La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 14

D. È obbligatorio certificare un subappalto nel caso in cui l’importo per il lavoro affidato sia inferiore al 2% rispetto al complessivo?
 
R. Si. La domanda, verosimilmente, nasce dal fatto che, alla eventuale applicazione della disciplina del c.d. codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), consegue anche l’applicazione dell’art. 118, comma 11, nel quale si prevede che “Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.
A ben vedere, però, il summenzionato comma 11 è norma di carattere speciale valevole esclusivamente nell’ambito di applicazione dell’articolo in questione, senza che ciò possa avere alcun contenuto di tipo qualificatorio a livello generale.
Pertanto, un contratto di subappalto, anche nell’ambito dell’applicazione del d.lgs. n. 163/2006, deve essere sottoposto alla procedura di certificazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, DPR n. 177/2011, prescindendo certamente la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da valutazioni di carattere meramente quantitativo/economico sull’attività da svolgersi all’interno di un luogo confinato o a rischio di inquinamento.
 
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La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ n. 14
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