendenti e anche autonomi, per chi ha redditi fino a 35mila euro ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro”. Così, il primo Ministro italiano, Mario Draghi, affermava in una conferenza stampa di inizi maggio illustrando i provvedimenti contenuti all’interno del d.l. 50/2022, più comunemente conosciuto come Decreto Aiuti. Davanti ad una inflazione galoppante1 e all’innalzamento dei costi energetici,2 il governo ha deciso infatti di introdurre un “importante provvedimento di sostegno ai redditi”.
 
E i dottorandi di ricerca?
 
I loro redditi, anche questi colpiti ovviamente dai tassi di inflazione crescenti e dagli aumenti dei costi energetici, potranno ricevere tale sostegno? Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto fare una distinzione fra chi svolge la propria attività di ricerca ricevendo una borsa di studio e chi invece è inquadrato come apprendista, ottenendo pertanto una retribuzione.
 
Si ricorda infatti che, secondo quanto stabilito dall’art. 45, co. 1, d. lgs. 81/2015: “possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato  per  il  conseguimento  di titoli di studio universitari e della  alta  formazione,  compresi  i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi  degli  istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché  per  il  praticantato   per   l’accesso   alle   professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e  i  29  anni  in possesso di diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o  di  un diploma  professionale  conseguito  nei  percorsi  di  istruzione   e formazione   professionale   integrato   da   un    certificato    di specializzazione  tecnica  superiore  o  del  diploma  di   maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo”.
 
Per questa categoria di dottorandi, poiché a tutti gli effetti risultano essere dei lavoratori subordinati, non dovrebbe porsi nessun dubbio sull’applicazione di quanto previsto dall’art. 31, co. 1, d. l. 50/2022: “ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”3.
 
Le stesse conclusioni non sono applicabili, invece, per chi svolge la propria attività di ricerca ricevendo in cambio una borsa di studio. In prima battuta, né il d.l. 50/2022 né la Circ. INPS n. 73/2022 sembrerebbero affermare, in maniera chiara e diretta, che il sostegno al reddito di 200 euro sia riservato anche per questa categoria di soggetti.

 

A ben vedere, tuttavia, potrebbe esserci qualche spazio affinché il bonus possa essere richiesto. Una possibile casistica, che potrebbe garantire il c.d. bonus 200 euro ai dottorandi di ricerca “borsisti”, potrebbe essere data nell’eventualità in cui gli stessi, nel caso in cui siano privi di partita IVA, nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, siano stati anche titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
 
Infatti, come meglio specificato dalla Circ. INPS 73/2022: “l’articolo 32 del decreto legge n. 50/2022, al comma 15, prevede l’erogazione di una indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile. Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995”. Si ricorda infatti che i dottorandi di ricerca “borsisti” sono tenuti ad essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
 
Una seconda casistica, molto simile alla prima, riguarda il caso in cui i dottorandi borsisti siano stati titolari anche di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.4 Fuori da queste casistiche, la partita dei 200 euro sembra essere persa da quei dottorandi che, in maniera altamente qualificata, producono conoscenza tramite i loro progetti di ricerca.5
 
Al di là degli aspetti tecnici e delle possibili eccezioni sopracitate, emergerebbe pertanto che, come già avvenuto con alcune indennità erogate durante il periodo di pandemia,6 i dottorandi di ricerca c.d. “borsisti” sarebbero stati considerati al dì fuori della platea dei beneficiari di misure finalizzate a contrastare il calo del potere di acquisto.
 
Nonostante il raggiungimento del minimale contributivo annuo INPS avvenuto con l’ultimo adeguamento degli importi delle borse di studio, emergono non poche perplessità rispetto ad un’esclusione che poco considera le esigenze di chi svolge un percorso di dottorato di ricerca e che si trova – come tutti i cittadini – a dover fare i conti con un aumento delle spese correnti.7
 
Infine, non si può concludere senza un rimando alla Carta Europea dei Ricercatori che individua la necessità di un pieno riconoscimento della professione di ricercatore già dalla fase iniziale della carriera: “Tutti i Ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza”. L’esclusione, così per come è stata descritta, della categoria dei dottorandi di ricerca “borsisti” dal riconoscimento del bonus di 200 euro sembrerebbe riflettere, ancora una volta, una concezione che sembrerebbe inquadrare i dottorandi di ricerca come meri “studenti” e non come “ricercatori” che, seppur coinvolti in un percorso di formazione, sviluppano la propria professionalità nell’ambito della ricerca.


Lorenzo Citterio

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@CitterioLorenzo
 
Stefano Rizzotti

Scuola di Dottorato di ricerca in Apprendimento e Innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@ste_rizzotti
 
1 L’ISTAT, in un suo comunicato stampa, ha stimato che nel mese di giugno 2022,  l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dell’1,2% su base mensile e dell’8,0% su base annua (da +6,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

2 L’Osservatorio Confcommercio Energia ha stimato che tra gennaio e aprile 2022 il prezzo delle offerte elettriche è salito mediamente del 61%, quello delle offerte gas è aumentato del 21%, stimando inoltre aumenti annui del 120% e del 140%. Informazioni più dettagliate possono essere reperite su https://www.confcommercio.it/-/consumi-energetici.

3 Ad integrazione del dettato normativo si segnala quanto espresso dall’INPS con la Circolare n. 73/2022.

4 Più precisamente, secondo la Circ. INPS 73/2022: “L’articolo 32 comma 11, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari – alla data del 18 maggio – dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto. In particolare, i lavoratori interessati non devono essere titolari di uno dei trattamenti individuati nella Parte II della presente circolare. La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 32 prevede, altresì, che i potenziali beneficiari dell’indennità una tantum non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022– ad altre forme previdenziali obbligatorie. Infine, l’articolo 32, comma 11, prevede che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro”.

5 Anche se non avallato dal testo normativo e dall’interpretazione INPS, sul sito FLC CIGL Roma Lazio si legge quanto segue: “In quanto iscritti in gestione separata INPS assegnisti di ricerca e dottorandi rientrano nella categoria dei beneficiari dell’indennità una tantum a favore dei Collaboratori coordinati e continuativi.

Tale condizione è valida purché il contratto risulti attivo alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.” (http://www.flcgilromaelazio.it/precari-scuola-e-universita-come-fare-domanda-per-il-bonus-200-euro/?_thumbnail_id=247946).

6 Ad esempio il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis), a causa del protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid-19, ha previsto misure di sostegno attraverso un’indennità di 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori.

7 Da questo punto di vista, non si può sottovalutare il peso dell’aspetto economico – trascurato anche nel d. l. Aiuti – nel calo dei dottorati di ricerca indicato dai dati presentati nel PNRR, che stima una riduzione del 40% dei dottorati conseguiti in Italia dal 2008 al 2019.

Dottorandi di ricerca e bonus 200 euro. Why not?