La conversione in legge del D.L. 19: un piccolo errore di forma (e forse di sostanza)

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Bollettino ADAPT 6 maggio 2024, n. 18

 

Il D.L. 19/2024 è legge (conv. il L. 29 aprile 2024, n. 56) e quindi è ancor più facilitata una lettura piana e sistematica dei provvedimenti e soprattutto delle modifiche da esso apportati.

Ma proprio leggendo con attenzione la G.U. – supplemento n. 100 del 30 aprile 2024 – qualcosa non quadra.

Un vecchio adagio, ma sempre valido, ricorda che “il diavolo si nasconde nei dettagli”. E non è certo la prima volta (nemmeno a proposito del D.L. 19/204) che è sorta qualche legittima perplessità di fronte ad un legislatore un po’ distratto, e sostanzialmente disorganico, asistematico; con tutto il portato che ciò comporta in termini di esigibilità e praticabilità (ed anche equità) delle norme novellate, sia pure redatte con le migliori e più nobili intenzioni. In fondo intervenire in una norma è un po’ come fare un trapianto: è proprio la compatibilità organica di ciò che di nuovo si inserisce con quel che già c’è che va attentamente valutata.

 

Molto si potrebbe dire al riguardo, già solo sul tema esternalizzazioni, Ma per quel che riguarda l’osservazione del presente commento, concentriamoci sull’art. 29 comma 2 lett b) che così recita (grassetto a ns. cura):

b) al comma 2 [dell’art. 29 del D. lgs. 276/03}, dopo il secondo pe­riodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipo­tesi dell’utilizzatore che ricorra alla sommi­nistrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’articolo 18, comma 5-bis.

 

Com’è noto, la disposizione rappresenta una sponda ad un orientamento discusso in giurisprudenza ma che già era fatto proprio da INL (circ. 10/2018) e da qualche sentenza, sia pure solo per la parte contributiva ed in ragione dell’autonomia del rapporto contributivo (Cass. 17705/2019). Peraltro, il coinvolgimento solidale, insieme all’utilizzatore, dello pseudo-appaltatore o comunque dell’illegittimo interposto (certo non estraneo alla fattispecie illecita), rappresenta una ancor più forte garanzia verso il soddisfacimento dei crediti del lavoratore e degli Enti, e pertanto va salutato con favore.

 

Qui però dobbiamo osservare una prima questione formale.

 

La G.U. citata (esattamente a pag. 155, nella sezione “riferimenti normativi”,) nel riportare il nuovo testo del comma 2 dell’art. 29 D.Lgs 276/03 lo espone così: (in grassetto l’aggiunta del D.L. 19/2024):

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato  in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi in cui all’art. 18 comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’art. 18, comma 5-bis. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

 

Tuttavia tale esposizione non sembra rispettare il dettato del comma 2 lettera b) dell’art. 29 del DL 19/24 che vorrebbe aggiunta la parte in grassetto “dopo il secondo periodo” del comma, (il che ha anche senso, in quanto l’aggiunta si riferisce a tutto il “comma” e non ad un periodo). Ora se “periodo”, da un punto di vista grammaticale, è quanto una frase è separata da un’altra (con un punto, ma mettiamo anche ad abundantiam con un punto e virgola) è agevole notare che il posizionamento attuato dalla G.U. è dopo il primo periodo del comma 2  e non dopo il secondo.

Nell’aggiunta dopo il secondo periodo, il comma novellato suonerebbe così.

 

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato  in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.  Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi in cui all’art. 18 comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’art. 18, comma 5-bis.

 

Questo posizionamento fa risaltare ancor di più un disguido che travalica la forma ed attiene alla sostanza del pur apprezzabile provvedimento; anzi, viene anche da pensare che il posizionamento (palesemente errato) in G.U. risponda all’intenzione primaria del legislatore. Tuttavia, il fatto è che    e – comunque si posizioni la modifica –  la frase  già esistente nel comma 2 (“Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.“) non collima con l’aggiunta del DL 19/24, successiva o precedente che sia al nuovo introdotto periodo (che comunque riguarda l’applicazione del comma, non solo di un periodo).

 

Infatti la norma originaria dell’ultimo periodo del comma 2  è riferita al committente imprenditore o datore di lavoro (che, anche  nel nuovo caso prospettato,   è solo uno,  l’ utilizzatore illecito) che giammai sarebbe legittimato ad operare alcuna rivalsa nei confronti del coobbligato (in questo caso, il datore di lavoro apparente, quindi somministratore illecito o appaltatore illecito).

 

Probabilmente, a nessuno verrà mai in mente, per mera logica, di poter sostenere la possibilità che l’utilizzatore illecito o pseudo-committente, vero datore di lavoro, possa coinvolgere l’interposto con un’azione di regresso per quanto pagato dall’utilizzatore in forza di un onere primario. Però ad una lettura piana della norma per come è scritta, questa possibilità sussiste.

 

E ben sappiamo quanto sia pericoloso, nell’ambito delle esternalizzazioni illecite – vera piaga del Paese – lasciare anche solo un piccolo spiraglio a legulei specializzati in azioni dilatorie o di rimescolamento delle carte.

 

Consideriamo che una piccola modifica, oltre che opportuna, sarebbe anche abbastanza semplice, senza sconvolgere nulla (basterebbe aggiungere le tre parole sotto sottolineate).

 

In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato  in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.  Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il primo periodo del presente comma si applica anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi in cui all’art. 18 comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all’art. 18, comma 5-bis.

 

Notizie diffuse raccontano che nell’emanando “Decreto Coesione” siano già previste modifiche al DL  19/2024 (a esempio in tema di congruità); forse ci sarà uno spazio anche per questo suggerimento.

 

Andrea Asnaghi

Consulente del lavoro

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