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Bollettino ADAPT speciale 17 marzo 2020, n. 3
Per la sospensione dei rapporti standard di lavoro a causa della diffusione del virus COVID-19 molto si è discusso e molto si è detto in queste settimane, in relazione ad un ampio quadro normativo che presidia la materia. In questa fase di emergenza, invece, è stata “riscoperta” la problematicità di gestire la sospensione di un tirocinio oltre alle ipotesi previste dalla Conferenza Stato-Regioni in materia del 15 maggio 2017 e a quelle ulteriormente introdotte dalla normativa regionale. La difficoltà deriva principalmente dal fatto che il tirocinio “non si configura come un rapporto di lavoro” ma è un “periodo di orientamento a lavoro e di formazione” (art. 1 della Conferenza Stato-Regioni). Le ipotesi di sospensione di questo periodo sono disciplinare all’art. 2: “il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari”. La norma precisa inoltre che “il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio”. In caso di sospensione, il tirocinante deve ricevere motivata comunicazione dal tutor aziendale e in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi, il tirocinio può essere interrotto.
L’art. 2 della Conferenza Stato-Regioni fornisce già molti spunti per poter ragionare sulle modalità di sospensione del tirocinio. Infatti, oltre alle cause “classiche” di sospensione (malattia, maternità, infortunio), la disposizione considera un’ipotesi che potremmo definire “aperta”, cioè capace di includere tutte quelle casistiche in cui l’azienda è impossibilitata ad erogare la formazione e fare orientamento al lavoro a causa della chiusura. In altre parole, dunque, le imprese che, in ottemperanza agli attuali provvedimenti di legge, sospendono le attività produttive e accedono agli ammortizzatori sociali per un periodo di almeno 15 giorni, possono sospendere, in virtù di quanto previsto dall’art. 2 della Conferenza Stato-Regioni, anche il tirocinio. In questo caso, la disposizione prevede che il periodo di sospensione non dovrà essere recuperato una volta riavviata l’attività aziendale.
Sennonché, molti datori di lavoro si sono chiesti se sia possibile poter valutare l’ipotesi di condurre il tirocinio attraverso lo smartworking. Una prima obiezione che potrebbe essere mossa a questa scelta è fondata su un’argomentazione di carattere esegetico: la normativa in materia di smartworking disciplina una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81). Pertanto, il tirocinio, che un rapporto di lavoro non è come previsto dalla Conferenza Stato-Regioni, non potrebbe essere ricompreso. Tuttavia, è da notare come la Conferenza Stato-Regioni nulla dica sul punto. In sostanza, ampia facoltà viene lasciata alle parti sulle modalità di conduzione del periodo di tirocinio (anche adottando modalità di formazione a distanza). Di conseguenza, non si esporrebbe a particolari problemi l’azienda che voglia adottare la modalità dello smartworking anche per il tirocinante, pur rispettando tutti i profili di sicurezza previsti dalla normativa.
Da non sottovalutare, poi, è l’intervento di alcune regioni sulla questione. Infatti, la Conferenza del 15 maggio 2017 in materia di tirocini riconosce potestà regolamentare anche alle Regioni. L’Emilia-Romagna, con un comunicato, ha disposto la sospensione dei tirocini extracurricolari fino al 3 Aprile 2020. “Tuttavia – precisa il comunicato – laddove le specificità del soggetto ospitante, sia dal punto di vista dei contenuti del progetto formativo sia dal punto di vista della disponibilità di tecnologie telematiche lo consentano, è possibilità attivare modalità di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione dai soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell’ospitante e del tirocinante”.
La Regione Puglia, con un comunicato del 13 marzo 2020, ha disposto che “i tirocini extracurriculari – compresi quelli attivati nell’ambito di Garanzia Giovani – svolti nell’ambito del territorio regionale sono sospesi fino a nuova comunicazione”. Anche la Regione Lazio, con circolare n. 207548 del 6 marzo 2020, ha sospeso i tirocini extracurriculari fornendo indicazioni operative su come gestire tale periodo. La Regione Abruzzo, con ordinanza n. 5 dell’11 marzo 2020, ha sospeso i tirocini extracurriculari ritenendo che l’emergenza sanitaria rappresenti una causa di forza maggiore, motivo di sospensione in base alle linee guida regionali adottate. L’art. 2 dell’ordinanza prevede che il tirocinante possa proseguire l’attività, laddove possibile a distanza (smartworking) ma l’adozione di tale modalità è negata al tirocinio attivato nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”. Anche la Regione Veneto ha fornito delle indicazioni per gestire i tirocinanti extracurriculari, consigliando o l’interruzione del tirocinio per impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi; o la sospensione del tirocinio ma garantendo “il recupero, dopo la scadenza naturale, delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza epidemiologica”; o, infine, la prosecuzione dell’esperienza con modalità a distanza, precisando che “questa modalità di svolgimento è resa possibile solo fino a quando perdura l’emergenza, per tirocini che prevedano attività che non sia necessario svolgere presso la sede del datore di lavoro e con obiettivi formativi conseguibili anche mediante strumenti e verifiche a distanza”. Il comunicato fornisce anche delle indicazioni circa le comunicazioni e gli adempimenti da fare in tutti e tre i casi indicati.
La Regione Lombardia ha precisato che l’emergenza debba essere gestita come situazione transitoria, sulla base delle linee guida già in vigore. Individua così una duplice possibilità: la sospensione su iniziativa del soggetto ospitante o lo svolgimento dell’attività tramite smartworking (con relativa integrazione del piano formativo), considerando anche ulteriori casi da gestirsi “in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio”. Similmente la nota di precisazione pubblicata dalla Regione Piemonte puntualizza come “le attività didattiche individuali, compresi gli stage curriculari e i tirocini extracurriculari possono essere svolti, fatte salve eventuali limitazioni assunte autonomamente dai soggetti ospitanti”, lasciando così autonomia decisionale alle aziende.
In Toscana si sono invece esplicitamente ricomprese tra le attività didattiche e formative coinvolte nella sospensione anche “le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurriculari”. Così anche la Regione Campania, che ha sospeso i tirocini, sia curricolari che extracurriculari, fornendo un testuale riferimento all’impossibilità di prosecuzione delle attività per mezzo dello smartworking, data la non assimilabilità del tirocinio ad un rapporto lavorativo. Sospese anche le procedure amministrative di istruzione delle pratiche di attivazione dei tirocini. Anche la Regione Calabria sospende tutti i tirocini, senza considerare differenziazioni in base alla tipologia. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sospeso le attività di stage e di tirocinio, compreso quello extracurriculare, con possibilità di accesso alle attività di smartworking solo se “coerenti con il progetto formativo, funzionali all’elaborazione di un Project work da parte dello stagista o del tirocinante”.
La Regione Liguria ha escluso dalla sospensione i tirocini extracurriculari, in quanto “trattasi di attività ad accesso individuale, senza formazione in aula”, pur prevedendo tuttavia la sospensione per quelli curriculari. Infine, la Regione Marche ha previsto la possibilità di svolgere “attività formative a distanza” escludendo però i “corsi per i medici in formazione specialistica” e i “corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie”. La formula adottata, sebbene poco chiara, sembrerebbe consentire a tutti i tirocinanti (extracurriculari e non) di proseguire il periodo di formazione a distanza, tranne per alcuni casi rispetto ai quali sarà necessario continuare a garantire la presenza presso le strutture ospedaliere.
Giacomo Nascetti
ADAPT Junior fellow