La mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 non può costituire causa di esclusione dalla gara di appalto. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione

TAR Piemonte, sentenza 25 novembre, n. 1222
La mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023 non può costituire causa di esclusione dalla gara di appalto. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione