Il modello di riferimento per l’agenzia nazionale per l’occupazione è quello della Lombardia

Il 21 ottobre 2013 Regione Lombardia avviava l’ambizioso ed innovativo programma di supporto ai propri cittadini in cerca di lavoro, la Dote Unica Lavoro. Dopo un anno di lavoro, i risultati dicono che la scommessa è stata vinta: il sistema funziona! Al punto che il Ministero del lavoro italiano ha portato proprio questa buona pratica al convegno europeo sui servizi pubblici all’impiego, svoltosi a Roma nei primi giorni dello scorso mese di settembre, nell’ambito del semestre di Presidenza italiana dell’Unione.

 

Il che ci fa ben sperare per il futuro: la costituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione prevista dal Jobs Act trova in questo programma i principi da replicare nel resto del Paese per dar vita a servizi per il lavoro degni di un Paese civile.

 

Passiamoli in rassegna

 

Centralità della persona: il finanziamento della domanda (di servizi al lavoro), anziché dell’offerta mette la persona, con il suo bisogno, al centro delle politiche del lavoro. Nella pratica Regione Lombardia conferisce un voucher nominale (la dote) ai propri cittadini disoccupati o inoccupati che desiderano attivarsi per rientrare nel mercato del lavoro.

 

Sistema misto competitivo di operatori pubblici e privati, grazie all’albo regionale di soggetti accreditati (e perciò monitorati) alla erogazione dei servizi al lavoro. Si afferma concretamente il principio che un servizio pubblico può essere erogato anche da operatori privati, con pari dignità.

 

Libertà di scelta: il combinato disposto dei punti 1) e 2) rendono la persona libera di scegliere l’operatore che ritiene più capace di rispondere al proprio bisogno.

 

Centralità dell’attività di supporto alla ricollocazione e del suo scopo: la formazione è considerata come uno degli strumenti funzionale a tale scopo, in linea con le esigenze attuali di mercato.

 

Entità della remunerazione dei servizi al lavoro erogati allineata alle condizioni di mercato.

 

Logiche di remunerazione dell’operatore prevalentemente sulla base del risultato raggiunto: l’inserimento lavorativo (placement).

Meccanismo premiale che include una parte fissa di contributo erogata in modalità di rendicontazione a processo, anche per evitare l’effetto “creaming” sui profili più facilmente inseribili al lavoro.

 

Budget inziale per operatore: al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte dei soggetti accreditati, con il rischio di una eccessiva focalizzazione sulle sole attività remunerate a processo, ma senza la produzione del placement, viene assegnato inizialmente un ammontare massimo di spesa per ogni operatore, valorizzabile entro un tempo definito di massimo 6 mesi. In tal modo, solo chi ricolloca rimane nel sistema.

 

Definizione di servizi differenziati e delle relative remunerazioni in relazione al diverso livello di occupabilità delle persone (tempo trascorso in disoccupazione, età, titolo di studio, sesso).

 

Realismo nella definizione di inserimento lavorativo: comprende ogni forma di contratto di subordinazione, inclusa la somministrazione. Inoltre, la durata minima prevista, pari a 6 mesi, contempla eventuali interruzioni e proroghe di contratti più brevi. Vengono valorizzate anche iniziative di autoimprenditorialità.

 

Riconoscimento di incentivi economici alle aziende che assumono lavoratori svantaggiati.

 

Se il piano operativo nazionale della Garanzia Giovani avesse riprodotto questo modello per tutte le

Regioni italiane……

 

Antonio Bonardo

Group Director Public Affairs, GiGroup

 

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Il modello di riferimento per l’agenzia nazionale per l’occupazione è quello della Lombardia
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