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Bollettino ADAPT 18 marzo 2019, n. 11
La Regione Lombardia ha modificato la disciplina in materia di tirocini, curriculari ed extra curriculari, con la DGR n. X/7763 del gennaio 2018, in attuazione delle nuove linee guida, emanate in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2017 (su cui si veda A. Battaglia, Le nuove Linee Guida in materia di tirocini).
Si è trattato di un cambiamento di non poco conto, non solo per la completa revisione delle tipologie di tirocinio attivabili, adesso di fatto distinguibili solo sulla base del soggetto destinatario del tirocinio (se disoccupato, occupato in cerca di nuova occupazione, ecc…), o del sistema “premiale” per le imprese che assumono con contratto di lavoro subordinato i propri tirocinanti, ma anche per quanto riguarda la disciplina della durata massima che, ad oggi, in Regione Lombardia è la seguente:
– sei mesi, qualora il tirocinio sia attivato per il conseguimento di competenze di livello EQF 3, prorogabile di ulteriori sei mesi massimi soltanto qualora siano previste o vengano successivamente aggiunte competenze almeno di livello EQF 4;
– dodici mesi se, ab origine, il tirocinio è stato attivato per il raggiungimento di competenze almeno di livello EQF 4.
Le competenze vanno selezionate tra quelle relative ai profili professionali elencati nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) che, ad ogni figura professionale attribuisce determinate competenze, declinate poi in conoscenze e abilità, e riconduce ognuna al livello EQF corrispondente. Ad esempio, all’interno del settore “Meccanica” del QRSP, si seleziona il profilo professionale del “disegnatore meccanico CAD-CAM”, a cui si vedrà che viene assegnata, tra le altre, la competenza “Predisporre la documentazione tecnica funzionale alla fabbricazione di prodotti/componenti meccanici da realizzare” a cui viene attribuito il livello EQF 4.
Nell’ipotesi in cui l’azienda abbia già svolto un tirocinio di sei mesi per competenze di livello EQF 3 e abbia necessità di prorogarlo di ulteriori sei mesi per lo svolgimento di ulteriori e diverse attività da quelle già svolte e quindi già “apprese”, bisognerà aggiungere al progetto formativo individuale del tirocinante una competenza almeno di livello EQF 4. Tuttavia, si potrebbe verificare che il QRSP, per il profilo professionale scelto dall’azienda all’inizio del tirocinio e indicato nel piano formativo, preveda soltanto competenze di livello inferiore all’EQF 4. In tale ipotesi, è legittimo prorogare aggiungendo la competenza di livello EQF 4 relativa ad un nuovo profilo professionale oppure tale operazione verrebbe a configurare un nuovo tirocinio, violando dunque il divieto di attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante?
La normativa di Regione Lombardia si limita a prevedere che, per la proroga di un tirocinio di durata di sei mesi, è necessario prevedere l’acquisizione di una competenza almeno di livello EQF 4, senza però specificare che la competenza debba rientrare tra quelle previste per il profilo professionale selezionato all’inizio del tirocinio. Questo viene confermato dalla FAQ n. 24 cui la Regione ribadisce la necessità di aggiungere una competenza almeno di livello EQF 4, ma senza specificare se la competenza possa essere relativa ad un altro profilo.
Inoltre, il modello di PFI dato dalla Regione (che è obbligatorio), nella sezione “obiettivi formativi e di orientamento” dà chiaramente la possibilità di selezionare più competenze attinenti a profili professionali diversi, prevedendo anche la possibilità di replicare la tabella fornita come modello per i vari profili professionali individuati.
Nel silenzio della legge in merito, sembrerebbe dunque che sia possibile prorogare un tirocinio prevedendo una competenza di livello EQF 4 afferente ad un profilo professionale diverso da quello selezionato in sede di attivazione del tirocinio. Per le ragioni appena esposte, non sarebbe quindi valida l’obiezione di chi sostiene che l’inserimento di una competenza appartenente ad un profilo professionale diverso da quello iniziale configurerebbe un nuovo tirocinio, violando così il divieto di svolgere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.
Non bisogna dimenticare, infatti che la finalità del tirocinio extracurriculare non è acquisire una qualifica professionale (come nell’apprendistato) o comunque tutte le competenze riconducibili a un preciso ruolo, ma orientare, creare occupabilità e aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di nuove competenze che rendano la persona spendibile sul mercato. Per tale ragione, sarebbe un forte limite alla realizzazione delle finalità dello strumento quello di impedire all’azienda la proroga per lo svolgimento di ulteriori e diverse attività, qualora vi sia realmente tale necessità e, dunque, un’effettiva formazione sulle competenze in questione, in modo da non configurare un abuso dell’istituto.
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Università degli Studi di Bergamo