L’apprendistato in Sicilia dopo il Jobs Act

La Regione Sicilia, con la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2016, n. 428, ha provveduto a recepire e a dare definitiva attuazione alle indicazioni del d.lgs. n. 81/2015 e del D.M. 12 ottobre 2015, delineando la propria disciplina in materia di apprendistato. La deliberazione rappresenta però soltanto il punto d’arrivo di un percorso di definizione normativa intrapreso dalla Regione nel giugno 2016 e andato avanti a più riprese.

 

Il primo atto di questo percorso normativo è il decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082 che disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato di primo, secondo e terzo livello. Tuttavia, mentre i contenuti relativi al primo e secondo livello venivano resi immediatamente operativi dalla data di sottoscrizione del decreto, i profili formativi relativi al terzo livello di apprendistato sarebbero divenuti applicabili soltanto in seguito alla sottoscrizione di un accordo interconfederale regionale.

 

L’Accordo interconfederale in questione viene sottoscritto il 7 dicembre 2016 dalla Regione Siciliana, dall’Ufficio Scolastico Regionale, dalle associazioni territoriali, datoriali e sindacali, comparativamente più rappresententative sul piano nazionale e dalle Università dell’isola.

Questo non si limita semplicemente ad attuare la disciplina dell’apprendistato di terzo livello, ma va anche ad integrare la disciplina già operativa dell’apprendistato di primo livello.

 

Sempre del 7 dicembre 2016 è un secondo accordo interconfederale regionale che disciplina esclusivamente l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, siglato, oltre che dalla Regione e dall’Ufficio Scolastico Regionale, anche da Confprofessioni Sicilia, da CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia, UGL Sicilia e dalle Università dell’isola. Ad integrazione di tale accordo è intervenuta la nota dell’assessore dell’Istruzione e Formazione professionale del 18 maggio 2017.

 

I tratti principali che caratterizzano la disciplina dell’apprendistato in Sicilia sono riportati nelle pagine che seguono.

 

 Apprendistato di primo livello

 

La disciplina dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è ricavabile sia dal decreto interassessoriale del 20 giugno 2016 n. 3082 che dall’Accordo interconfederale del 7 dicembre 2016 ed è articolata come segue.

 

  • Titoli conseguibili:
    • qualifica e diploma professionale (IeFP);
    • diploma di istruzione secondaria superiore;
    • certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
 
  • Destinatari:
    • giovani dai 15 ai 25 anni (non compiuti).
 
  • Durata
La durata minima del periodo di formazione del contratto di apprendistato di I livello è di sei mesi, mentre la durata massima varia a seconda del titolo da conseguire e, in alcuni casi specificamente determinati dal decreto, può anche essere prorogata.

 

  • Formazione
La deliberazione definisce anche i limiti massimi delle ore di formazione esterna all’azienda, limiti che vengono calcolati in percentuale rispetto alle ore ordinamentali complessive proprie di ciascun percorso:

 

Limiti della formazione esterna
Tipologia percorso
Percentuale massima dell’orario obbligatorio
Percorso per qualifica e diploma professionale
Max 60% per il secondo anno;
Max 50% per il terzo e quarto anno.
Se l’apprendistato è attivato a partire dal primo anno:
–          Max 60% per il primo e secondo anno;
–          Max 50% per il terzo e quarto anno.
Percorso per il diploma di scuola secondaria superiore
–          Max 70% per il secondo anno;
–          Max 65% per il terzo, quarto e quinto anno
Anno integrativo per l’accesso all’esame di Stato
–          Max 65%
Istruzione per gli adulti
–          60% dell’orario definito da accordi con strutture formative (Percorsi di I livello che si integrano con IeFP)
–          70% (I periodo didattico)
–          65% (II e III periodo didattico in percorsi di II livello)
Percorsi per il certificato di specializzazione tecnica superiore
–          Max 50%

 

  • Aspetti contrattuali
Il contratto individuale di apprendistato di I livello vede come Parti il datore di lavoro e l’apprendista. A questo però è necessario che si aggiungano altri due documenti:
    • il Protocollo tra istituzione formativa e datore di lavoro che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione esterna ed interna all’impresa, redatto sulla base del modello allegato al D.M. 12 ottobre 2015;
    • il Piano Formativo Individuale, redatto dall’istituzione formativa con la collaborazione dell’impresa, che va allegato al contratto e di cui è parte anche l’apprendista.

 

  • Rapporti stagionali a tempo determinato
Una delle particolarità della disciplina dell’apprendistato in Regione Sicilia è l’attenzione dedicata ai rapporti di apprendistato stagionali a tempo determinato. Si tratta di un’attenzione giustificata dalla particolarità del territorio siciliano, la cui economia è ancora basata in gran parte sull’agricoltura, settore in cui il lavoro stagionale rappresenta la principale tipologia di occupazione. Ciò è indice del fatto che nel disciplinare l’apprendistato non si può prescindere dalla dimensione territoriale in cui deve essere applicato.
In materia di rapporti stagionali a tempo determinato, i punti principali della disciplina sono i seguenti:
  • è possibile articolare l’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali a tempo determinato;
  • la durata complessiva è data dalla durata del rapporto di lavoro stagionale, comprensiva della formazione interna, più la durata della formazione esterna realizzata prima o dopo la conclusione o l’avvio del rapporto di lavoro stagionale.
  • Rapporti a tempo parziale
È possibile instaurare un rapporto di apprendistato a tempo parziale, purché la ridotta articolazione oraria non provochi il vanificarsi del raggiungimento della finalità formativa: l’impegno formativo, in termini di durata e contenuti, deve restare invariato (interpello n. 7209 del 13-12-2006).
  • Periodo di prova:
    • max 3 mesi;
    • da stabilire con atto scritto à se non stabilito con atto scritto, la durata del periodo di prova sarà pari a quella ordinamentale prevista dal CCNL di riferimento per il livello di inquadramento iniziale.
  • Retribuzione:
    • per le ore di formazione esterna, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo;
    • per le ore di formazione interna, la retribuzione è pari al 10%, inteso come valore minimo e migliorabile;
    • per le ore di lavoro, la retribuzione è stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento contrattuale da raggiungere al termine del periodo di formazione. La percentualizzazione è così distribuita:

 

Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno
Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno
Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno
Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno
Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

 

Un’importante indicazione in materia di retribuzione è poi quella che richiede di prevedere ed evidenziare, all’interno del piano formativo, la suddivisione delle ore, preferibilmente per gruppi, in ore di formazione esterna, interna e in ore di lavoro. Le eventuali modifiche al PFI in questo senso dovranno essere comunicate tra le parti entro 5 giorni.

 

Apprendistato di secondo livello

 

La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è contenuta nel decreto interassessoriale del 20 giugno 2016 n. 3082 e si focalizza principalmente sull’erogazione dell’offerta formativa obbligatoria da parte della Regione, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.

 

    • Destinatari:
      • giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
      • giovani 17enni già in possesso di una qualifica professionale;
      • beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età.
  • Offerta Formativa Pubblica:
    • è obbligatoria per l’apprendista soltanto se realmente messa a disposizione dalla Regione per il datore di lavoro e l’apprendista;
    • è la Regione a dover comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’OFP;
    • l’OFP viene erogata da soggetti accreditati per la formazione nella Regione Siciliana che possono attuarla sia esternamente che internamente all’azienda;
    • il datore di lavoro può egli stesso erogare la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, purchè questa avvenga in spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi o in FAD;
    • non è obbligatorio riportare nel piano formativo la formazione di base e trasversale.

 

 Apprendistato di terzo livello

La disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca era già indicata all’interno del decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, tuttavia è divenuta operativa, con qualche modifica, con l’Accordo interconfederale regionale del 7 dicembre 2016, il medesimo che ha integrato anche la disciplina del primo livello di apprendistato, recepito poi dalla DGR 14 dicembre 2016. Particolarità del sistema di apprendistato elaborato dalla Regione Sicilia è l’aver stipulato, sempre in data 7 dicembre 2016, un Accordo interconfederale regionale volto alla specifica disciplina dell’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

 

Di seguito i punti principali della disciplina dell’apprendistato di terzo livello, così come definita dai due Accordi.

 

    • Titoli conseguibili e attività svolgibili
      • Diploma di tecnico superiore (ITS)
      • Laurea Triennale
      • Laurea Magistrale
      • Laurea a Ciclo Unico
      • Master Universitari di I e II livello
      • Dottorato di ricerca
      • Attività di ricerca
      • Praticantato
    • Durata
      • La durata minima è di 6 mesi;
      • La durata massima varia a seconda del titolo di studio da conseguire ed è riportata all’interno del decreto interassessoriale.
      • L’unica tipologia di apprendistato prorogabile è l’apprendistato per attività di ricerca, per il quale è possibile svolgere ulteriori 12 mesi in caso di particolari esigenze legate al progetto di ricerca
  • Formazione
    • I limiti massimi della formazione esterna all’azienda sono i seguenti:

 

Limiti della formazione esterna
Percorsi ITS
Max 60% della formazione ordinamentale (pari a 1080/1620 ore)
Lauree, Master, Dottorati, AFAM
Max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei cfu di ciascun insegnamento universitario
Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
Formazione esterna: non obbligatoria
Formazione interna: min 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto
Attività di ricerca

 

  • Retribuzione
    • Per le ore di formazione esterna, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo;
    • La retribuzione delle ore di formazione interna è pari al 10% di quella dovuta;
    • Le ordinarie ore di lavoro possono essere retribuite mediante la modalità del sotto-inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale:

 

Articolazione retribuzione ordinaria
Durata percorsi
Periodo di apprendistato
Durata superiore ad 1 anno
Prima metà: due livelli sotto quello di destinazione finale
Seconda metà: un livello sotto quello di destinazione finale
Durata non superiore all’anno
Per l’intero periodo: un livello sotto quello di destinazione finale

 

  • Le ore di formazione interna ed esterna devono essere suddivise, preferibilmente per gruppi, all’interno del piano formativo. Le modifiche al piano formativo devono essere comunicate tra le parti entro cinque giorni.
 
  • Periodo di prova
    • Ha una durata massima di tre mesi;
    • Deve essere istaurato con atto scritto, altrimenti la durata sarà pari a quella ordinamentale prevista dal CCNL vigente per il livello di inquadramento iniziale.

 

 Apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche

 

Con l’Accordo Interconfederale Regionale del 7 dicembre 2016 e con la successiva nota del del 18 maggio 2017, la Regione Sicilia ha dedicato una disciplina specifica a questa particolare tipologia di apprendistato di terzo livello.  Si tratta di una prima fase di applicazione sperimentale di tale tipologia contrattuale, in attesa della regolamentazione del CCNL di riferimento.

 

  • Durata:
  • la durata minima è di 6 mesi;
  • la durata massima coincide con il periodo necessario al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica, ma comunque non può essere superiore a 18 mesi.
  • Formazione:
  • la formazione esterna non è obbligatoria;
  • la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.
  • Aspetti contrattuali.
Protocollo
  • Nel caso in cui la formazione esterna non sia prevista, è sempre necessario stipulare un Protocollo tra il Professionista-datore di lavoro e l’ordine professionale di appartenenza in cui si precisa che il percorso formativo è strutturato solo sulla formazione interna;
  • qualora la formazione esterna sia prevista, il Protocollo verrà regolarmente stipulato con l’istituzione formativa che, per essere tale, deve essere in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle professioni.
Contratto
  • Il contratto individuale di apprendistato viene sottoscritto da professionista-datore di lavoro e apprendista.
Piano Formativo Individuale
  • Nel caso in cui la formazione esterna non sia prevista, tale circostanza deve essere specificata all’interno del PFI. Questo sarà predisposto dal datore di lavoro che dovrà indicare i contenuti, gli standard formativi e l’articolazione della formazione interna;
  • se la formazione esterna è prevista, il PFI sarà regolarmente redatto dall’Istituzione formativa con la collaborazione del datore di lavoro.
  • Retribuzione
  • In materia di retribuzione e inquadramento contrattuale si applicheranno le disposizioni del CCNL degli Studi Professionali vigente al momento dell’assunzione.
  • Cedevolezza dell’Accordo
  • Si specifica poi che l’accordo è cedevole rispetto a norme di legge e regolamenti nazionali e regionali, rispetto al CCNL degli Studi professionali vigente, nonché alla eventuale successiva contrattazione interconfederale nazionale e regionale sul tema.

Alla nota del 18 maggio sono allegati dei documenti di taglio pratico-operativo che intendono dare un supporto concreto a chi volesse applicare questa tipologia di apprendistato. Si tratta, infatti, delle linee guida dell’ANPAL, seguite da una scheda tecnica di sintesi, che spiegano la disciplina di tale tipologia di apprendistato in Sicilia e che contengono un’esemplificazione dei vantaggi retributivi e contributivi legati a tale tipologia di assunzione, per concludere con una to-do list degli adempimenti in capo al datore di lavoro ai fini dell’attivazione del contratto. A questi si aggiungono poi i modelli di Protocollo, contratto individuale, Piano Formativo Individuale, Dossier Individuale dell’apprendista.

 

Alessia Battaglia

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

Università degli Studi di Bergamo

@_alebattaglia

 

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L’apprendistato in Sicilia dopo il Jobs Act
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