Il nuovo Codice del Terzo Settore: profili lavoristici

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al Bollettino ADAPT clicca qui
Per entrare nella Scuola di ADAPT e nel progetto Fabbrica dei talenti scrivi a: selezione@adapt.it

Già nelle Linee guida per una Riforma del Terzo Settore era possibile evincere la forte attenzione che il Governo voleva rivolgere a una necessaria ed organica revisione generale della legislazione in materia. Il Terzo Settore rappresenta, infatti, quel “settore che collocandosi tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia, (…) dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà e (…) alimenta quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale.

 

La necessità dell’organico intervento legislativo è testimoniata da alcuni dati significativi che mostrano come il Terzo Settore, anche a seguito della dura crisi economica e sociale degli ultimi anni, venga oggi a svolgere un ruolo di cruciale importanza nel coltivare “il capitale più prezioso di cui dispone il Paese, ossia il capitale umano e civico”. Già da un primo sguardo generale, si può osservare, infatti, come il Terzo Settore impegni ben 6,63 milioni di volontari. Di questi 4,14 milioni (il 75%) svolgono la loro attività in maniera strutturata all’interno di uno o più Enti del Terzo Settore. Si tratta di numeri rilevanti che mostrano come l’intervento di riordino legislativo era più che mai necessario nell’attuale contesto di cambiamenti economici, culturali, sociali e istituzionali che sta vivendo il Paese.

 

In questo scenario, la nostra attenzione si rivolge al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (G.U. n. 179 del 2 agosto 2017) che prova a mettere ordine alla disciplina e che – non trascurando nessun ambito di riferimento – attenziona finanche il lavoro nel Terzo Settore. Ponendo lo sguardo, appunto, sugli aspetti più propriamente lavoristici nel nuovo Codice del Terzo Settore, si intende qui evidenziare, in maniera sintetica, quelli che si reputano i profili più rilevanti in materia e che possono essere circoscritti a tre aree principali.

 

(I) Trattamento economico e normativo

 

In primo luogo, va evidenziata l’importante previsione di un trattamento economico e normativo minimo, non inferiore a quello dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. È poi previsto un limite alla differenza retributiva tra lavoratori dipendenti, che non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Si tratta di veri e propri standard minimi e massimi, che sembrano muoversi verso principi di eguaglianza retributiva.

È poi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, tra gli altri, anche ai lavoratori. In caso di violazione di tale divieto, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da 5.000,00 a 20.000,00 euro.

 

(II) Volontariato

 

La disciplina del volontariato è, senza dubbio, di rilevanza centrale nell’impianto del Codice del Terzo Settore. Viene, innanzitutto, data una definizione di volontario, quale persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 

Al fine di tutelare esigenze regolative, è previsto che gli enti che si avvalgono di volontari sono tenuti all’iscrizione degli stessi in un registro dei volontari non occasionali. Rilevante è la previsione della gratuità del lavoro del volontario: l’attività del volontario non può infatti essere retribuita in alcun modo. Comunque, sono previsti rimborsi, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall’ente stesso. Sono, inoltre, vietati rimborsi spese di tipo forfetario, mentre è ammesso il rimborso di spese autocertificate, purché non superino dei limiti massimi indicati.

 

Viene, inoltre, precisato che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente. Tra l’altro, non viene considerato volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali.

 

Importante è sottolineare che gli ETS che si avvalgono di volontari sono tenuti a forme minime di tutela, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Per quanto riguarda la promozione della cultura del volontariato, va evidenziato che è prevista la definizione di criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite, in ambito scolastico e lavorativo, nello svolgimento di attività di volontariato.

 

(III) Limiti di apporti lavorativi

Sia le organizzazioni di volontariato, sia le associazioni di promozione sociale, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, purché il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o, per le associazioni di volontariato, al cinque per cento del numero degli associati.

In conclusione, sembra assolutamente non azzardato affermare che il nuovo Codice apporti delle innovazioni legislative di indubbia qualità. In particolare, ha il merito di disciplinare in maniera chiara e precisa finanche determinati aspetti più propriamente lavoristici, a dimostrazione della particolare enfasi e rilevanza che si vuole rivolgere al lavoro all’interno di quello che è sì chiamato Terzo Settore, ma che in realtà – alla luce dei servizi di utilità sociale prodotti e del crescente numero di operatori che impegna – ben potrebbe candidarsi ad essere il primo.

 

Valerio Gugliotta

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@valerio_gugliot

 

Scarica il PDF 

 

Il nuovo Codice del Terzo Settore: profili lavoristici
Tagged on: