Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi

Con la circolare n. 83 del 2015, l’Inps ricostruisce la disciplina dettata dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e fornisce i primi chiarimenti operativi relativi alla nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL).
 
Dando attuazione al principio di delega che prevede l’estensione della assicurazione sociale per l’impiego anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1, comma 2, lett. b, punto 3, l. n. 183/2014), il decreto legislativo n. 22 del 2015 ha istituito una specifica prestazione per questa categoria di lavoratori, sostituendola al previgente trattamento una tantum (introdotto dall’art. 19, comma 2, del dl n. 185/2008 e messo a regime dalla legge Fornero).
 
Destinatari e requisiti
 
Sono destinatari della DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto, esclusi gli amministrazioni e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps. Devono, inoltre, non essere pensionati, essere privi di partita IVA ed essere disoccupati involontari, escludendo pertanto l’accesso alla prestazione nel caso di recesso del lavoratore dal contratto di collaborazione (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 22/2015).
 
È interessante sottolineare che in precedenza i destinatari erano soltanto i lavoratori a progetto di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 276 del 2013, mentre ora il campo di applicazione è ampliato a tutti i collaboratori coordinati e continuativi. Questo è peraltro in linea con l’obiettivo del superamento del solo lavoro a progetto e della permanenza delle collaborazioni coordinate e continuative, per le quali invece non si prevede di fatto una eliminazione (come dimostra lo schema di decreto legislativo in materia di riordino delle tipologie contrattuali).
 
Tra i requisiti viene a mancare rispetto alla prestazione una tantum di cui all’articolo 2, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 la condizione di monocommittenza del collaboratore coordinato e continuativo e il requisito reddituale (reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente, conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo).
Per accedere all’indennità, occorre, a differenza del passato, il possesso del requisito dello stato di disoccupazione (acquisito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181). Rispetto a tale requisito, la circolare Inps specifica che è applicabile quanto previsto per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati, pertanto al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL è possibile rilasciare direttamente all’Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per l’acquisizione dello stato di disoccupazione, che l’Inps metterà a disposizione dei servizi competenti mediante la banca dati telematica (art. 4, comma 38, l. n. 92/2012).
 
I collaboratori coordinati e continuativi devono, inoltre, sodisfare i seguenti requisiti contributivi: avere versato almeno 3 mesi di contribuzione alla Gestione separata Inps nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso e, nell’anno solare dell’evento di cessazione dal lavoro, avere versato almeno una mensilità di contribuzione oppure avere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 22/2015) ovvero per il 2015 a € 647,83 (circolare Inps n. 83/2015). La circolare Inps n. 83 del 2015 precisa che non si applica per la DIS-COLL l’automaticità della prestazione ai sensi dell’art. 2116 del Codice Civile, nel caso di mancato o non regolare versamento dei contributi dovuti, in questo caso dal committente.
 
Reddito di riferimento e ammontare dell’indennità
 
Per determinare l’importo dell’indennità è necessario quantificare il reddito di riferimento, consistente nel reddito mensile medio del periodo di riferimento. Esso è calcolato dividendo il reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare precedente per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.
 
L’importo dell’indennità è pari al 75 per cento del reddito medio mensile. Nei casi in cui il reddito di riferimento è superiore a 1.195,00 euro, il 75 per cento di tale importo è incrementato del 25 per cento della parte che eccede i 1.195,00 euro. Come per la NASpI, anche in questo caso l’indennità mensile non può superare l’importo massimo di 1.300,00 euro nel 2015 (art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22/2015). In caso di proroga del trattamento oltre il 2015, sia il riferimento reddituale di 1.195,00 euro, sia l’importo massimo sono annualmente da rivalutare sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 
Per la DIS-COLL, come per la NASpI, è applicato il décalage all’ammontare del trattamento, per cui è progressivamente ridotto del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di godimento dell’indennità. Rispetto a tale profilo, la circolare Inps n. 83 del 2015 specifica che la riduzione progressiva dell’importo della prestazione dal quarto mese, corrisponde al 91° giorno di fruizione della prestazione.
 
Nel caso dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, a diversamente dalla NASpI, non è previsto l’accreditamento di contributi figurativi (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 22/2015).
 
Durata
 
La legge delega (art. 1, comma 1, l. n. 183/2014) ha previsto che la durata delle prestazioni in caso di disoccupazione debbano essere proporzionali alla storia contributiva dei lavoratori. Pertanto, la durata della DIS-COLL è stabilità in un numero di mensilità pari alla metà dei mesi di contribuzione o frazioni di essi (ossia dei mesi durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione) nel periodo di riferimento: tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso. La durata massima dell’indennità è 6 mesi (art. 15, comma 6, d.lgs. n. 22/2015).
 
Non vengono computati nel calcolo per definire la durata della prestazione i periodi di lavoro e di contribuzione già considerati per l’erogazione effettiva di altre prestazioni di disoccupazione. Nel caso in cui il beneficiario abbia goduto solo parzialmente dell’indennità (per ipotesi un solo mese su tre mesi spettanti), nell’ipotesi di una nuova domanda di DIS-COLL, non verranno computati i mesi di lavoro che hanno dato originato la precedente prestazione effettivamente goduta (quindi nell’esempio due mesi di lavoro, presupposto per il mese di prestazione effettivamente goduta).
 
Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
 
Il collaboratore coordinato e continuativo interessato a godere dell’indennità deve presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 15, comma 8, d.lgs. n. 22/2015). La prestazione ha un periodo di carenza di 7 giorni, per cui il diritto alla prestazione decorre non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro oppure, superato questo termine, dal giorno successivo la presentazione della domanda (art. 15, comma 9, d.lgs. n. 22/2015).
 
La circolare n. 83 del 2015 chiarisce alcuni aspetti relativi al termine di presentazione della domanda e di decorrenza delle prestazione quando l’evento di disoccupazione si interseca con un evento di maternità o di degenza ospedaliera (che siano indennizzabili). Se uno di detti eventi si verifica durante il rapporto di collaborazione, che successivamente cessa, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data in cui termina il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Se l’evento interviene nei sessantotto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere al termine dell’evento.
 
Con riferimento alla decorrenza rispetto ad eventi di maternità o di degenza ospedaliera, l’indennità viene erogata dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, nel caso essa sia presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera (sempre nei termini previsti).
 
Nel caso di malattia che si protragga oltre il termine del rapporto di collaborazione oppure insorga dopo la cessazione, non si determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità, né si producono effetti sulla decorrenza della indennità.
 
Fino all’11 maggio 2015, data in cui è prevista l’operatività dei servizi di presentazione telematica, le domande sono accettate anche in formato cartaceo o tramite posta elettronica certificata.
 
Con riferimento alle cessazioni del rapporto di collaborazione avvenute nei primi due mesi del 2015, si era evidenziato il problema che fosse già trascorso il termine di 68 giorni dalla cessazione per la presentazione della domanda per la DIS-COLL. Per risolvere tale questione, la circolare Inps n. 83 del 2015 specifica che per le cessazioni del rapporto di collaborazione avvenute tra il 1° gennaio e il 27 aprile 2015 (data di pubblicazione della circolare), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 27 aprile 2015. La prestazione viene comunque corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.
 
Poiché il decreto legislativo prevede espressamente che con riferimento all’anno 2015 «non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012» (art. 15, comma 14, d.lgs. n. 22/2015) e che ai lavoratori a progetto (come individuati all’art. 2, comma 51, l. n. 92/2012) godano soltanto della DIS-COLL, le eventuali domande presentate da tali collaboratori per l’indennità “Una Tantum CoCoPro 2014” tra il 1° gennaio e il 27 aprile 2015 per cessazioni del rapporto avvenute nel 2015 saranno considerate domande di DIS-COLL. L’indennità verrà riconosciuta con decorrenza dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.
 
Per gli eventi di disoccupazione riferiti all’anno 2013, le disposizioni legislative specificano che deve essere applicata la normativa previgente di cui articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012. Pertanto, i collaboratori che abbiamo presentato nei termini previsti (entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015) la domanda di indennità “Una Tantum CoCoPro” e che ne abbiano i requisiti previsi dalla normativa previgente, riceveranno la prestazione una tantum.
 
Condizionalità
 
La modifica della natura del sostegno al reddito per i collaboratori da trattamento una tantum a indennità periodica ha correttamente introdotto anche per questa prestazione la condizionalità della stessa a determinati comportamenti richiesti al beneficiario. Per questo ai collaboratori coordinati e continuativi beneficiari della DIS-COLL è richiesto di partecipare in modo regolare alle iniziative di attivazione e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, oltre a rispettare le altre condizioni per la conservazione dello stato di disoccupazione (art. 15, comma 10, d.lgs. n. 22/2015).
 
Nel caso del mancato rispetto di tali prescrizioni, i Centri per l’Impiego devono comunicare all’Inps, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori e attraverso la Banca dati politiche attive e passive, le cause di decadenza dalla prestazione DIS-COLL.
 
Compatibilità dell’indennità con un nuovo lavoro
 
Per incentivare l’accettazione di un nuovo lavoro da parte del percettore dell’indennità e favorire la definitiva uscita dal sistema di tutela del reddito, è prevista, a determinate condizioni, la compatibilità tra un nuovo lavoro e il diritto al trattamento di disoccupazione e una parziale cumulabilità della prestazione con il reddito derivante dalla nuova occupazione.
 
Nel caso di una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa individuale con un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario deve comunicare all’Inps il reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio dell’attività, pena decadenza. In questo caso, l’indennità è parzialmente cumulabile e viene ridotta dell’80 per cento del reddito previsto per il periodo tra l’inizio dell’attività e la data di termine di godimento dell’indennità o la fine dell’anno. Il beneficiario potrà comunicare modifiche al reddito dichiarato, se necessario e l’Inps provvederà a ricalcolare la riduzione da applicare alla prestazione. Tale riduzione, poi, viene ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il beneficiario non obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi è tenuto a consegnare all’Inps, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una apposita autodichiarazione in cui sia specificato il reddito ricavato dalla attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La mancata presentazione dell’autodichiarazione comporta l’obbligo di restituzione dell’indennità percepita dall’inizio della nuova attività di lavoro autonoma o di impresa individuale (art. 15, comma 12, d.lgs. n. 22/2015).
 
Nel caso, invece, di una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa individuale con un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il beneficiario decade dell’indennità di disoccupazione.
 
Con riferimento allo svolgimento di attività di lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher), la circolare Inps n. 83 del 2015 specifica che non è stata rinnovata per il 2015 la disposizione che, per il 2013 e 2014, prevedeva la cumulabilità totale delle misure di sostegno al reddito con il corrispettivo massimo di 3.000 euro per anno solare derivante da prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, in caso di svolgimento di lavoro accessorio da parte di un beneficiario di DIS-COLL, egli dovrà comunicare all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio e l’indennità sarà ridotta dell’80 per cento del reddito previsto da tale attività.
 
In caso, invece, di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fino ad un massimo di 5 giorni, è riconosciuta ai beneficiari dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi la sospensione dell’indennità. Essa viene sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Terminato il rapporto di lavoro (fino a 5 giorni), l’indennità riprende a decorrere (art. 15, comma 11, d.lgs. n. 22/2015). Nel caso di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, ma di durata superiore a 5 giorni, il beneficiario decade dall’indennità di disoccupazione (art. 15, comma 11, d.lgs. n. 22/2015).
 
Decadenza
 
La circolare Inps n. 83 del 2015 esplicita e riassume le condizioni di decadenza dall’indennità DIS-COLL, con decorrenza dal momento in cui si verifica l’evento che ne determina la perdita. La decadenza dal diritto all’indennità può determinarsi quale conseguenza della perdita dello stato di disoccupazione, del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato oppure dell’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, a meno che il lavoratore non opti per la DIS-COLL. Inoltre, è condizione di decadenza una nuova occupazione che non sia compatibile con la conservazione dell’indennità stessa (come visto nel paragrafo precedente) ovvero nel caso di un nuovo lavoro con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni oppure una attività lavorativa autonoma con un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.
 
La decadenza dal diritto alla DIS-COLL può determinarsi anche quale sanzione per l’inottemperanza ad obblighi previsti a carico del beneficiario, quali: la non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti e per la mancata comunicazione all’Inps, entro trenta giorni, dell’inizio di un lavoro autonomo, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata il reddito presunto, derivante dalla nuova attività lavorativa.
Finanziamento
 
In merito ai profili relativi alle risorse finanziarie, la circolare Inps n. 83 del 2015 si limita a riprendere quando già specificato dal decreto legislativo che disciplina la materia (art. 15, comma 14, d.lgs. n. 22/2015), per cui il finanziamento dell’indennità DIS-COLL è integrato dalle risorse finanziarie previste per le previgenti prestazioni una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e all’articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012.
 
Inoltre, si ricorda che la DIS-COLL è prevista soltanto per il 2015, per cui per garantire la prestazione negli anni successivi, occorrerà stanziare nuove risorse finanziarie.
 
Regime fiscale
 
Poiché l’indennità DIS-COLL è sostitutiva del reddito perso, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, Tuir), quindi assoggettata a tassazione ordinaria. Sono inoltre riconosciute le detrazioni fiscali di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.
 
L’Inps, in qualità di sostituto di imposta (d.lgs. n. 314/1997), opererà sulle somme erogate a titolo di indennità le ritenute IRPEF rilasciando la relativa documentazione fiscale (adesso modello CU).
 
Ricorsi
 
La circolare n. 83 del 2015 specifica che è competente per i ricorsi amministrativi adottati in materia di indennità di DIS-COLL il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995. Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo sia  online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), attraverso la procedura disponibile sul sito dell’Istituto oppure tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto.
 
 

  Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi(DIS-COLL) Una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi e a progettoart. 2, comma 51 della l. n. 92/2012
Destinatari –        collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps-        non essere pensionati-        essere privi di partita IVAEsclusi
–        amministratori
–        sindaci
–        lavoratori a progetto (ex art. 61, c. 1, d.lgs. n. 276/2003)-        iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps
Requisiti –        essere disoccupati involontari-        avere lo stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000)-        tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente e la disoccupazione: 3 mensilità di contribuzione-        nell’anno solare della disoccupazione: un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione Nell’anno precedente:-        monocommittenza-        reddito non superiore a 20.000 euro-        accreditate alla gestione separata non meno di 4 mensilità (3 mensilità periodo transitorio 2013 – 2015)-        almeno due mesi di disoccupazione (ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c, del d.lgs. n. 181/2000)
Nell’anno di riferimento:
–        accreditata alla gestione separata almeno 1 mensilità
Reddito di riferimento –        reddito totale imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati e relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’anno di cessazione dal lavoro e dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi – minimale annuo di reddito imponibile
Ammontare –        75% del reddito di riferimento, fino a 1.195 euro (2015) + 25% per la parte eccedente i 1.195 euro, per i primi 3 mesi-        riduzioni del 3% dell’indennità ogni mese, dal 4° mese-        importo massimo dell’indennità mensile: 1.300 euro (2015) –        5% (7% periodo transitorio 2013 – 2015) del minimale annuo di reddito imponibile per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente (almeno 4 mensilità) e quelle non coperte da contribuzione
Durata –        numero di settimane pari alla metà delle mensilità di contribuzione relative al periodo di riferimento ovvero tra 1° gennaio dell’anno solare precedente quello dell’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso una tantum
Presentazione della domanda e decorrenza –        presentata all’Inps in via telematica-        entro 68 giorni da cessazione del rapporto di lavoro (pena decadenza)-        8° giorno (se domanda presentata nei primi 8 giorni)oppure-        giorno successivo alla domanda –        apposito modello
Modalità di erogazione –        mensilmente –        importo pari o inferiore a 1.000 euro: soluzione unica-        superiore 1.000 euro: quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000

 
Silvia Spattini
Direttore ADAPT
@SilviaSpattini

 
Scarica il pdf  pdf_icon
 
 

Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi
Tagged on: