Corte cost. 104/2017 bacchetta la nonchalance costituzionale con la quale il governo Monti [Ministro MIUR Profumo], sottoponendo su proprio impulso legislativo alle Camere il D.lgs 49/2012, aveva di fatto messo nelle mani dell’esecutivo e dei suoi atti amministrativi la definizione del costo standard attraverso cui determinare la distribuzione fra atenei del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università secondo quanto previsto dalla legge Gelmini. Di fatto, la norma – oggi dichiarata incostituzionale per contrasto con gli artt. 33, 34 e 76 Cost. – si limitava a riproporre le generiche indicazioni della legge che conferiva al Governo la delega, senza preoccuparsi di chiarire a livello legislativo a cosa dovesse essere agganciata la determinazione del famigerato costo standard. Nelle parole della Consulta, la legge avrebbe dovuto “individuare quantomeno gli indici per la quantificazione e dettare disposizioni in merito alla valorizzazione del costo standard, ossia al suo collegamento con una parte del FFO”, fornendo “precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard, [almeno] nella forma dell’indicazione di un minimo o un massimo, o nella rappresentazione di una sua incidenza dinamica, anche solo tendenziale, sul complesso del finanziamento da distribuire fra gli atenei”…
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