Il cittadino di uno Stato dell’Unione che, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in altro Stato membro, viene ivi assunto a tempo parziale è qualificabile come lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale e non totale e pertanto può chiedere le conseguenti prestazioni di sicurezza sociale (indennità di disoccupazione) allo Stato in cui ha lavorato e lavora
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