Bollettino ADAPT 17 gennaio 2022, n. 2
L’Italia conserva una bassa attitudine a tradurre in occupazione le capacità di crescita dell’economia. Oggi potremmo considerare cause specifiche dal lato dell’offerta come il mismatching delle competenze o la scarsa reperibilità di persone disponibili ai lavori gravosi e poco remunerati. Ma il dato è così cronico e proprio anche delle fasi di tumultuosa crescita del dopoguerra da doversi ricondurre a fattori più profondi dal lato della domanda, a una sorta di “paura” della gestione dei rapporti di lavoro che ha generato rattrappimento nelle assunzioni.
Vi ha sempre concorso anche il timore di controversie durature, nonostante il processo del lavoro costituisca un modello da imitare, perché comunque la disciplina da leggi e contratti è intrinsecamente complessa. Non a caso, più volte il legislatore si è adoperato per prevenire le controversie (certificazione dei contratti e degli appalti) o per risolverle con strumenti esterni al giudizio (conciliazione, arbitrato). Anche recentemente nell’ambito della legge delega sul processo civile è stata inserita la negoziazione assistita in materia di lavoro a cura di professionisti (non delle organizzazioni di rappresentanza). Se si considerano le prime reazioni, non sembra esservi una significativa prospettiva di successo di questo istituto. Conciliazione e negoziazione assistita sono infatti rimesse alla buona volontà delle parti.
Per queste ragioni, potrebbe essere utile riproporre l’arbitrato per equità disegnato da Marco Biagi che avrebbe dovuto garantire tempi brevi e probabile carattere definitivo della decisione. Egli partiva dal presupposto che le parti avrebbero potuto ricorrervi liberamente ove interessate ad evitare un lungo e incerto contenzioso. Introdotto nel 2010 dalla legge n. 183 fu in parte depotenziato da un braccio di ferro tra parlamento e presidenza della Repubblica che voleva ancorarlo non solo ai contenuti inderogabili ma anche al complesso di leggi e contratti. Secondo il testo approvato dopo ben sette passaggi parlamentari, il giudizio equitativo deve svolgersi “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”. Alcuni ambienti della dottrina e una parte del sindacato hanno poi espresso interpretazioni ulteriormente espansive dei vincoli degli arbitri che hanno condotto alla sua disapplicazione. Riscoprire Biagi nel ventesimo anniversario della morte significa rileggerne le intuizioni tra le quali proprio la libera possibilità di risolvere rapidamente le controversie in materia di lavoro.
Maurizio Sacconi
Chairman ADAPT Steering Committee
@MaurizioSacconi