Bollettino ADAPT 8 aprile 2019, n. 14
Ritorna opportunamente l’esigenza di una regolazione certa per l’equo compenso delle prestazioni professionali. Se ne era parlato molto nella fase finale della scorsa legislatura quando la Commissione Lavoro del Senato tentò infruttuosamente il varo di un provvedimento dedicato. Mentre, da un lato, si misero di traverso coloro che preferivano la libera contrattazione trattando il lavoro indipendente come le imprese, emerse in un decreto fiscale, dall’altro, la volontà dello stesso Governo di tutelare gli avvocati nel loro impari rapporto con committenti forti come banche e assicurazioni. Ne sortì, sulla base di molte sollecitazioni esterne e interne al Parlamento, una norma estesa a tutte le professioni ordinistiche secondo la quale la remunerazione delle prestazioni avrebbe dovuto corrispondere quantomeno ai parametri già vigenti per l’orientamento del giudice chiamato a dirimere un contenzioso. Non fu subito chiaro se quella disposizione si applicasse solo ad alcuni committenti o alla generalità delle attività professionali regolate.
Recentemente il tema si è riproposto a seguito della emanazione di bandi pubblici per l’acquisizione di servizi professionali a titolo gratuito. Contemporaneamente, fonti di governo e della maggioranza parlamentare hanno ipotizzato di regolare tutto il lavoro indipendente in base ad un salario minimo inderogabile su base oraria. Come al solito il pendolo italiano tende ad oscillare tra due estremi, quello della contrattazione libera del prezzo fino alla gratuità e quello della paga oraria vincolata. Nel primo caso vi sarebbe una contraddizione con la agevole constatazione secondo cui la maggior parte dei professionisti si configurano come contraenti deboli. Nel secondo caso si verrebbe a negare quella evoluzione di tutti i lavori, inclusi quelli subordinati, per cui vengono misurati e remunerati in base ai risultati che producono relativizzando il vincolo temporale.
Si tratta quindi di riprendere le ipotesi già formulate nel recente passato per cui le prestazioni dei professionisti organizzati in ordini e collegi dovrebbero essere remunerate secondo i già citati parametri definiti dai ministeri competenti qualunque sia il committente. E gli altri professionisti non regolati dovrebbero invece ricevere compensi corrispondenti almeno agli usi rilevati dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il sistema delle Camere di Commercio. Su queste basi inderogabili dovrebbe altresì essere possibile una contrattazione collettiva tra associazioni dei committenti e dei prestatori sul modello degli accordi economici collettivi sottoscritti dagli agenti di commercio.
Una ormai solida dottrina la ammette in quanto la tutela di una giusta remunerazione di tutti i lavori costituisce un accettabile limite del principio costituzionale della libertà d’impresa. Come al solito, aiutano il buon senso e l’osservazione della realtà.
Maurizio Sacconi
Chairman ADAPT Steering Committee
@MaurizioSacconi