Qual è il contratto collettivo che, a mente dell’art. 29, c. 2, d. lgs. n. 276/2003, può derogare alla responsabilità solidale ivi prevista, a condizione di «individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti»? A tale quesito, posto dall’ARIS, risponde il Ministero del lavoro con l’interpello del 17 aprile 2015, n. 9, individuandolo nella contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative del settore cui appartiene l’appaltatore.
La questione pende almeno dal 2012, e segnatamente da quando la l. n. 92/2012 ha introdotto – rectius: ripristinato la formulazione normativa del 2004, tuttavia specificandola – la possibilità di deroga del regime di solidarietà ad opera della contrattazione collettiva, senza tuttavia chiarire quale contratto – se del committente ovvero dell’appaltatore – dovesse prevederla. Né i successivi interventi legislativi sulla citata norma, due anni fa con la l. n. 99/2013 – che ne ha pur fornito un’interpretazione autentica: cfr. G. Gamberini, La responsabilità solidale negli appalti, in M. Tiraboschi (a cura di), Il lavoro riformato, Giuffré, 2013, 312 ss. – e pochi mesi fa con il d.lgs. n. 175/2014, hanno permesso di sciogliere il nodo interpretativo, che ha suscitato differenti opinioni tra i commentatori.
Infatti, accanto a chi ha risolto il punto sottolineando come, fondandosi il sistema normativo in parola sull’equilibrio tra la facoltà derogatoria esercitabile dal contratto collettivo e la necessità di effettuare controlli e verificare la regolarità degli appalti, la deroga funzionerebbe soltanto tra imprese operanti nel medesimo settore ed applicanti un egual contratto (P. Chieco, Appalti e solidarietà nei recenti sviluppi di una legislazione in continuo cambiamento, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2012, 4, 1003), non sono mancati commentatori che, pur condividendo il nesso funzionale tra la deroga concessa alla contrattazione collettiva e la regolarità del negozio di esternalizzazione, hanno tuttavia elaborato opzioni ermeneutiche opposte. Da un lato, vi è stato chi, sin dall’entrata in vigore della legge Fornero, ha proposto che la deroga fosse contenuta nel contratto collettivo applicato dall’appaltatore, sottolineando la maggiore adesione di detta interpretazione alle finalità dell’istituto della solidarietà (G. Gamberini, D. Venturi, La responsabilità solidale negli appalti, in M. Magnani, M. Tiraboschi, [a cura di], La nuova riforma del lavoro, Giuffré, 2012, 205 ss.); dall’altro, chi, valorizzando il sistema di due diligence accolto dalla novella del 2012, ha suggerito come il contratto collettivo ospitante la deroga alla solidarietà dovesse essere quello del committente, sia per evitare continue variazioni della deroga al mutare dell’appaltatore – e quindi del contratto collettivo – cui affidare l’esecuzione dell’opera e/o del servizio, sia per coerenza sistematica rispetto ad un precedente provvedimento normativo – i commi da 29 a 34 dell’art. 35, l. n. 248/2006 – che, pur essendo stato espunto dall’ordinamento, nondimeno ne indicava l’intenzione di responsabilizzare il committente nell’adozione di cautele idonee per sottrarsi al vincolo solidale (M. Mutarelli, La solidarietà negli appalti per i crediti dei lavoratori, in M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta, Il nuovo mercato del lavoro, Giappichelli, 2013, 726-727).
Il Ministero del lavoro argomenta con scarsa generosità la posizione accolta nell’interpello in commento, limitandosi a precisare che poiché «l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore – (…) appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione», lasciando intendere di aver accolto l’opzione interpretativa che vede nella fonte pattizia di categoria dell’appaltatore il luogo ove tale deroga può esprimersi. Infatti, posto che il regime solidale costituisce un rimedio in favore dei lavoratori coinvolti nell’appalto e che i medesimi possono agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni creditorie, i sindacati comparativamente più rappresentativi potrebbero efficacemente rappresentarne gli interessi, disponendo di tale tutela (G. Gamberini, D. Venturi, La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2014, 1, 186-187).
Finora, la deroga alla solidarietà ad opera della contrattazione collettiva è stata quasi per nulla praticata: accanto ad intuibili ragioni di diffidenza dei sindacati – probabilmente refrattari all’idea di privare i lavoratori coinvolti negli appalti dell’unica protezione rimasta loro a seguito dell’eliminazione della parità di trattamento compiuta nel 2003 con la legge Biagi – sussistevano prevedibili difficoltà interpretative su quale fosse il contratto collettivo applicabile, che tuttavia la commentata posizione ministeriale dovrebbe aver fugato. Le parti sociali, quindi, dovrebbero esser in grado di sfuggire alla paralisi nella regolazione pattizia degli interessi disponibili, da un lato rafforzando la loro funzione di rappresentanza, sintesi e tutela di interessi di categoria – mai come ultimamente messa in discussione, quando non addirittura pretermessa – dall’altro esercitando la facoltà, concessa loro dalla novella del 2012, di declinare la solidarietà secondo un modello diverso da quello proposto dal legislatore, calandola in ragione delle esigenze concrete di specifiche attività produttive.
L’auspicio, quindi, è che il chiarimento ministeriale favorisca l’applicazione della deroga prevista dall’art. 29, c. 2, d. lgs. n. 276/2003, posto che peggio di una norma poco chiara – quale sembra tuttora essere la citata norma, seppure sotto differenti profili – c’è solo una sua sostanziale disapplicazione.
Giovanna Carosielli
Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT, Università degli Studi di Bergamo
@GiovCarosielli
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La responsabilità solidale negli appalti: la deroga è nel ccnl dell’appaltatore