Com’è noto, la maggioranza degli italiani ha detto “no” alla riforma costituzionale approvata qualche mese fa dal Parlamento italiano. L’attenzione di tutti è stata subito dopo comprensibilmente concentrata sulle ricadute “politiche” della volontà popolare, ma non va dimenticato che essa ha prodotto o produrrà altri e, forse, altrettanto problematici effetti.
Un primo, ovvio, con la conferma della Costituzione nel testo emendato nel 2001, è il riproporsi di tutti i problemi, unanimemente riconosciuti, sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, finora impropriamente scaricati sulla Corte Costituzionale, con un esito inevitabilmente moltiplicatore quanto a conflittualità interistituzionale, (in)certezza del diritto e costi monetari ed economici. Un altro, più specifico, tocca la sorte del d.lgs. n. 150 del 2015, tassello fondamentale, già s’è visto, della complessiva trama del Jobs act, in quanto volto a garantire le tutele nel mercato del lavoro, mediante l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).
In effetti, tra le materie di competenza “concorrente”, ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost., c’è la “tutela e sicurezza del lavoro”, formula interpretata dalla giurisprudenza costituzionale come riferita alla disciplina del mercato del lavoro ossia alle politiche attive e agli strumenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con esclusione, peraltro, delle tipologie contrattuali. Ricordiamo che in tali materie le Regioni legiferano nel rispetto dei “principi fondamentali” fissati dallo Stato, nonché, qualora si tratti di diritti sociali o civili, dei “livelli essenziali delle prestazioni”.
Nell’ambito sopra indicato, i “principi fondamentali”, oltre che nell’abrogato d.lgs. n. 181 del 2000, sono contenuti nel Titolo II del d.lgs. n. 276/2003 e sono volti, in estrema sintesi, a creare un’area concorrenziale tra operatori professionali che erogano servizi per il lavoro, per un verso, a realizzare un “servizio pubblico” integrato pubblico e privato, per l’altro. Peraltro, se il profilo mercantile, tramite lo strumento dell’autorizzazione statale, può ritenersi attuato, sull’altro fronte, a detta dei più, la regionalizzazione ha sostanzialmente fallito, nonostante alcune, in realtà poche e territorialmente localizzate (al nord), interessanti esperienze innovative.
A partire da questo giudizio negativo, la riforma costituzionale attribuiva allo Stato la competenza esclusiva in tema di «tutela e sicurezza del lavoro» e di «politiche attive del lavoro», sottraendo così alle regioni non solo ogni potestà legislativa, ma anche la competenza amministrativa diretta sul mercato del lavoro.
Ora, senza pretesa di esaustività, il d.lgs. n. 150 del 2015, nel ridisegnare il mercato del lavoro: a) istituisce un’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (Anpal) che dovrebbe coordinare la gestione o, a volte, gestire direttamente le politiche del lavoro; b) individua nel Ministero del lavoro il vero centro propulsore del sistema; c) abroga il d.lgs. n. 469/1997, che attribuiva alle regioni le competenze amministrative in materia di collocamento e politiche attive del lavoro e alle province la loro gestione; c) in sostituzione, prevede, tramite convenzione con il Ministero del lavoro: c1) la delega alle regioni di tali funzioni amministrative; c2) la delega alle regioni della gestione delle politiche attive del lavoro di cui all’art. 18; d) conferma alle regioni le competenze in materia di «programmazione di politiche attive del lavoro»; e) prevede un accreditamento nazionale per la gestione dei servizi per il lavoro, alternativo o sostitutivo (qualora manchi) a quello regionale; f) abroga il d.lgs. n. 181/2000, e ridefinisce, in particolare, lo stato di disoccupazione ed i lep, eliminando gli spazi di intervento riconosciuti alle regioni; g) introduce il patto di servizio personalizzato, contemplato finora solo da normative regionali; h) disciplina l’assegno di ricollocazione, finora di esclusiva competenza regionale.
Guido Canavesi
Docente di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Macerata
Pubblicato anche su Ilsussidiario.net, il 12 dicembre 2016