La somministrazione di lavoro è diventata causa di ogni male*

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Ha generato un potente eco tra gli addetti ai lavori la recentissima sentenza n. 544/2018 del TAR dell’Emilia-Romagna che ha legittimato l’esclusione del contratto di somministrazione dal novero delle tipologie contrattuali meritevoli di remunerazione premiante nell’ambito del “Piano di intervento per l’occupazione” approvato dalla stessa Regione Emilia Romagna. In estrema sintesi, sono due le argomentazioni sostenute dal Giudice: la prima attiene all’impossibilità di qualificare come ordinario (“standard” è definito, approssimativamente, nel testo) il contratto di somministrazione, da intendersi invece come soluzione residuale e a rischio di “precarietà” (altro termine presente nell’atto); la seconda è la contestazione del duplice vantaggio che otterrebbe l’Agenzia per il lavoro in caso di riconoscimento del premio: incasserebbe infatti, contemporaneamente e differentemente da tutti gli altri datori di lavoro, sia il premio per l’intermediazione che la commissione pagata dal committente per la somministrazione.

 

L’oggetto del contendere, ovvero la struttura degli incentivi al lavoro e il sostegno alle politiche attive, è di estrema rilevanza. Sono argomenti che meriterebbero maggiore attenzione, in primis da parte del legislatore. Ciò che infatti il giudice bolognese ha riportato come prova della natura stra-ordinaria del contratto di somministrazione, ovvero la sua recente (1997) e rigida regolazione nel nostro ordinamento, altro non è che la prova delle croniche resistenze culturali di fronte a qualsiasi innovazione nel mercato del lavoro. Come può definirsi “precarizzante” un istituto che garantisce maggiori tutele rispetto a qualsiasi altra forma di assunzione a termine? Un settore che può vantare venti anni di contrattazione collettiva condivisa con tutti i sindacati italiani (contrattazione che mai come ora avrebbe bisogno di tornare ad essere protagonista). La sentenza inciampa sulle argomentazioni tecniche (le caratteristiche mal descritte del contratto e la non comprensione che il vantaggio percepito dalle Agenzie è per legge “ribaltato” sull’utilizzatore), ma sono soprattutto i “non detti” culturali a preoccupare chi sta osservando un dibattito pubblico sul mercato del lavoro ripiombato negli anni Novanta, nelle aule di tribunale come in Parlamento.

 

Emmanuele Massagli

Presidente ADAPT

@EMassagli

 

*Pubblicato anche su Libero Quotidiano, 6 luglio 2018

 

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