La prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’INAIL (circ. n. 26/2025)
| di Giovanna Pistore
Bollettino ADAPT 14 aprile 2025, n. 15
Con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025 l’INAIL riepiloga, anche alla luce della giurisprudenza consolidata, la disciplina sulla prescrizione di crediti ed accessori di competenza dell’Istituto, applicando i principi civilistici alle peculiarità del settore.
La prescrizione dei crediti relativi alle somme dovute dai soggetti assicuranti vede il concorso tra due norme: l’art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 1124/1965, che indica un termine annuale dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, e l’art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995, il quale invece contempla un termine quinquennale. Richiamando gli approdi di Cassazione, l’Istituto chiarisce come trovi applicazione unicamente il termine di prescrizione quinquennale ex lege n. 335/1995, riferibile sia all’azione di accertamento e liquidazione dei crediti INAIL, che all’azione per il recupero dei medesimi crediti già accertati e liquidati, ovverosia dei premi ed accessori di cui è stato richiesto il pagamento con il certificato di assicurazione o di variazione.
Quanto all’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, è noto che l’art. 2935 c.c. presuppone la possibilità, in capo al titolare, di far valere il proprio diritto. La norma sottende una possibilità legale, per cui non possono essere considerati eventuali impedimenti soggettivi del creditore, che esulino dalle specifiche e tassative cause di sospensione previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c. Applicando le norme all’attività dell’Istituto, vengono dunque ritenuti irrilevanti eventuali difficoltà od ostacoli di fatto all’esercizio del diritto di credito da parte dell’INAIL. Non influisce, altresì, l’eventuale complessità dell’accertamento ispettivo durante il quale, peraltro, continua a decorrere la prescrizione.
Altro tema di rilievo riguarda l’individuazione degli atti che siano idonei a produrre effetti interruttivi. A mente dell’art. 2943 c.c., la prescrizione può essere interrotta anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, attraverso la rivendicazione di un credito determinato o determinabile.
Tra gli atti posti in essere dall’Istituto, viene considerato idoneo ad interrompere la prescrizione il verbale unico di accertamento e notificazione, purché siano esplicitati la motivazione del credito vantato, l’ammontare delle somme dovute o gli elementi per la loro determinabilità da parte del datore di lavoro. L’atto, peraltro, incide non solo sulla prescrizione del credito per premi, ma attrae anche quella per le sanzioni civili ai sensi dell’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000, in quanto funzionalmente ed automaticamente connesse al credito principale. È invece privo di valenza interruttiva il verbale di primo accesso ex art. 13, comma 1, d. lgs. n. 124/2004, poiché non esprime chiaramente una volontà rivendicativa, costituendo un atto prodromico alla successiva attività ispettiva.
Al pari, gli accertamenti ispettivi posti in essere da altri enti vengono esclusi dal novero degli atti interruttivi. Laddove da tali accertamenti sia evincibile un credito in capo all’Istituto, sarà la Sede a mettere in mora il soggetto inadempiente, emanando e notificando il provvedimento di liquidazione degli importi dovuti. Nondimeno, se ai fini della liquidazione sono necessari elementi integrativi, la Sede può procedere a notificare gli estremi del verbale, così rivendicando il credito e riservandosi di specificarne successivamente l’ammontare dovuto.
Giovanna Pistore
Ricercatrice di Diritto del lavoro
Università UnitelmaSapienza di Roma
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