Il Bonus Renzi diventa operativo e “scade” il 31 dicembre 2014. Leggere attentamente le avvertenze prima dell’uso!

 

Dopo tanti annunci, ci siamo!

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 66/2014, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, con cui viene “ufficializzato” il c.d. bonus/credito Renzi “80 euro”.

 

Oltre al bonus/credito, il Decreto, composto di 51 articoli, contiene vari provvedimenti fiscali che vanno: dalle disposizioni in materia di Irap a quelle in materia di redditi di natura finanziaria, dalle strategie di contrasto all’evasione fiscale alla spesa per autovetture, dalla riorganizzazione dei Ministeri alla edilizia scolastica.

 

Nonostante l’Agenzia delle Entrate, a tempo di record, abbia diffuso le istruzioni per l’utilizzo del bonus/credito con la circolare n. 8 del 28 aprile 2014, permangono ancora alcuni dubbi operativi legati alla sua applicazione.

 

Si sotto riporta una scheda di sintesi su quanto contenuto all’articolo 1 del D.L. n. 66/2014 “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” e di quanto diffuso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E.

 

Fonti Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, entrato in vigore il giorno di stesso, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Titoli:

TITOLO I – Riduzioni di imposte e norme fiscali;

TITOLO II- Risparmi ed efficienza della spesa pubblica;

TITOLO III- Pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni;

TITOLO IV – Norme finanziarie ed entrata in vigore.

 

Al Titolo I, Capo I (Rilancio dell’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale), l’articolo 1 prevede gli interventi fiscali al fine di una “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”.

Circolare n. 8/E, Agenzia delle Entrate, 28 aprile 2014.

Art. 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Comma 1 – Introduzione “In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015 e mediante l’utilizzo della dotazione del fondo di cui all’articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:” 
 
Commento operativo

 

La riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati contenuta nel D.L. n. 66/2014, per ora, vale solo per il 2014. La modifica strutturale dovrebbe essere attuata con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Comma 1 – Modifiche all’articolo 1 del T.U.I.R. L’articolo 1 inserisce all’articolo 13 (“Altre detrazioni”) del T.U.I.R. l’articolo 1 – bis.«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro».

 

Commento operativo

 

Il comma 1-bis del T.U.I.R., richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati:

– alla tipologia di reddito prodotto,

– alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro,

– nonché all’importo del reddito complessivo.

 

Soggetti (potenziali) beneficiari sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

1) dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, T.U.I.R.);

2) dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, T.U.I.R.):

– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);

– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);

– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

– remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);

– le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);

– compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

 

A chi non spetta il credito:

ai pensionati;

– a chi percepisce, compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni per l’esercizio delle pubbliche funzioni; le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

 

Natura dell’erogazione:

– viene riconosciuta sottoforma di credito (non come detrazione);

non concorre alla formazione del reddito.

 

Il credito spetta a coloro che (teoricamente) pagano Irpef al netto delle detrazioni da lavoro.

 

Il reddito complessivo va considerato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

 

Quanto spetta:

 

Reddito (euro) annuo Importo del credito (euro)
Fino a 24.000 640
Oltre 24.000 fino a 26.000 640 * [1-(reddito-24.000)/2.000]
Oltre 26.000 0

 

Il credito spetta anche a coloro che non pagano Irpef per effetto delle detrazioni per coniuge/famigliari a carico.

Comma 2 Il credito di cui al comma precedente e’ rapportato al periodo di lavoro nell’anno. 
 

Commento operativo

 

Il credito è teoricamente pari a 80 euro al mese. Infatti dividendo i 640 euro annui per 8 mesi risultano, appunto, 80 euro/mese.

Se i 640 euro annui vengono suddivisi sui 12 mesi dell’anno, il credito risulta pari a 53,33 euro/mese.

 

Nel caso di lavoratori assunti e cessati nell’anno 2014, il credito dovrà essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

 

I sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entreranno in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

 

In caso di assunzione nel corso del 2014 il datore di lavoro/sostituto d’imposta potrebbe richiedere quanto percepito dal lavoratore in eventuali rapporti di lavoro precedenti certificato attraverso il modello CUD (provvisorio).

Comma 3 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d’imposta 2014.

 
Commento operativo
 
 
Il credito in commento vale solo per il 2014 «in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015».

Comma 3 Per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante  ai  sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal  presente  decreto,  ripartendolo  fra  le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 
Commento operativo

 

I sostituti d’imposta devono riconoscere il credito “in via automatica” senza attendere alcune richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il decreto prevede il riconoscimento del credito ripartendolo «fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore …..a partire dal primo di periodo di paga utile».

Quindi, per un datore di lavoro che corrisponde le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo, il primo periodo di paga utile è aprile.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014».

 

Attenzione per il lavoro domestico e contribuenti senza sostituto d’imposta:

il collaboratore domestico (colf/badante) ha diritto al credito/bonus ma non essendo il proprio datore di lavoro sostituto d’imposta potrà recuperarlo solo in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico)

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche per i contribuenti per i quali il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

Comma 5 Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).Commento operativo

 

Il recupero di quanto erogato dal sostituto d’imposta agli aventi diritto potrà avvenire prima di tutto sulle ritenute fiscali disponibili nel singolo periodo interessato; se tali ritenute fossero insufficienti i datori di lavoro/committenti potranno portare in detrazione la differenza con i contributi previdenziali dovuti nel periodo interessato dall’operazione.

Si attendono istruzioni su come indicare il credito nel modello Uniemens.

 

Rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

 

In caso di incapienza anche dei contributi previdenziali si dovrebbe poter recuperare quanto anticipato in compensazione con altri tributi con F24 ovvero chiedere il rimborso direttamente all’istituto di previdenza (si attendono istruzioni in merito).

Comma 6 L’INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualita’ di sostituto d’imposta.Commento operativo

 

Il comma 6 prevede che l’Inps recupera quanto “rimborsato” ai sostituti d’imposta direttamente sulle ritenute che come sostituto d’imposta deve versare all’Erario.

Comma 7 In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l’entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Ulteriori note il credito è riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d’imposta. Potrebbero sorgere dei problemi operativi nel caso di pluralità di rapporti di lavoro contemporanei (co.co.pro., part-time, lavoro a chiamata). Una soluzione, a detta di chi scrive, potrebbe essere quella di far “scegliere” al lavoratore il sostituto d’imposta erogatore del credito, esonerando in forma scritta gli altri;- in caso di assunzione in corso d’anno il sostituto potrà conoscere il reddito percepito dal lavoratore in precedenti rapporti di lavoro, compreso l’ammontare del credito ricevuto, attraverso una dichiarazione del lavoratore (modello CUD provvisorio); 

– il credito deve essere indicato dai sostituti d’imposta nel modello CUD e nel modello 770;

 

– nel caso di erogazione indebita il credito andrà restituito dai lavoratori in sede di conguaglio ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;

 

i contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di più rapporti di lavoro con un reddito complessivo superiore ai 26.000 euro, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto;

 

– il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti;

 

– il meccanismo di “recupero” da parte del sostituto d’imposta prevede che vengano utilizzate «fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga», potrebbe far sorgere dei problemi operativi ai sostituti che pagano le retribuzioni all’inizio del mese successivo in quanto si trovano a gestire i versamenti previdenziali/fiscali in modo “sfasato” (in questo caso si applica il principio di competenza per i contributi e di cassa per le ritenute fiscali).

 

La verifica della spettanza del credito – proiezione del reddito annuo:

per verificare la spettanza del credito, i sostituti d’imposta dovranno moltiplicare (proiettare) la retribuzione assoggettata a tassazione ordinaria per il numero dei mesi mancanti fino alla fine dell’anno e aggiungere le mensilità aggiuntive, gratifiche, premi ecc… nonché quanto erogato da gennaio ad aprile 2014.

Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow
Consulente del Lavoro

@NicolaPorelli

 

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Il Bonus Renzi diventa operativo e “scade” il 31 dicembre 2014. Leggere attentamente le avvertenze prima dell’uso!
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