Il lavoratore smart si infortuna nel tragitto: basta la finalità lavorativa per essere tutelato

Il lavoro agile è una nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa senza dubbio vantaggiosa, sia per l’aumento di produttività, sia per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Ma se tempo e spazio cambiano, vanno ripensate e rese intelligenti anche le discipline contingenti al rapporto di lavoro, una su tutte la disciplina della sicurezza sul lavoro. Cosa succede se il lavoratore smart si infortuna durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al proprio domicilio, ove svolge parte della prestazione lavorativa in modalità agile?L’itinere non è più casa- lavoro, ma lavoro- lavoro, come ripensare la regolazione?

 

Per capire i termini specifici della questione non si può prescindere dall’inquadramento legale che definisce l’infortunio sul lavoro come un evento traumatico, avvenuto per una causa violenta in occasione di lavoro, dal quale deriva una lesione che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.  Si parla di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che la legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro, anche quello che si verifichi nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro, il c.d. infortunio in itinere.

 

Sul fronte delle garanzie di tutela, il ddl sul Lavoro Agile, all’art. 19 prevede che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Inoltre, il lavoratore smart ha diritto all’indennizzo per gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

 

In linea generale è tutto chiaro; ma niente è risolto sul piano operativo. Se è vero che il Lavoro Agile è una nuova modalità lavorativa, ne consegue che – di pari passo – anche le soluzioni adottate in campo prevenzionistico dovranno essere agili e non solo astrattamente. (Pelusi L., Lavoro Agile: il nodo della disciplina di salute e sicurezza, bollettino Adapt, 4 marzo 2016)

 

Che le singole giornate lavorative siano integralmente lavorate o in azienda o presso il domicilio del lavoratore, ovvero nell’ipotesi in cui le singole giornate vengano lavorate in parte in azienda e in parte a casa, cambia poco. In entrambe le ipotesi la specialità sta nel fatto che l’infortunio in itinere, che avviene astrattamente nel tragitto tra casa e lavoro, per il lavoratore che esegue la sua prestazione in modalità di Lavoro Agileavviene nel tragitto tra lavoro-lavoro. Dunque, come tutelare il lavoratore smart nel suo tragitto?

 

Come ad ogni bivio, due sembrano essere le strade percorribili. In primo luogo, la fattispecie così descritta rientra a pieno diritto nell’ambito applicativo dell’art. 12 del d. lgs. 38/2000, che riconosce l’indennizzabilità degli infortuni occorsi non solo durante il normale percorso di andata e ritorno da casa al lavoro, ma anche tra due diversi luoghi di lavoro.

 

In secondo luogo, si può seguire la più recente giurisprudenza che, per l’infortunio in itinere,  sta abbandonando la nozione di rischio generico aggravato(quel rischio affrontato per ragioni lavorative e senza bisogno di ulteriori elementi specificanti) e sta andando verso la configurazione di un rischio lavorativo tout court, che estenda la tutela di tutti i rischi affrontati per una finalità lavorativa. Nell’ipotesi di infortunio che avvenga durante il percorso che collega un luogo di lavoro a un altro luogo di lavoro (che è sì casa, ma anche luogo di lavoro), il lavoratore smart viene tutelato per il danno subito per finalità lavorativa, di cui il criterio probatorio è molto meno oneroso che quello per provare l’esistenza dell’occasione di lavoro.

 

Sembra preferibile, dunque, la seconda opzione interpretativa. Se il lavoro agile diventerà davvero smart, l’istituto dell’infortunio in itinere– così come lo intendiamo oggi -andrà a scomparire, perché verrà meno la divisione casa-lavoro e nel tragitto lavoro-lavoro, in caso di infortunio, al lavoratore per essere tutelato basterà provare il rischio lavorativo tout court, sganciato da ogni tipo di vincolo spaziale. La tutela infortunistica così garantita, potrà essere definita sostanzialmente agile e solo allora il lavoratore smart sarà degno di questo nome.

 

Maddalena Saccaggi

Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@msaccaggi

 

 

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Il lavoratore smart si infortuna nel tragitto: basta la finalità lavorativa per essere tutelato
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