Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito, tramite decreti direttoriali della Direzione generale per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione, due nuovi incentivi all’occupazione, finalizzati a promuovere da un lato l’occupazione delle fasce di lavoratori più giovani, dall’altro il miglioramento dei livelli occupazionali delle Regioni italiane “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e delle Regioni italiane “in transizione” (Sardegna, Abruzzo, Molise).
Gli incentivi, denominati rispettivamente “Incentivo Occupazione Giovani” ed “Incentivo Occupazione Sud” e sono interamente gestiti dall’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che, con il messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017, ha reso disponibili, sul proprio portale telematico, i moduli di istanza per l’inoltro delle domande di ammissione ai benefici e la prenotazione delle relative risorse stanziate.
Pur condividendo molti aspetti di comune disciplina, i due incentivi differiscono per territori di applicabilità, tipologie contrattuali incentivate, requisiti dei soggetti le cui assunzioni permettono di accedere agli incentivi, fondi di finanziamento e limiti di risorse stanziate. Al fine di ottenere un quadro quanto più completo di questa forma di politica occupazionale, si ritiene utile analizzare in primis gli aspetti peculiari di ciascuna misura e successivamente proseguire con alcune considerazioni che accomunano entrambi gli incentivi.
Incentivo Occupazione Giovani
L’Incentivo Occupazione Giovani è stato istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016 . Gli aspetti operativi di fruizione dell’incentivo sono stati chiariti con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 dell’INPS.
L’incentivo è stato introdotto con finanziamento a carico del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Considerato l’elevato tasso di disoccupazione giovanile, stimato al 35,2% nel mese di febbraio 2017 l’incentivo è finalizzato ad agevolare le assunzioni di coloro che siano registrati al Programma Garanzia Giovani, ovvero i giovani dai 16 ai 29 anni c.d. NEET, acronimo per Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè soggetti non inseriti in un percorso di studi o formazione e che risultano essere disoccupati. Oltre alla registrazione è altresì necessaria la profilazione del giovane nell’ambito del Programma. Il sistema di profilazione consente, sulla base di alcune caratteristiche socio-anagrafiche, di misurare la distanza dei giovani dal mercato del lavoro e di definire una misura dello svantaggio.
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI |
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Requisiti soggettivi lavoratori |
Tipologie contrattuali incentivate |
Ambito territoriale di applicabilità |
Importo dell’ incentivo |
Limite di risorse stanziate |
Giovani registrati al Programma Garanzia Giovani e profilati.Per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, al momento della registrazione al Programma Garanzia giovani, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti “de minimis” qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.Per i giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli aiuti “de minimis”, è previsto in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% |
Contratto a tempo determinato di durata iniziale pari o superiore a 6 mesi, anche a scopo di somministrazione.Proroga del contratto a tempo determinato già incentivato, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile.Contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazioneContratto di apprendistato professionalizzante |
Assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano |
50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovutiall’INAIL, nella misura massima di 4.030,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinatola contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovutiall’INAIL, nella misura massima euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato professionalizzante.In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto |
Euro 200.000.000,00 |
Incentivo Occupazione Sud
L’Incentivo Occupazione Sud è stato istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 e con finanziamento a carico del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive del Lavoro” (SPAO). Gli aspetti operativi di fruizione dell’incentivo sono stati chiariti con la circolare n. 41 del 01 marzo 2017 dell’INPS.
Considerato l’elevato tasso di disoccupazione che caratterizza in particolare alcuni territori, l’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato di persone disoccupate, a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle Regioni cosiddette “meno sviluppate” (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) ovvero in una delle Regioni cosiddette “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD |
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Requisiti soggettivi lavoratori |
Tipologie contrattuali incentivate |
Ambito territoriale di applicabilità |
Importo dell’ incentivo |
Limite di risorse stanziate |
Stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015.Salve le ipotesi di trasformazione di rapporti a tempo indeterminato, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro.Per i giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio;Coloro che abbiano almeno 25 anni di età, oltre ad essere disoccupati dovranno altresì essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. |
Assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;Assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante;Trasformazioni da contratto di lavoro a tempo determinato a contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione del lavoratore. |
Assunzioni la cui prestazione lavorativa si svolga in una delle Regioni italiane c.d. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)Assunzioni la cui prestazione lavorativa si svolga in una delle Regioni italiane c.d. “in transizione” (Sardegna, Abruzzo, Molise). |
La contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovutiall’INAIL, nella misura massima euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato professionalizzante.In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto |
Euro 500.000.000,00 per le Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)Euro 30.000.000,00per le Regioni “in transizione” (Sardegna, Abruzzo, Molise). |
Le misure in commento, istituite al fine di incrementare i livelli occupazionali di determinate categorie di soggetti, presentano molti aspetti di comune disciplina, a partire dalla gestione degli incentivi, interamente demandata all’INPS.
La richiesta dell’incentivo avviene infatti tramite la presentazione di un’istanza telematica all’Istituto da parte del datore di lavoro che ha assunto o che intende assumere. L’INPS mediante i propri sistemi informativi centrali consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l’incentivo sia in possesso dei requisiti necessari: in particolare che sia registrato al “Programma Garanzia Giovani” e sia profilato, per poter usufruire dell’Incentivo Occupazione Giovani, oppure che sia disoccupato, per poter usufruire dell’Incentivo Occupazione Sud.
L’INPS calcola l’importo dell’incentivo spettante, verifica la disponibilità delle risorse stanziate per ciascun incentivo ed informa telematicamente, mediante una comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza, la prenotazione dell’importo in favore del datore di lavoro.
Gli incentivi possono essere legittimamente fruiti nel rispetto degli aiuti “de minimis” o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione agevolata comporti un incremento occupazionale netto.
Entrambi i decreti direttoriali prevedono la possibilità di usufruire degli incentivi anche mediante assunzioni tramite contratti di somministrazione di lavoro. Sembra opportuno richiamare a tal proposito uno dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art 31, comma 1, lettera e) del D.lgs. 150/2015 in base al quale “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore”.
Parimenti, in risposta ad un recente interpello di Assolavoro, l’Associazione Nazionale di categoria delle Agenzie per il Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche il calcolo dell’incremento occupazionale netto, con riferimento alla somministrazione di lavoro, deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice.
In generale il datore di lavoro, per usufruire degli incentivi, è tenuto all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli accordi e contratti collettivi; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Gli incentivi “Occupazione Giovani” ed “Occupazione Sud” non sono cumulabili con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. A tal proposito l’INPS ha specificato che per quanto riguarda la contribuzione relativa ai contratti di apprendistato professionalizzante “l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto”.
Non tutte le tipologie di assunzioni sono incentivabili, sono infatti espressamente esclusi dalle circolari operative dell’INPS: il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; il contratto di lavoro domestico; il contratto di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro accessorio.
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, al momento risultano essere oggetto “indiretto” dell’esonero contributivo disciplinato dalla legge di bilancio per il 2017 che prevede una forma di esonero contributivo triennale rivolto “ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione”.
L’istituzione degli incentivi in commento, oltre all’obiettivo dell’incremento occupazionale sottolinea la volontà di rilanciare sia il Programma Garanzia Giovani che il contratto di apprendistato professionalizzante. Tale ultimo obiettivo è esplicitato nei “considerato” di entrambi i decreti direttoriali istitutivi, ove è riportato che “il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all’articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l’inserimento occupazionale dei giovani”.
Proprio in merito all’apprendistato professionalizzante, le circolari dell’INPS hanno specificato che l’incentivo è ammesso anche per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, nel caso in cui i contratti collettivi nazionali abbiano previsto specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
A tal proposito, mentre da un lato si ritiene incentivabile il contratto di apprendistato professionalizzante in somministrazione, non si ritiene parimenti attuabile né tantomeno incentivabile un contratto di apprendistato “a tempo determinato” in somministrazione. Ed infatti, da un lato l’art. 42, comma 7 del D.lgs. 81/2015 dispone che “è in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato”; d’altra parte il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro prevede che “l’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia mediante un contratto di apprendistato professionalizzante” escludendo di fatto la possibilità di assumere apprendisti stagionali in somministrazione.
Il bilancio sull’andamento di questi due incentivi è generalmente positivo, sebbene siano state riscontrate, dall’INPS e dall’ANPAL, alcune anomalie in sede di verifica delle informazioni concernenti lo stato di disoccupazione per la fruizione dell’Incentivo Occupazione Sud, per cui, tramite il Messaggio n. 1727 del 21/04/2017 dell’INPS, sono stati prorogati i termini per la conferma delle istanze di accesso alle assunzioni agevolate.
Si auspica, ad ogni modo, nella piena operatività della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai fini di una efficiente partecipazione di tutti i soggetti che sono coinvolti a più livelli nella gestione degli incentivi all’occupazione: centri per l’impiego, agenzie per il lavoro, INPS e ANPAL.
Funzionali a fornire maggior chiarezza sui requisiti e sulle modalità di fruizione degli incentivi sarebbero altresì le implementazioni del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012, con riferimento al monitoraggio degli aiuti in regime “de minimis” in capo ai datori di lavoro e del Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro di cui all’art. 30 del D.lgs. 150/2015, istituito presso l’ANPAL allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’occupazione.
Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo