La Legge n. 9/2014 (c.d. Decreto sugli incentivi o destinazione Italia), in vigore dal 22 febbraio 2014, in sede di conversione del D.L. n. 145/2013, art. 14, ha confermato la maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, abolendo la possibilità di diffida, e ha previsto un raddoppio delle sanzioni per le violazioni su orario di lavoro e riposi anziché una decuplicazione.
Si sotto riporta una sintesi.
Fonti | – Art. 14, Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio 2014; – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 4 marzo 2014. |
Maxisanzione per il lavoro “nero” | Il “nuovo” articolo 14 del D.L. n. 145/2013, prevede l’aumento del 30%: ? dell’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori subordinati irregolari e l’esclusione, in tali ipotesi, della procedura di diffida; ? dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dagli organi di vigilanza (inclusi quelli delle ASL). Lavoro in “nero”, violazioni ? prima del 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del d.l. n. 145/2013): applicazione della pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004; ? tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso (tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 145/2013 e il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 9/2014): applicazione delle sanzioni amministrative aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonché la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004; ? dal 22 febbraio 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 9/2014): applicazione delle sanzioni amministrative aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. Si sotto riportano tabelle contenute nella Circ. del Min. lavoro n. 5/2014. |
Maxisanzione “ordinaria”
Commissione della violazione |
Sanzione minima edittale |
Sanzione massima edittale |
Maggiorazione giornaliera |
Sanzione art. 13 D.Lgs. 124/2014 (diffida) |
Sanzione art. 16 Legge n. 689/1981 (1/3 del massimo ovvero se più favorevole doppio del minimo) |
Magg. giorn. art. 13 D.Lgs n. 124/2004 |
Magg. giorn. art. 16 Legge n. 689/1981 |
entro il 23 dicembre 3013 compreso |
euro1.500 | euro12.000 |
euro 150 |
euro 1.500 |
euro
3.000 |
euro37,50 |
euro 50 |
dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso |
euro1.950 | euro15.600 |
euro 195 |
euro 1.950 |
euro 3.900 |
euro48.75 |
euro 65 |
dal 22 febbraio 2014 |
euro1.950 | euro15.600 |
euro 195 |
non applicabile |
euro 3.900 |
non applicabile |
euro 65 |
Maxisanzione “affievolita”
(caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo)
Commissione della violazione |
Sanzione minima edittale |
Sanzione massima edittale |
Maggiorazione giornaliera |
Sanzione art. 13 d.lgs. 124/2014 (diffida) |
Sanzione art. 16 Legge n. 689/1981 (1/3 del massimo ovvero se più favorevole doppio del minimo) |
Magg. giorn. art. 13 D.Lgs n. 124/2004 |
Magg. giorn. art. 16 Legge n. 689/1981 |
entro il 23 dicembre 3013 compreso |
euro1.000 | euro8.000 |
euro 30 |
euro 1.000 |
euro 2.000 |
euro 7,50 |
euro 10 |
dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso |
euro1.300 | euro 10.400 |
euro 39 |
euro 1.300 |
euro 2.600 |
euro 9,75 |
euro 13 |
dal 22 febbraio 2014 |
euro1.300 | euro10.400 |
euro 39 |
non applicabile |
euro 2.600 |
non applicabile |
euro 13 |
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale |
In sede di conversione l’art. 14, comma 1, lett. b) del d.l. n. 145/2013 viene confermato: ? l’aumento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro nonché delle ASL laddove riscontri l’impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Si sotto riporta una tabella di sintesi. |
Somme aggintive per la revoca della sospensione di attività imprenditoriale
fino al 23.12.2013 |
dal 24.12.2013 |
|
Provvedimento adottato a fronte del riscontro di impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro | euro 1.500 |
euro 1.950 |
Provvedimento adottato a fronte del riscontro di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |
euro 2.500 |
euro 3.250 |
Importi sanzionatori in violazione delle disposizioni in materia di lavoro | In sede di conversione, l’art. 14, comma 1, lett. c) del DL n. 145/2013 come convertito in Legge n. 9/2014, dispone il raddoppio di alcune sanzioni amministrative previste per alcune violazioni in materia di orario di lavoro (il decreto prevedeva la decuplicazione). Il Ministero ricorda che: ?la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva); ?il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”; ?il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”, Si sotto riportano tabelle contenute nella Circ. del Min. lavoro n. 5/2014. |
DURATA MEDIA ORARIO DI LAVORO |
REGIME SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI COMMESSE DAL 24 DICEMBRE 2013 |
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a 6 mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. | Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |
RIPOSO SETTIMANALE |
REGIME SANZIONATORIO POST CONVERSIONE DL N. 145/2013 |
Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. |
Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta |
RIPOSO GIORNALIERO |
REGIME SANZIONATORIO POST CONVERSIONE DL N. 145/2013 |
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità | Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |
Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow
@NicolaPorelli