All’atto della sua conversione, avvenuta con la l. n. 9/2014 del 21 gennaio 2014 pubblicata sulla G.U. n. 43 pari data, il decreto legge “Destinazione Italia” ha subito alcune significative modifiche in merito agli importi e/o al momento applicativo delle sanzioni amministrative su cui era intervenuto la scorsa vigilia di natale.
Infatti, è stato confermato l’aumento nella misura del 30% della sanzione aggiuntiva prevista per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, adottato in caso di impiego di personale non risultante da scritture obbligatorie ovvero reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. n. 145/2013, come peraltro chiarito dalla lettera circolare del Ministero del lavoro del 27/12/2013 prot. n. 0022277, (vedila in Bollettino ADAPT, n. 1/2014).
Altresì, la legge di conversione ha novellato l’art. 14 del predetto decreto legge prevedendo, accanto all’autorizzazione all’assunzione di ulteriori unità ispettive ad opera del Ministero, che alla sanzione amministrativa contemplata per l’occupazione di personale irregolare (c.d. “in nero”) e maggiorata del 30%, sia espressamente esclusa la procedura premiale della diffida prevista dall’art. 13 d. lgs. n. 124/2004 s.m.i., tuttavia soltanto con riferimento alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, concretando in questo modo il principio del tempus regit actum, tipico delle sanzioni amministrative, e chiarendo la portata applicativa della norma sulla quale il Ministero del lavoro, con la predetta circolare, aveva fornito indicazioni operative in attesa della conversione.
Probabilmente, nel corso dell’esame in Commissione parlamentare del testo normativo emanato dall’Esecutivo, è stata posta correttamente l’attenzione sull’irragionevole disparità di trattamento che l’applicazione di sanzioni più salate, contenute nel d.l. n. 145/2014, alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore, avrebbe cagionato rispetto alle condotte realizzatesi successivamente, ed è stato possibile intervenire prevedendo che la procedura di diffida sia adottabile per tutte le condotte realizzatisi anteriormente alla data di conversione del decreto legge.
Va quindi salutata con favore detta modifica rispetto all’iniziale formulazione del decreto legge, al pari di quanto accaduto per le sanzioni per inosservanza delle disposizioni sulla durata media dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali (rispettivamente artt. 4, comma 2, 7 e 9, comma 1, d.lgs. n. 66/2003 s.m.i.): a riguardo, infatti, la legge n. 9 ha addolcito la decuplicazione, inizialmente contenuta nel decreto legge, nella più sostenibile duplicazione dell’importo medesimo.
La nuovamente introdotta impossibilità di diffidare il comportamento datoriale – costituente ex se un illecito non passibile di ravvedimento, spontaneo ovvero indotto – ed il relativo inasprimento delle sanzioni per inosservanza delle disposizioni in materia di orario di lavoro, riportano le lancette indietro di oltre un triennio, e precisamente al panorama dispositivo precedente la l. n. 183/2010 (c.d. “Collegato Lavoro”): in quel provvedimento normativo, infatti, veniva ammorbidita la maxisanzione per lavoro nero ed introdotto il regime favorevole della diffida obbligatoria, rendendo quindi particolarmente conveniente la regolarizzazione dei lavoratori, in linea con una rivisitazione degli importi sanzionatori di alcune violazioni in materia di orario di lavoro e riposi, giornaliero e settimanale, previsti dall’art. 18-bis del d.lgs. n. 66/2003 s.m.i.
Orbene, l’incremento delle sanzioni e la conseguente inapplicabilità della prevista procedura amministrativa premiale è normativamente giustificata per realizzare un reale rafforzamento dell’«….attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (art. 14, comma 1, d.l. n. 145/2013 conv. in l. 9/2014), nonché sulla dichiarata destinazione delle maggiorazioni pecuniarie in parola «… ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare» (art. 14, comma 1, lett. d), n. 2, art. 14 cit.). Non occorre applicarsi in considerazioni maliziose per osservare come la relazione tra l’aumento di alcune sanzioni ed il rafforzamento e la razionalizzazione del contrasto al lavoro irregolare sfugga pure ad un occhio attento, ove venga considerato che nessun monitoraggio statistico ha pacificamente dimostrato il nesso, in termini di causa ed effetto, tra importi sanzionatori – salati o no che fossero – ed emersione di situazioni di irregolarità, rispondendo tale connessione, semmai, ad ulteriori fattori, fra cui vanno doverosamente considerati il complessivo costo del lavoro e la condizione economica contingente.
Pertanto, anche alla luce della denominazione assegnata al d. l. n. 145/2013 (“Destinazione Italia”), appare doveroso interrogarsi su quale sia la rotta che, pur sotto il profilo più strettamente sanzionatorio, il nostro Paese sta seguendo, essendo di palmare evidenza come le modifiche frequentemente introdotte, proprio perché riguardanti i profili sanzionatori, non possono non avere ricadute su un sistema produttivo fortemente segnato dalla crisi economica.
Se un po’ di ironia fosse lecita, verrebbe voglia di scomodare una delle più famose battute cinematografiche di Antonio De Curtis, in arte Totò, il quale, con l’inseparabile Peppino De Filippo, si rivolgeva ad un Agente di polizia municipale di Milano, per chiedergli, a titolo di semplice informazione, Per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?, con ciò palesando la confusione che li attanagliava in una frenetica piazza del Duomo.
L’auspicio è che il legislatore, quale che sia la destinazione di marcia pensata per il nostro Paese, sappia adottare provvedimenti congrui e con la medesima coerenti.
Giovanna Carosielli
Ispettore del lavoro DTL Bologna
*Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza..