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Bollettino ADAPT 29 novembre 2021, n. 42
Il rappresentante alla sicurezza territoriale (R.L.S.T.) è la figura che deve essere istituita in quelle aziende o in quei siti produttivi in cui non è stato eletto o designato un rappresentante alla sicurezza a livello aziendale.
Da un punto di vista normativo, il R.L.S.T. è disciplinato in modo piuttosto organico e preciso dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza (in particolare all’art. 48, d.lgs. 81/2008), il quale, insieme alla contrattazione collettiva e agli accordi interconfederali, definisce le competenze, le attribuzioni e la formazione da garantire a tale figura. Non solo. Anche all’interno dello Statuto dei Lavoratori è possibile trovare un riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nello specifico, infatti, all’art.9, L. 300/1970, viene disciplinato il diritto dei lavoratori, tramite le loro rappresentanze, «di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica» attraverso un proprio portavoce. Tuttavia, è solo con il d.lgs. 626/1994 che il legislatore, rispondendo ad impulsi europei, riconosce la necessità di prevedere la presenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia a livello aziendale che territoriale.
Ripercorrendo le origini di questa figura, la prima definizione vera e propria di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.LS.) viene fornita dall’art. 2 lett. f) del d.lgs. 626/1994 in cui si riconobbe che il R.L.S. è la «persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro». Nonostante questa innovazione, tuttavia, il decreto legislativo in parola non ottenne l’effetto perseguito e, infatti, il Governo Prodi venne incaricato dal Parlamento, con la legge delega 123/2007, di emanare una serie di decreti legislativi con lo scopo di riassettare e riformare le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, correggendo e mettendo a punto i requisiti, le tutele, le attribuzioni e le funzioni di quei soggetti impegnati nel sistema di prevenzione a livello aziendale. Ed è in questo senso che, anche la figura del responsabile alla sicurezza a livello territoriale venne rafforzata, trovando in seguito una collocazione definitiva all’interno del Testo Unico. Tale figura, con caratteristiche e funzioni proprie, assume quindi un ruolo di rappresentante dei lavoratori “orizzontale”, supplendo alla mancata istituzione di un responsabile alla sicurezza a livello aziendale.
Per l’appunto, il R.L.S. è quella persona che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, ma può anche avvenire che all’interno dell’ente non venga istituito nessuno per ricoprire tale ruolo ed è per questo che l’articolo 47, che disciplina il R.L.S., presenta due possibilità di nomina: un’ipotesi definibile come normale -elezione diritta da parte dei lavoratori- e una alternativa che si realizza quando il R.L.S. non viene eletto direttamente dai lavoratori, ma viene individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Tale seconda ipotesi risponde al bisogno di garantire in tutti gli stabilimenti uno o più responsabili che si occupino della salute e della sicurezza dei lavoratori e ciò è confermato anche dal fatto che le funzioni, le competenze e le tutele proprie dei R.L.S.T. sono le stesse dei R.L.S. aziendali. Infatti, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. il rappresentante territoriale, come quello aziendale, può accedere ai luoghi di lavoro, può essere consultato preventivamente e tempestivamente per la valutazione dei rischi, dovendosi coordinare con il responsabile dell’azienda rispetto ai rischi individuati. Ancora, il Rappresentante può avanzare proposte in merito all’attività di prevenzione nonché ricevere informazioni e documentazioni aziendali inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione.
Merita dunque sottolineare che l’unica differenza che possiamo riscontrare tra la figura del R.L.S. aziendale e territoriale riguarda la formazione: mentre il corso di formazione del R.L.S. deve avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 devono essere dedicate ai rischi specifici in azienda, il corso cui hanno diritto i R.L.S.T. deve avere una durata iniziale di almeno 64 ore e deve tenere in considerazione i rischi specifici e le principali tecniche di controllo e prevenzione con riguardo al territorio, alle aziende o alle unità produttive di competenza.
In questa prospettiva, un ruolo centrale viene assunto dalla contrattazione collettiva. Infatti, il comma 2 dell’art. 48, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, prevede che le modalità di elezione o designazione del rappresentante territoriale siano individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ed invero, parte della contrattazione collettiva e degli accordi interconfederali hanno anticipato la normativa del 2008. Inparticolare, merita richiamare l’Accordo interconfederale del settore artigianato stipulato il 18 settembre 1996, il quale è stato un vero e proprio precursore in materia. Nel caso di specie, le parti sociali, Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, avevano già attuato l’articolo 18 del d.lgs. 626/1994 stabilendo che il R.L.S.T.risulta essere una figura strategica in quelle aziende o in quelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, realtà in cui più spesso si assiste alla mancanza di un rappresentante per la sicurezza aziendale. In quella occasione, le parti firmatarie avevano previsto che il R.L.S.T. fosse designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali firmatarie.
L’importanza del R.L.S.T. viene ribadito anche dal Nuovo accordo interconfederale dell’Artigianato del 28 giugno/13 settembre 2011, nel quale viene sottolineato che la rappresentanza territoriale è lo strumento che può assicurare un’effettiva tutela degli interessi collettivi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, siccome può assicurare adeguate competenze, ma anche conformità nelle soluzioni. Tale uniformità è la conseguenza del fatto che, quando non è presente un R.L.S. a livello aziendale, sono gli organismi paritetici ad essere presi come riferimento dei R.L.S. territorialmente competenti. Tali organismi sono sostenuti da un fondo costituito presso l’INAIL e disciplinato dall’art. 52 del d.lgs. 81/2008, rubricato “Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità”; in particolare, è previsto che il fondo operi a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non prevede o non costituisce sistemi di rappresentanza. È quindi necessario evidenziare la centralità degli organismi paritetici, i quali hanno da un lato il ruolo di orientare e promuovere le iniziative formative dei lavoratori, dall’altro quello di costituire la sede di prima istanza per risolvere controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e formazione.
Se dunque sembra essere fuori discussione l’importanza ricoperta dai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori territoriale, visto e considerato che ci sono ancora molte realtà in cui non viene eletto o designato nessuno che svolga tale compito a livello aziendale, dei dubbi, in termini definitori e non solo, potrebbero sorgere in merito alla nozione di “rappresentanti”. In effetti, tale riflessione scaturisce dal fatto che le persone che ricoprono tale ruolo non vengono elette o designate direttamente da chi è impegnato nell’azienda o nel settore produttivo in cui questo soggetto andrà poi a svolgere le proprie funzioni, ponendosi dunque un problema di rappresentanza democratica (per un approfondimento sul punto cfr. fra tutti L. Meneghini, Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza dall’art. 9 dello Statuto alla prevenzione del Covid-19: riaffiora una nuova “soggettività operaia”? in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Università degli Studi di Urbino, 1/2021).
Durante le riunioni preliminari per l’istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale svolte presso gli organi paritetici possono emergere incertezze riguardo al numero di persone da impegnare nel territorio. A volte, le parti riunite non sono veramente in grado di dire quante aziende o quanti enti produttivi usufruirebbero del servizio, dando l’idea che la previsione del R.L.S.T. sia un’imposizione, più che una designazione. Tuttavia, è doveroso qui ricordare, che gli enti paritetici sono costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con la relativa conseguenza che il tema della c.d. “rappresentanza democratica” dovrebbe ritenersi superato a monte. A tal proposito, rispetto all’importante ruolo di rappresentanza che ricopre la persona designata a livello territoriale, i firmatari dell’Accordo attuativo del Patto per la fabbrica del 12 dicembre 2008 sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori hanno previsto che i lavoratori devono eleggere e designare l’R.L.S. entro un termine di 60 giorni, trascorsi i quali la rappresentanza viene affidata ad un R.L.S. territorialmente competente. Non è ammessa l’assenza di un rappresentante alla sicurezza e, infatti, una volta decaduti i poteri di elezione e nomina, un R.L.S. deve comunque esserci ed è per questo, e solo per questo, che viene previsto il R.L.S.T. Il responsabile territoriale mantiene il ruolo di rappresentante, perché, secondo l’interpretazione proposta dall’accordo attuativo del Patto per la fabbrica, la sua designazione deriva dalla libera scelta delle strutture di non aver nominato nessuno al proprio interno.
Francesca Valente
Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Siena