Il 30 giugno è la data di scadenza per presentare la richiesta relativa al rinnovo degli assegni familiari ANF – redditi 2013 – da parte dei lavoratori, pena la sospensione dell’erogazione del beneficio fino a nuova comunicazione di rinnovo. La predetta procedura è giustificata dal fatto che l’erogazione della prestazione ha validità annuale, più precisamente dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. Tale scadenza non è valida per chi richiede per la prima volta gli ANF e per chi subisce, in corso, una variazione del proprio nucleo familiare (le variazioni al nucleo familiare possono interessare nuove nascite oppure il raggiungimento del diciottesimo anno di età dei figli per i quali è attivo il beneficio).
L’assegno (ANF) è una prestazione sociale a carico dell’INPS, generalmente anticipata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel corso dell’attività lavorativa, che ha la funzione di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i cui redditi siano al di sotto di limiti stabiliti di anno in anno dalla legge. Strumenti utili al calcolo dell’importo spettante sono le tabelle pubblicate annualmente (v. Circolare INPS n. 76/2014) dall’Inps dove vengono riportati, in relazione alle fasce di reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare, gli importi da corrispondere al dipendente.
L’erogazione dell’ANF è assicurata da un’apposita gestione INPS finanziata con il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo (CUAF), interamente a suo carico; contributo, questo, non dovuto per gli apprendisti (l. n. 845/1978; DM 21 febbraio 1996, art. 120, comma 1 e 2, l. n. 388/2000).
Nei casi in cui destinatari dell’ANF siano i lavoratori o il coniuge del lavoratore, l’erogazione del contributo può avvenire direttamente da parte del datore di lavoro, salvo per alcune fattispecie in cui sarà l’INPS a versarlo (vedi ad esempio, nel caso dei disoccupati). Laddove trattasi di ANF per i pensionati, questo verrà versato direttamente dall’INPS, insieme alla rata della pensione.
Requisiti
Destinatari di questa misura sono i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi), i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i pensionati dei fondi speciali e i lavoratori parasubordinati.
Nel caso del lavoratore dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare i presupposti per il riconoscimento dell’assegno, fra cui: la presenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, l’assenza di un altro ANF o di un altro trattamento di famiglia e la corretta presentazione della domanda. Rispetto al primo requisito, il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai familiari. Per l’inclusione di alcuni di essi, oltre alla presenza di determinate condizioni, è necessario che il richiedente alleghi specifica documentazione e/o apposita autorizzazione dell’INPS. I familiari possono fare parte del nucleo, a prescindere dal luogo di residenza, se il richiedente è cittadino, italiano oppure di un altro Stato UE, ovvero di uno Stato extra UE che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio, o che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Negli altri casi, il familiare viene incluso nel nucleo solo se residente in Italia (Circolare INPS, n. 61/2004).
Specifica autorizzazione Inps è necessaria anche nei casi in cui il lavoratore richiedente il beneficio sia separato e/o divorziato e/o convivente. La predetta autorizzazione ha un periodo limitato di validità, ragione per cui è riportata la data di scadenza del documento, da rinnovare al termine dell’efficacia della stessa. Tale documento autorizza solo uno dei genitori a beneficiare dell’assegno.
Per quanto riguarda il reddito, ai fini dell’ANF, è opportuno prendere in considerazione non soltanto quello del richiedente, ma quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare precedente. Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare determinati limiti annui indicati dalla legge, che tenga in considerazione principalmente i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e altri redditi di qualsiasi natura essi siano, entro un dato tetto massimo.
Domanda
Il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro la domanda per ottenere l’erogazione dell’ANF mediante compilazione di un apposito modello (Mod. ANF/DIP reperibile sul sito internet www.inps.it) nel momento in cui sorge il diritto e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno. La domanda deve riportare una serie di informazioni che riguardano soprattutto la composizione ed il reddito del nucleo familiare (dati anagrafici del richiedente, composizione del nucleo familiare, dichiarazione dei redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare nel periodo di riferimento, indicazioni sullo stato civile e condizioni particolari dei componenti il nucleo). La domanda funge da autocertificazione nei confronti dell’INPS, in quanto contiene tutti i dati che permettono di risalire alle stesse informazioni contenute nello stato di famiglia.
False dichiarazioni e controlli del datore di lavoro
Le aziende sono esenti da ogni responsabilità in ordine a quanto dichiarato dal lavoratore nella domanda di ANF, salvo i casi di dolo o colpa grave. Esse inoltre non possono effettuare direttamente controlli su quanto dichiarato dal lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro che viene a conoscenza di fatti non corrispondenti alla situazione familiare o reddituale dichiarata, deve segnalare l’irregolarità agli uffici competenti (INPS, ASL, ecc.) ed attendere l’esito dei controlli per operare eventuali recuperi di assegni indebitamente corrisposti. E’ spesso l’Inps ad effettuare controlli a seguito dei quali, nei casi in cui sussista una irregolarità derivante da informazioni mendaci fornite dal dipendente attraverso il modulo di richiesta ANF, comunica tempestivamente al datore di lavoro la sospensione del beneficio corrisposto al lavoratore interessato fino a nuova comunicazione.
Corresponsione
Il datore di lavoro, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per il diritto all’ANF, determina l’importo in relazione al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.
Per individuare l’importo dell’ANF il datore di lavoro deve stabilire, con riferimento alla composizione del nucleo e al livello del reddito familiare, la misura dell’assegno spettante attraverso:
- L’accertamento dell’esistenza di eventuali condizioni che determinano l’aumento dei livelli di reddito. In presenza di particolari condizioni del nucleo familiare, infatti, sono progressivamente aumentate le fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all’assegno e la relativa misura;
- L’individuazione della tabella applicabile a seconda della tipologia del nucleo familiare;
- L’individuazione della fascia di reddito in cui si colloca il reddito familiare considerato;
- La rilevazione dalla tabella prescelta dell’importo corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il diritto all’ANF decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni necessarie per acquisirlo (ad esempio, celebrazione del matrimonio o nascita di figli) e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Dall’insorgenza del diritto il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il pagamento. E’ inoltre possibile recuperare gli arretrati di periodi precedenti per calcolare l’assegno familiare dal momento che il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni (Circolare, n. 110/1992).
Modalità di pagamento
In via generale, il datore di lavoro effettua il pagamento, anticipando per conto dell’INPS la somma spettante e chiedendone, successivamente, il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia contributiva mensile. Per tutte le categorie dei lavoratori spetta l’intero assegno relativo al periodo di paga quando permane la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore ha realizzato un minimo di prestazione lavorativa. In tal caso gli assegni vengono corrisposti per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di paga.
Ciò detto, spetta un ruolo attivo al datore di lavoro, in materia di assegni familiari laddove il destinatario sia il lavoratore. E’ il datore che riceve la richiesta per gli assegni familiari, corredata dell’eventuale documentazione. Dopodiché, prima verifica il requisito reddituale, in seguito quello attinente al nucleo familiare e alla sua tipologia. Una volta individuato l’importo, sarà suo onere erogare lo stesso al lavoratore, chiedendone il rimborso tramite il sistema di conguaglio con la denuncia mensile contributiva INPS.
@GAlessandri8
Roberta Monte
@monte_roberta
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo