La multifattorialità non esclude l’origine professionale della malattia: la Cassazione fa chiarezza

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Bollettino ADAPT 16 ottobre 2023, n. 35
 
Con l‘ordinanza n. 21950 del 21 luglio 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’accertamento del nesso di causalità tra l’insorgenza di un tumore e l’esposizione all’amianto. In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità di qualificare come malattia di origine professionale il tumore insorto a seguito del contatto con l’amianto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nonostante un’elevata attività di tabagismo del lavoratore.
 
Venendo ai fatti oggetto di giudizio, in seguito alla morte di un lavoratore a causa di un tumore, contratto nello svolgimento della propria attività lavorativa, gli eredi hanno intentato una causa nei confronti delle aziende presso cui tale attività lavorativa era stata svolta per farne accertare l’origine professionale. Secondo gli eredi, infatti, l’insorgenza della patologia era da attribuirsi all’esposizione del lavoratore alle fibre di amianto presenti nei luoghi di lavoro.
 
Nei primi due gradi di giudizio, però, viene escluso che il decesso del lavoratore sia stato causato dall’esposizione alle fibre di amianto in quanto: a) la malattia si sarebbe manifestata dopo un lungo lasso di tempo rispetto a al momento di esposizione alla sostanza cancerogena; b) la consulenza tecnica dell’organo giudicante avrebbe accertato un’elevata attività di tabagismo da parte del dipendente. Tanto è bastato ai giudici di merito per stabilire che la malattia del lavoratore deceduto non poteva essere considerata connessa all’attività di lavoro svolta, negandone così la genesi di natura professionale.
 
Di diverso avviso, invece, è la Corte di Cassazione la quale, investita della questione, ha ravvisato come le corti di merito avessero fatto erronea applicazione del principio dell’equivalenza delle cause, previsto dal codice penale. Nell’ambito dell’accertamento del nesso di causalità in materia di malattia ad eziologia multifattoriale, infatti, trova applicazione l’art. 41 c.p., come confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le tante, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 febbraio 1998, n. 1196), secondo cui, in presenza di più fattori a cui è possibile ricondurre l’insorgere della patologia, è necessario considerarli tutti come concause, a meno che uno da solo non sia stato sufficiente a determinarla.
 
Sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione, a più riprese, è intervenuta applicando il principio di equivalenza delle cause per accertare l’origine professionale di malattie insorte a seguito dell’esposizione all’amianto del lavoratore, nonostante una perdurante attività di tabagismo. I giudici di legittimità hanno infatti posto l’accento sull’effetto sinergico e moltiplicatore dell’esposizione del lavoratore ad amianto e tabagismo (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 settembre 2005, n. 17959). Pertanto, non si può escludere la possibilità che la patologia si sia sviluppata non solo in ragione del fumo di sigarette ma anche per l’esposizione all’amianto durante lo svolgimento dell’attività di lavoro. Questo fa sì che la malattia possa dirsi “professionale”, in quanto contratta “nell’esercizio e a causa delle lavorazioni“, come recita l’art. 3 del D.p.r. n. 1124/1965.
 
Secondo la Corte di Cassazione, invece, i giudici di merito hanno falsamente applicato il principio dell’equivalenza delle cause, avendo considerato il tabagismo come unica causa della malattia e qualificandolo, pertanto, come un fattore alternativo all’esposizione all’amianto durante l’ultima attività lavorativa svolta. Peraltro, ad avviso della Suprema Corte, la prova circa l’idoneità del fumo di sigarette di porsi come fattore alternativo scatenante la patologia tumorale non può essere oggetto di semplici presunzioni, ma deve essere dimostrata “in termini di probabilità qualificata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 giugno 1998, n. 6388).
 
Con tale sentenza, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento ritenendo applicabile, in caso di malattia professionale ad eziologia multifattoriale, il principio di equivalenza delle cause e i suoi corollari.
 
Angela Zaniboni

ADAPT Junior Fellow

@angzanib

La multifattorialità non esclude l’origine professionale della malattia: la Cassazione fa chiarezza