In data 21/02/17, come preannunciato nella circolare n. 2/2017, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Ispettorato nazionale del lavoro e INPS avente ad oggetto la collaborazione istituzionale tra i due enti.
Il protocollo affronta in primo luogo la questione dell’accesso da parte dell’INL alle banche dati dell’istituto, adotta misure organizzative per consentire all’INL l’esercizio del proprio potere di indirizzo della programmazione ispettiva e si occupa delle finalità della formazione funzionale al processo in corso. L’atto si occupa altresì della soluzione di criticità nei verbali ispettivi, delle richieste INPS di accertamenti ispettivi e della collocazione logistica del personale ispettivo INPS.
L’art. 2 del protocollo prevede l’istituzione di una Commissione nazionale e di Commissioni regionali di programmazione dell’attività ispettiva. Questi organismi di natura operativa (e in quanto tali distinti dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza istituita dall’art. 11, D.Lgs. n. 149/2015) costituiscono sedi permanenti di interlocuzione e di scambio di dati e notizie rilevabili dalle rispettive banche dati per finalità di intelligence e indirizzo dell’attività ispettiva con competenza a elaborare la mappatura dei rischi di irregolarità, gli indirizzi e le priorità della programmazione della vigilanza e il relativo monitoraggio. La Commissione nazionale opera presso la Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS (con il supporto in particolare della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi) e si avvale per il proprio funzionamento di un nucleo, di dimensione variabile a seconda delle esigenze, di funzionari amministrativi esperti di accertamenti d’ufficio e di funzionari di vigilanza. Le Commissioni regionali si compongono di massimo quattro membri designati rispettivamente dall’INL e dall’INPS e possono avvalersi del personale INL e INPS di volta in volta individuato.
Per quanto concerne l’obbligo di cui all’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015, di messa “a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, di dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata”, l’art. 10 prevede l’istituzione di un apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre un’apposita convenzione in materia di accesso alle banche dati dell’Istituto che individui le informazioni oggetto di accesso, i criteri tecnici di fruibilità, le misure di sicurezza, le responsabilità e le modalità di controllo relative al trattamento dei dati.
La attività di formazione (trattata nell’art 9 e vista come “leva del cambiamento”) riguarderà sia il personale ispettivo al fine di rendere omogenee le conoscenze in ambito tecnico-giuridico e in relazione all’utilizzo degli applicativi informativi ispettivi; sia il personale ammnistrativo INPS e
INL per fornire le necessarie competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie dei mercati del lavoro.
L’art. 6 è dedicato ad uno specifico profilo di criticità: la idoneità degli atti di accertamento dell’INL in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge relativi a crediti di cui l’Ispettorato non è titolare. In merito in via transitoria si dispone da un lato la adozione di tali atti con separata evidenza del logo dell’INPS accanto a quello dell’INL e la successiva adozione formale di tali atti da parte dell’INPS; dall’altro l’avvio di attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall’INL che integrano l’accertamento di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Ai sensi dell’art. 7, l’INL si impegna a dare seguito alle richieste di accertamento conseguenti ad attività ammnistrativa dell’INPS nell’ambito del processo di programmazione coordinato; in caso di urgenza l’INPS può assegnare direttamente l’accertamento a propri ispettori provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell’INL. Per gli accertamenti tecnici (che evidentemente richiedono una fase ispettiva) e per gli accertamenti ispettivi di particolare rilevanza economica e di natura penale (in particolare omesso versamento TFR al fondo di tesoreria e rapporti di lavoro fittizio) I’INPS può attivare, anche con carattere di urgenza, l’Ispettorato che procederà mediante l’intervento di gruppi ispettivi dedicati.
Infine le parti convengono che il personale ispettivo INPS resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali di appartenenza, previsione che rifonde in un impegno bilaterale la uguale disposizione di cui alla circolare n. 2/2017.
Il protocollo d’intesa evidenzia, a giudizio dello scrivente, un clima costruttivo nella fase di avvio della operatività del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, con un atteggiamento di coinvolgimento partecipativo da parte dell’INL (nella direzione già tracciata dalla circolare n. 2/2017) e di fattiva collaborazione da parte dell’INPS.
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro (*)
Università degli Studi di Bergamo
(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.