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Bollettino ADAPT 4 febbraio 2019, n. 5
Commenti ironici sulla circostanza che a cercare lavoro per persone in condizioni di precariato reddituale e lavorativo saranno 6000 precari sulla stampa se ne sono visti molti.
L’argomentazione critica al programma di reclutamento delle figure professionali che dovranno assistere i titolari del reddito di cittadinanza nella ricerca attiva di lavoro ha una certa efficacia retorica e, quindi, risulta molto attraente per gli analisti.
A ben vedere, tuttavia, l’originalità forte del programma di acquisizione dei navigator non è questa, bensì la disinvoltura con la quale il Governo adotta strumenti di aggiramento delle regole di reclutamento del lavoro pubblico, perchè “vi sono troppi vincoli” e “non c’è tempo“.
Tutti i datori di lavoro pubblico subiscono i troppi vincoli previsti da una legislazione alluvionale, che rende difficilissimo reclutare nuovi dipendenti. E tutti i datori di lavoro pubblici farebbero carte false per poter assumere in fretta e colmare i fabbisogni di personale.
Peccato che la normativa vigente sia in chiaro ed evidente contrasto con queste intenzioni, perchè ispirata a misure tendenti ad evitare la creazione di precariato pubblico surrettiziamente finalizzato a successive stabilizzazioni.
Esattamente quello che, invece, si intende fare con i navigator, che saranno reclutati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di due anni.
La scelta, per quanto possa considerarsi “efficiente” sul piano “aziendalistico” (salve le critiche rivolte ai datori di lavoro che si avvalgano di forme flessibili di lavoro da parte delle forze che sostengono la maggioranza parlamentare) è tuttavia in chiaro contrasto con le disposizioni vigenti.
Pensiamo al reclutamento col contratto di collaborazione. L’articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001 consente il ricorso al lavoro autonomo a ricorrere delle seguenti condizioni:
“a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
[…]Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti“.
Si nota subito che Anpal Servizi, società pubblica chiamata ad effettuare il reclutamento dei 6000 navigator, non ha la competenza di svolgere le funzioni di gestione delle politiche attive del lavoro, spettanti, invece, alle regioni. Manca una delle condizioni fondamentali per l’incarico di collaborazione.
Ma, come si nota, anche un secondo elemento è carente: risulta assai evidente come l’acquisizione dei navigator mediante collaborazione sia solo strumentale. Si tratta di una modalità procedurale speculativa, attivata per ovviare ai tempi lunghi dei concorsi pubblici, nonchè dell’intento di attivare contratti di lavoro autonomo per fabbisogni continuativi che richiedono manifestamente l’impiego di lavoratori subordinati: circostanza, questa, che lo stesso Governo mette in evidenza quando afferma di voler stabilizzare al più presto i 6000. La stabilizzazione è figlia, ovviamente, di un utilizzo dei contratti precari improprio. I navigator saranno acquisiti nella piena consapevolezza di attivare contratti per lo svolgimento di attività di lavoratori subordinati, decisione che per qualsiasi dirigente pubblico determinerebbe responsabilità erariale, cosa che invece per Anpal Servizi evidentemente non sarà. Con quali elementi di coerenza è tutto da capire.
E a proposito delle stabilizzazioni? La norma che le regola a regime è l’articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001 e prevede quanto segue:
“Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando“.
Come si nota, la stabilizzazione nel lavoro pubblico è consentita alle amministrazioni pubbliche. Ma Anpal Servizi è una società che, per altro, come visto sopra, non ha competenze funzionali in tema di gestione delle politiche attive per il lavoro.
I navigator, in realtà, dovrebbero essere assunti dalle regioni o dagli enti regionali competenti in politiche attive per il lavoro. A meno, allora, di immaginare modifiche normative (che andrebbero a ledere la Costituzione, ai sensi della quale le regioni sono titolari della funzione) tali da attribuire in via definitiva ad Anpal Servizi funzioni di politiche attive sicchè la stabilizzazione avvenga nei ruoli di questa società, si deve attualmente immaginare che la stabilizzazione possa avvenire inserendo i 6000 navigator nei ruoli di regioni ed enti regionali.
Ma, i titolari di contratti di collaborazione, come si nota, nella normativa vigente non possono vantare un diritto all’automatica stabilizzazione: al più, possono godere di punteggi nei concorsi pubblici. Lo stesso schema visto sopra è contenuto nella norma speciale di stabilizzazioni straordinarie previsto dalla riforma Madia.
Occorrerà, quindi, una normativa speciale che consenta al Governo, ad Anpal Servizi e alle regioni, tutto quello che nel corso degli anni 2000 è stato vietato: cioè, assumere con contratti flessibili per fabbisogni continuativi, attraverso collaborazioni invece che mediante contratti di lavoro subordinato, per il tramite di società partecipate, con stabilizzazione dei collaboratori che evidentemente sarà diretta e quindi in deroga al principio che i collaboratori per essere stabilizzati possano solo avere qualche titolo in più nei concorsi pubblici.
Infine: le stabilizzazioni fin qui sono sempre state rivolte a persone con esperienza di lavoro o di collaborazione triennale presso l’ente che stabilizza. Nel caso dei navigator, invece, l’esperienza pare possa essere solo biennale e per giunta svolta presso un ente diverso da quello che stabilizza.
Insomma, siamo di fronte a frontiere del lavoro pubblico fin qui mai viste e, per altro, espressamente ostacolate da plurime disposizioni normative. Un interessante new deal pubblico che chissà se sarà esteso ad altri campi del pubblico impiego.
Luigi Oliveri
ADAPT Professional Fellow
*pubblicato anche su luigioliveri.blogspot.com, 23 gennaio 2019