Corte di Cassazione, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17422
In caso di accertamento di interposizione fittizia di manodopera, se il giudice ordina vanamente il ripristino del rapporto di lavoro con l’interponente, questo è tenuto a pagare retribuzioni a partire dalla messa in mora, ossia dal momento in cui il lavoratore offre la prestazione