La solidarietà oltre gli appalti

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Stretta sulle società che esternalizzano i servizi. Su tali società, infatti, incombe il concreto rischio di vedersi applicata la solidarietà per i crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori delle società “satelliti”, indipendentemente dalla qualificazione formale del contratto.  Questo è l’effetto della decisione della Corte Costituzionale 6 dicembre 2017 n. 254, che ha ritenuto che la disciplina della solidarietà prevista dall’art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003 trova applicazione anche al di fuori dell’appalto in tutti i casi nei quali, a prescidere dal tipo contrattuale formalmente utilizzato, si determini un livello di decentramento.

 

La solidarietà di cui si parla prevede, per l’appunto, che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con conseguente azione di regresso nei confronti del datore di lavoro. Giovi ricordare come tale norma, più volte modificata nel corso degli anni, peraltro abbia già subito una forte rivisitazione in senso garantista per i lavoratori impiegati negli appalti recentemente allorquando, tramite il decreto legge n. 25/2017 (convertito la legge n. 49/2017), emanato al fine di scongiurare l’imminente referendum, è stato operato l’ennesimo restyling della disciplina della solidarietà, con la abrogazione sia della derogabilità dell’istituto (per la parte retributiva) attraverso contratti collettivi sia del beneficio di perventiva escussione del patrimonio del datore di lavoro inadempiente. In particolare, l’abrogazione di quest’ultima norma ha l’effetto di far ricadere direttamente sul committente i rischi del mancato pagamento delle retribuzioni e contributi da parte dell’appaltatore, considerato che il recupero di tali importi verrà effettuato immediatamente nei confronti del committente, ritenuto per ovvie ragioni maggiormente solvibile, cui spetterà il tutt’altro che facile compito di recuperare quanto corrisposto in virtù della solidarietà tramite l’esercizio dell’azione di regresso.

 

Un aspetto mai toccato prima d’ora nelle varie riforme concerneva l’attivazione della solidarietà alla sussistenza di un rapporto contrattuale d’appalto ed è questo, sostanzialmente, il motivo per cui è stata chiamata in causa la Corte Costituzionale. La Corte d’Appello di Venezia, infatti, ha richiesto l’intervento della Corte al fine di valutare la legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003 rispetto ai principi stabiliti tra gli altri agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tale illegittimità, secondo la interpretazione fornita dalla Corte Veneziana, si sarebbe verificata nel caso in cui non si potesse estendere la suddetta garanzia anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità di fattispecie contrattuale tra appalto e subfornitura.

 

La Corte Costituzionale ha dunque deciso di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritendendola applicabile anche nei confronti del committente nel caso di un rapporto di subfornitura (soluzione già ipotizzata in dottrina – cfr. in particolare G. Gamberini, Ai confini della certificazione dei contratti: la subfornitura industriale, in Diritto delle Relazioni Industriali n. 4/2012, che inquadra il ragionamento giuridico relativo alla problematica natura del contratto di subfornitura).

 

Premesso che tale interpretazione potrebbe portare ad una estensione analoga anche della disciplina prevista dall’art. 1676 cod. civ. che prevede, come noto, una tutela diversa ma complementare a quella relativa alla solidarietà, si rileva, come peraltro si accennava all’inizio del presente contributo, che la sentenza potrebbe avere una portata ulteriormente innovativa. Infatti, la Corte Costituzionale, premessa che la ratio della introduzione della responsabilità solidale del committente deriva dalla necessità di evitare che il rischio di decentramento, e di conseguente dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vada a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale, ritiene che la suddetta lettura costituzionalmente adeguata del suddetto comma 2 comporti che «la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento».

 

Alla luce di tale decisione, dunque, appare oportuno una ricognizione delle tipologie contrattuali volte ad attuare una forma di decentramento, con conseguente applicazione della disciplina della solidarietà: anzitutto, è bene ribadirlo, la norma trova applicazione in tutti i casi di appalto, di opere o di servizi, e non solamente per quelli endoaziendali (anche se spesso il riferimento è proprio a questi ultimi, troppo spesso sotto la lente d’ingrandimento soprattutto per le problematiche attinenti alle ingerenze del committente sulla gestione dei servizi in appalto e sui lavoratori dell’appaltatore medesimo che, in definitiva, impattano sulla legittimità dell’appalto stesso), inclusi gli appalti di servizi di trasporto, ossia quei trasporti integrati da predeterminazione ed sistematicità dei servizi, con la pattuizione di un corrispettivo unitario (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione n. 14670/2015 e la Circolare del Ministero del lavoro n. 17/2012). Inoltre, la norma trova applicazione per tutti i contratti atipici riconducibili all’appalto, come nel caso del contratto di logistica, ai contratti di subfornitura ex d.lgs. n. 192/1998 (indipendentemente dalla qualificazione formale di tale tipologia contrattuale) nonché, verosimilmente, anche ai contratti di servizio che, per certi versi, potrebbero essere ritenuti analoghi al contratto di appalto quali il contratto di trasporto, di spedizione, di mandato, oltre a qualsiasi altro contratto, atipico e comunque denominato, finalizzato a determinare una esternalizzazione di parte dell’attività d’impresa.

 

In definitiva, il riassetto delle tutele dei lavoratori nelle esternalizzazioni impone alle imprese, oggi ancor più di ieri, non solo una ponderata scelta del partner (diffidando in primis di proposte economiche eccessivamente vantaggiose rispetto a quelle di mercato) ma anche un monitoraggio del pieno rispetto degli adempimenti economici di tale soggetto nel corso del rapporto contrattuale, che non può certo limitarsi alla mera acquisizione del DURC.

 

Gabriele Bubola

Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

@gbubola

 

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