Infarto e infortunio sul lavoro: la linea sottile delle opposte pronunce della magistratura spagnola

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Lavinia Serrani

Bollettino ADAPT 24 febbraio 2025, n. 8
 
Una recente sentenza del Tribunal Supremo, la n. 85 del 3 febbraio 2025, ha riacceso l’attenzione su una tematica da sempre al centro di dibattito, in Spagna così come in altri paesi, in quanto spesso oggetto di opposte pronunce giurisprudenziali, quella del riconoscimento o meno dell’infarto come infortunio sul lavoro. Il dettato di cui all’articolo 156.3 della Ley General de Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), in base al quale «si presume, salvo prova contraria, che costituiscano infortunio sul lavoro le lesioni subite dal lavoratore durante il tempo e sul luogo di lavoro» è, difatti, suscettibile di essere interpretato in maniera molto diversa a seconda degli elementi specifici di ciascuna fattispecie, come anche emerge dalle più recenti sentenze del Tribunal Supremo.
 
Vi sono, certo, vari elementi oggettivi cui la giurisprudenza riconosce rilevanza all’atto della valutazione delle circostanze del caso concreto, come, ad esempio, il momento e il luogo in cui sono iniziati i sintomi, se il lavoratore, ove previsto, avesse o meno timbrato il cartellino o effettuato puntualmente tutti gli eventuali controlli medici prescritti. Ed è proprio quest’ultimo elemento alla base della riferita decisione del Tribunal Supremo, giacché il riconoscimento dell’infarto come infortunio sul lavoro viene, in questo caso, escluso in ragione del fatto che i sintomi erano iniziati la domenica precedente e il lavoratore aveva ignorato la raccomandazione medica di recarsi in ospedale.
 
L’articolo 156.4.b) della Ley General de Seguridad Social stabilisce, difatti, che non potranno essere considerati come infortuni sul lavoro quelli in cui l’evento sia stato provocato da una grave negligenza del lavoratore, e tale è stata riconosciuta dal Tribunal Supremo la mancata osservanza delle indicazioni mediche, contribuendo ad escludere la presunzione di infortunio sul lavoro, con conseguente accoglimento del ricorso della compagnia assicurativa e ribaltamento della precedente decisione del Tribunal Superior de Justicia dell’Andalusia.
 
Non è questa, tuttavia, l’unica argomentazione addotta dal Tribunal Supremo, il quale osserva, altresì, che affinché l’infarto possa essere considerato infortunio sul lavoro, è necessario dimostrare che durante l’orario e sul luogo di lavoro vi sia stato un aggravamento dei sintomi tale da attribuire al lavoro un ruolo determinante nella crisi cardiaca, circostanza che, nel caso di specie, non è stata riscontrata, mancando, di fatto, alcuna evidenza circa un’intensificazione dei sintomi legata all’attività lavorativa.
 
A conclusioni simili era giunta, invero, un’altra recente sentenza, la n. 724 del 22 maggio 2024, in cui il Tribunal Supremo aveva escluso il riconoscimento di un infarto avvenuto negli spogliatoi aziendali come infortunio sul lavoro, poiché il lavoratore, non avendo ancora timbrato il cartellino, si era ritenuto che non avesse dato inizio alla propria attività. Veniva ribadito, in questo modo, il principio secondo cui affinché si applichi la presunzione di infortunio sul lavoro è necessario che l’evento avvenga durante il tempo di lavoro effettivo, ovvero quando il lavoratore abbia già iniziato a svolgere le proprie mansioni.

 
Diversa era stata, invece, la valutazione dello stesso tribunale nella sentenza n. 701 del 7 settembre 2022 in un caso in cui il lavoratore aveva subito un infarto durante l’orario di lavoro, avendo, però, manifestato episodi di dolore toracico già nelle tre settimane precedenti. Il Tribunal Supremo ha ritenuto, in questo caso, che il fatto che il lavoratore fosse già soggetto a problemi cardiaci non rappresentasse un elemento tale da escludere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro, giacché l’evento si era verificato durante lo svolgimento delle sue normali mansioni. La presunzione di infortunio sul lavoro, in questa fattispecie, è stata, dunque, confermata.
 
Un altro aspetto controverso riguarda gli infarti avvenuti durante le pause lavorative. Il Tribunal Supremo si era pronunciato, al rispetto, con la sentenza n. 25 del 16 luglio 2020 stabilendo che un infarto avvenuto durante la pausa pranzo debba essere considerato a tutti gli effetti infortunio sul lavoro. Se infatti lo stesso tribunale aveva ritenuto il tempo antecedente al passaggio del badge come non rientrante nell’orario di lavoro, deve allora valere anche il principio opposto secondo cui la pausa pranzo, considerata come breve intervallo di riposo, vada sì considerata come tempo di lavoro effettivo, con conseguente operatività, anche in questo caso, della presunzione di infortunio sul lavoro.

 
Un altro importante principio che emerge dall’analisi giurisprudenziale su questa particolare materia è quello secondo cui il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro non possa essere escluso per il solo fatto che il lavoratore soffrisse di patologie cardiache pregresse. È quanto sancito dal Tribunal Supremo con la sentenza, la n. 59 del 23 gennaio 2020, relativa al caso di un autista di autobus che aveva manifestato i sintomi mentre era in servizio e che aveva concluso il proprio turno prima di recarsi in ospedale. La Corte aveva sottolineato come il criterio determinante non fosse, in questo caso, l’origine della malattia, bensì il fatto che il lavoro avesse avuto un’incidenza causale nell’insorgere della crisi cardiaca.
 
Un ulteriore nodo interpretativo riguarda gli infarti avvenuti durante le trasferte di lavoro, tema rispetto al quale la giurisprudenza ha fornito risposte contrastanti: se infatti nella sentenza del Tribunal Supremo del 24 settembre 2001, un infarto avvenuto in hotel durante una missione di lavoro è stato riconosciuto come infortunio sul lavoro, in una successiva pronuncia, nello specifico la sentenza del 6 marzo 2007, invece, lo stesso tribunale escludeva l’infortunio sul lavoro con riferimento ad un caso di decesso avvenuto mentre il lavoratore riposava in hotel dopo aver terminato la propria attività lavorativa. Il discrimen in questa circostanza, come ha argomentato la Corte, risiede nel fatto che, per applicare la presunzione di infortunio sul lavoro l’evento debba verificarsi durante l’attività lavorativa prevista dalla missione. Se invece si manifesta in un momento di riposo o durante lo svolgimento di attività personali, il riconoscimento non è automatico e richiede ulteriori elementi di prova.
 
Alla luce di quanto emerso da questa breve disamina, si osserva che le recenti sentenze del Tribunal Supremo spagnolo confermano che il riconoscimento dell’infarto come infortunio sul lavoro dipende da molteplici fattori, tra cui il momento e il luogo dell’evento, la registrazione della presenza in azienda e la condotta del lavoratore. Sebbene, dunque, la giurisprudenza si stia consolidando su alcuni punti fermi, ciascun caso è a sé, e deve essere essere valutato nel dettaglio per determinare se sussistano o meno i requisiti dell’articolo 156.3 della Ley General de Seguridad Social, e la conseguente presunzione di infortunio sul lavoro.
 
Lavinia Serrani

Ricercatrice ADAPT

Responsabile Area Ispanofona

@LaviniaSerrani