Il datore di lavoro non può licenziare un dipendente disabile che si rifiuti di riprendere servizio in una sede lavorativa incompatibile con la sua condizione fisica, senza prima esplorare soluzioni organizzative alternative che permettano al lavoratore di continuare l’attività lavorativa
| di Bollettino ADAPT
Corte di Cassazione, ordinanza 21 novembre 2024, n. 30080
Condividi su: